Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12959 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 14/06/2011), n.12959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29029/2006 proposto da:

GUIDI GIOVANNI & C SNC, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante Sig. G.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato

RANCHINO MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato TONNINI TULLIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSISTEDIL ANCONA ENTE GESTIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

ASSISTENZA LAVORATORI EDILIZIA (già Cassa e Scuola Edile),

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI EQUI 8,

presso lo studio dell’avvocato TRICARICO GIOVANNI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 606/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa l’112/10/2005, depositata il 05/11/2005; R.G.N. 231/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato TRICARICO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’associazione Assistedil di Ancona, creditrice dell’Impresa Edile Tuzzolino Anna, evocò in giudizio dinanzi alla Pretura di Pesaro – sezione distaccata di Fano, il Comune di Fratterosa e la ditta Guidi Giovanni affinchè, quali terzi pignorati, rendessero le rispettive dichiarazioni ex art. 547 c.p.c..

Con successivo atto di pignoramento presso terzi, la stessa associazione convenne anche l’IACP di Pesaro, quale debitore della propria debitrice Impresa Edile Tuzzolino. Riunite le procedure esecutive di espropriazione presso terzi, e raccolte le dichiarazioni dei terzi pignorati, il Pretore di Pesaro – sezione distaccata di Fano, con ordinanza del 14 ottobre 1998, rilevato che la dichiarazione del G. equivaleva a dichiarazione negativa e che fossero necessari dei chiarimenti sulle dichiarazioni rese dai rappresentanti del Comune di Fratterosa e dell’IACP, tenuto conto di quanto dedotto su tali dichiarazioni dalla creditrice procedente, instaurò il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Questo si concluse in primo grado con la sentenza del 5 giugno 2000, con la quale il Pretore dichiarò inammissibile la domanda dell’associazione Assistedil, dichiarando altresì che nulla fosse dovuto per le spese, stante la soccombenza dei convenuti.

2.- L’associazione Assistedil di Ancona propose appello avverso tale sentenza, chiedendo che la Corte d’Appello, in sua riforma, dichiarasse l’esistenza di un debito dell’IACP di Pesaro e/o del Comune di Fratterosa nei confronti dell’Impresa Tuzzolino, provvedendo quindi alla sua assegnazione, con vittoria delle spese di entrambi i gradi. Si costituì nel giudizio di appello anche l’impresa Guidi Giovanni & C. s.n.c., altro terzo pignorato, chiedendo il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di giudizio.

3.- La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di interesse, compensando tra le parti costituite le spese del grado.

4.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione la società Guidi Giovanni & C. s.n.c, a mezzo di un unico motivo. Resiste con controricorso l’intimata Assistedil – Ancona, Ente di Gestione degli Istituti Contrattuali di Assistenza ai Lavoratori dell’Edilizia della Provincia di Ancona.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello svolto una motivazione insufficiente e contraddittoria in merito al tenore della dichiarazione resa dal Comune di Fratterosa all’udienza del processo esecutivo in data 5 settembre 1997.

La Corte d’Appello ha ritenuto che detta dichiarazione fosse positiva, quindi che l’appellante, vale a dire la creditrice procedente Assistedil della provincia di Ancona, non avesse interesse all’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto procedere all’assegnazione del credito nei suoi confronti.

1.1.- Orbene, rispetto all’appello ed alla statuizione della sentenza conclusiva del relativo giudizio, l’attuale ricorrente società Guidi Giovanni & C. s.n.c. è soggetto terzo, privo di interesse e legittimazione a ricorrere per cassazione.

Infatti, la società Guidi Giovanni & C. s.n.c. non era parte del giudizio ex art. 548 c.p.c., poichè questo non risulta essere stato instaurato dall’associazione procedente a seguito della dichiarazione negativa del terzo pignorato società Guidi, bensì a seguito delle contestazioni sorte intorno alla dichiarazione resa dal Comune di Frattarosa. Ne segue che, nel relativo giudizio, parti necessarie erano tale ultimo terzo pignorato, unitamente all’IACP di Pesaro (per i rapporti intercorrenti appunto tra Comune e Istituto per le Case Popolari di Pesaro con riferimento all’appalto dal quale il credito pignorato traeva fonte), oltre all’associazione creditrice procedente ed alla debitrice esecutata Impresa Edile Tuzzolino Anna (cfr., tra le altre, Cass. 10 maggio 2000, n. 5955). La società Guidi Giovanni & C. s.n.c., che era stata destinataria dell’atto di pignoramento quale diverso ed ulteriore terzo pignorato, in quanto asserita debitrice dell’esecutata, non è soggetto legittimato attivo nè passivo nel giudizio instaurato per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Fratterose.

Pertanto, la stessa società non è legittimata all’impugnazione della sentenza emessa in questo giudizio a conclusione del secondo grado, introdotto a seguito dell’appello della Assistedil – Ancona.

Il presente ricorso per Cassazione, proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, è perciò inammissibile.

2.- Nè rileva che – come si desume dal ricorso – la società ricorrente possa avere un interesse a che la dichiarazione del Comune di Fratterosa sia intesa come negativa, in quanto assume che il relativo debito da parte del Comune sarebbe nei suoi confronti e non nei confronti dell’esecutata Impresa Edile Tozzolino, sicchè sarebbe la Guidi Giovanni & C. s.n.c. l’unica titolare del credito oggetto del pignoramento, per l’importo di lire 9.148.510. Dal momento che, rispetto al rapporto di debito-credito risultante dalla dichiarazione del terzo pignorato Comune di Fratterosa, la società odierna ricorrente è soggetto terzo, il suo interesse, per acquisire giuridica rilevanza, si sarebbe dovuto tradurre in un’opposizione di terzo all’esecuzione (cfr. Cass. 9 agosto 1997, n. 7413; 9 ottobre 1998, n. 10028).

2.1.- Non risulta che nei gradi di merito del presente giudizio la società Guidi Giovanni & C. s.n.c. abbia svolto opposizione alcuna, nè la ricorrente assume di aver proposto siffatta opposizione, prima o nel corso del presente giudizio, avendo, al contrario, dedotto di essersi opposta all’ordinanza di assegnazione che ha fatto seguito alla riassunzione del processo esecutivo, soltanto dopo la sentenza di appello, oggetto della presente impugnazione. Pertanto, anche ove si volesse interpretare il ricorso come proposto al fine di opporsi all’esecuzione avente ad oggetto il credito pignorato del quale la ricorrente assume essere unica titolare, esso sarebbe comunque inammissibile perchè contenente una domanda nuova.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nella somma di Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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