Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12959 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14376/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 988/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata il

04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di G.D. (che non resiste), avverso la sentenza delta Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 988/22/2015, depositata in data 4/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IVA, IRPEF ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2004, a seguito di riduzione da parte dell’ufficio dei componenti negativi del reddito e del recupero a tassazione di maggiori ricavi, – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello hanno accolto il gravame iella contribuente” limitatamente al lamentato disconoscimento dei costi correlati ai maggiori incassi accertati, tutti “annotati nel medesimo quadernone”, posto a base della ricostruzione induttiva del maggior reddito, ponendo tuttavia “a carico dell’ufficio finanziario l’onere di rideterminare la base imponibile”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7, artt. 277 e 112 c.p.c., essendosi la C.T.R. limitata ad annullare parzialmente l’atto impositivo, senza procedere contemporaneamente alla determinazione dell’imposta dovuta.

2. La censura è fondata.

Costituisce costante orientamento di questa Corte (Cass. 13034/2012; Cass. 6918/13; Cass. 24611/14; Cass. 19750/14) quello secondo il quale “dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio” – discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento, nella specie relativo ad I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A., per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annoiare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa a sentenza impugna a e rinvia alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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