Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12959 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12750/2019 proposto da:

U.C., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei Consoli, 62

presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da U.C. cittadino nigeriano.

In relazione alla credibilità del ricorrente è stato rilevato che lo stesso ha dichiarato di essere nato ad (OMISSIS); di essere di religione cristiana metodista; di essere stato investito da un camion due anni prima di partire; di essersi risvegliato in ospedale, dopo esservi rimasto più di un mese; di avere postumi psicopatologici gravi; di aver impiegato tutte le sue risorse per curarsi e di aver seguito un amico in Libia che gli aveva detto di poterlo aiutare a continuare le cure. Ha inoltre dichiarato di poter rientrare nel suo paese ma solo dopo essersi curato.

In relazione al paese di origine, la zona di provenienza del ricorrente non è interessata dagli attentati che caratterizzano altre zone ma la contrario è una delle aree più sicure.

Il rifugio politico è stato escluso per difetto dei presupposti e così anche la protezione sussidiaria, relativamente a tutte le ipotesi e la umanitaria, non ravvisandosi condizioni di elevata vulnerabilità

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Nell’unico motivo, variamente articolato, viene dedotta la violazione dei parametri normativi relativi al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria oltre che il vizio di motivazione, sia in relazione alla valutazione di credibilità, che in ordine all’esame della situazione generale della Nigeria, del tutto diversa da quella rappresentata. Viene infine censurato il rigetto della protezione umanitaria, in considerazione dell’integrazione raggiunta e dello sradicamento nel paese di origine.

La censura è inammissibile sotto tutti i profili esaminati. In ordine alla credibilità, la prospettazione è generica e si limita alla riproposizione del testo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. In relazione alla situazione generale del paese ugualmente la censura proposta difetta di specificità perchè le fonti riprodotte nel motivo non riguardano specificamente l’area di provenienza del ricorrente o la sua condizione personale ma riproducono condizioni di pericolo in alcune aree, violazione dei diritti fondamentali di alcuni gruppi sociali senza scalfire la valutazione del Tribunale che invece esclude proprio la pericolosità dell’area di provenienza, mediante l’esame di fonti attuali e rese note e con motivazione del tutto adeguata.

In relazione alla protezione umanitaria le allegazioni di fatti non considerati nella pronuncia impugnata vengono prospettate in modo radicalmente non specifico. Non si rileva dove e come fossero stati già allegati e, ove lo fossero stati, oggetto di prova nel giudizio di merito, non superando così la soglia dell’ammissibilità.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA