Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12959 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12959 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 26135-2008 proposto da:
RO.IM.CO . s.r.l. p.iva 00867150674, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo
studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI LIBERATORE LUIGI;
– ricorrente –

2014
804

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TERAMO c.f. 00867150674,
in persona del Presidente e legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO

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Data pubblicazione: 09/06/2014

20, presso lo studio dell’avvocato SAIRA DI EUGENIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLONE ERNESTO;
– controricorrente nonche contro

Soc. B.M. BOTTONIFICIO del MEZZOGIORNO S.r.l., in

GINOBLE LILIANA, CHIARELLA TOMMASO, soc. TEMECH
INDUSTRIE S.r.l., in persona del proprio legale
rappresentante;

intimati

avverso la sentenza n. 632/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 22/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/03/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato DI LIBERATORE LUIGI difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PAOLONE ERNESTO difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

persona del legale rappresentante e liquidatore,

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11-17 luglio
1997, la Provincia di Teramo conveniva in giudizio, in-

con sede in Cellino Attanasio, la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l. in liquidazione, con sede in
Giulianova, la società Temech Industrie s.r.l. con sede in
Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
nonché Ginoble Liliana e Chiarella Tommaso Umberto
chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento
dell’onere modale di cui all’atto di donazione 30 novembre 1973 per Notaio Zaffagnini, fosse dichiarata la risoluzione di detto contratto di donazione con retrocessione
del bene donato in favore di essa Provincia e condanna
della RO.IM.CO . s.r.l. al rilascio del bene medesimo.
Esponeva l’amministrazione provinciale:
in data 23.1.1963, con atto per Notaio Franchi, aveva
acquistato dall’Azienda Agricola F.11i Barba un appezzamento di terreno, sito in Cellino Attanasio( Teramo), della estensione di mq. 62.000, da destinare ad insediamenti
industriali;
in data 30.11.1973, con atto per notaio Zaffagnini, aveva
donato parte di detto appezzamento di terreno, con sovrastante vetusto fabbricato rurale, alla società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.1.,alle seguenti condizioni:

nanzi al Tribunale di Teramo, la società RO.IM.CO . s.r.l.

a) realizzare, nel termine di un anno dalla donazione,
sull’area donata, un opificio tecnicamente organizzato
per la lavorazione di materie plastiche;

della costruzione di detto opificio, scopo precipuo della
donazione fatta;
c) occupare, con la costruzione, una superficie minima di
mq. 1.000 ed impegnare nell’opificio n. 10 unità lavorative e n. 2 impiegati;
d) non alienare, cedere in uso, locare, mutare la destinazione dell’immobile locato, costituire servitù e fare qualsiasi atto non destinato o posto in essere al fine della realizzazione dell’opera prevista come motivo della donazione stessa;
e) ove, nel predetto termine di un anno, non fosse stata
realizzata l’opera o fosse intervenuto un mutamento della
destinazione dell’area, la donazione sarebbe stata revocata con conseguente retrocessione del bene nella piena disponibilità della P.A. donante;
nel 1981 era stato instaurato un procedimento penale a
carico di Di Giacinto Mario, amministratore unico e legale rappresentante della società donataria, per i reati di
cui agli artt. 81-640 e 110 c.p., ai danni di esso ente
provinciale che, nel contempo, si costituiva parte civile
in tale giudizio;

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b)non destinare l’area donata a scopi diversi da quelli

nei confronti dell’imputato, condannato in primo grado,
era stata emessa, in data 28.2.1986, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di

con atto per Notaio Zaffagnini 15.12.1988, il Di Giacinto, nella qualità di liquidatore della società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.1., aveva venduto l’area oggetto della donazione modale alla moglie Ginoble Liliana
la quale aveva dichiarato, nell’atto stesso, di essere a
conoscenza degli obblighi contenuti nell’atto del
30.11.1973;
in data 3.7.1989, con atto per Notaio Zaffagnini, la Ginoble aveva rivenduto detto immobile a Chiarella Tommaso il quale, a sua volta, in data 2.12.1991, con atto per
Notaio De Galitis, lo aveva ceduto alla società Temech
Industrie s.r.l. di cui era amministratore;
in data 17.2.1994, con atto per Notaio De Galitis, la Temech Industrie s.r.l. aveva trasferito l’area oggetto della
donazione modale alla RO.IM.CO , s.r.l. che, nel 1994,
aveva iniziato ad eseguire lavori di ristrutturazione ed
ampliamento per realizzarvi una villa;
con

ricorso

del

17.10.1995,

ex

art.

700

c.p.c.,

l’amministrazione provinciale di Teramo aveva avanzato
richiesta di misura cautelare per la sospensione immediata di detti lavori, richiesta che era stata disattesa.

:

truffa aggravata;

Assumeva l’ente provinciale che tutti gli atti di compravendita citati erano stati posti in essere in violazione g
degli impegni assunti con la donazione del 30.11.1973

nato non potevano sottrarsi alla retrocessione dello stesso. Si costituiva in giudizio solo la società RO.IM.CO .
s.r.1.,contumaci gli altri convenuti, eccependo
l’improponibilità e/o inammissibilità dell’azione per intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato, avendo la Provincia ( che fin dal 30 novembre 1974 avrebbe potuto far valere il diritto ad ottenere la retrocessione dell’immobile)omesso di esercitare l’azione di risoluzione, reagendo per la prima volta con il ricorso ex
art. 700 c.p.c., deposistato il 17.1.1995.
In via subordinata chiedeva il rigetto della domanda
proposta dall’ente provinciale, sostenendo di aver realizzato l’opificio industriale, realizzando la finalità occupazionale prevista nell’atto di donazione;in via ulteriormente gradata, chiedeva che l’eventuale retrocessione del
bene fosse subordinata al rimborso, di parte dell’ente
provinciale, delle somme pagate da essa convenuta per
l’acquisto del terreno e la realizzazione delle opere.
Con sentenza del 23.10.2001 il Tribunale di Teramo rigettava l’eccezione di prescrizione avanzata dalla
RO.IM.CO . s.r.l. ed, in accoglimento della domanda pro-

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sicché la RO.IM.00 ed i precedenti titolari del bene do-

posta dalla Provincia di Teramo, dichiarava risolto il
contratto di donazione 30.11.73 per Notaio Zaffagnini,
condannando la RO.IM.CO . s.r.l. alla retrocessione del

le spese processuali.
Avverso tale decisione la società RO.IM.CO . proponeva
appelloPui resisteva l’amministrazione provinciale di Teramo. Con sentenza depositata il 22.8.2007 la Corte
d’Appello dell’Aquila rigettava l’appello condannando
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito che “innovativamente” la
RO.IM.CO.s.r.l. aveva opposto il difetto della propria legittimazione passiva, trattandosi di verificare la fondatezza nel merito della domanda di controparte; la società
stessa, peraltro, in virtù di quanto risultante dagli atti di
trasferimento del bene, era da ritenersi pienamente consapevole del vincolo obbligatorio gravante su di esso e
dei previsti effetti risolutori dell’attribuzione patrimoniale gratuita e non poteva, perciò avvalersi, ex art. 2652
n. 1 c.c., quale terzo acquirente non in buona fede,
dell’inopponibilità della domanda giudiziale,posto che
l’atto di acquisto 17.2. 1994, trascritto il 23 febbraio seguente, era successivo alla trascrizione dell’onere di cui
al rogito Zaffagnini del 30.11.1973; riteneva infondata
l’eccezione di prescrizione decennale dell’azione di riso-

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bene oggetto del contratto stesso, oltre al pagamento del-

luzione e restituzione del bene donato per inadempimento
dell’onere, “dal momento che i fatti che avevano determinato l’inadempimento erano stati oggetto di accerta-

costituzione di parte civile(nell’aprile 1984)
dell’amministrazione provinciale, nel giudizio per truffa
contrattuale aggravata( per aver fatto apparire fittiziamente l’avvenuto adempimento dell’onere gravante
sull’immobile donato) a carico del legale rappresentante
( Di Giacinto) della società donataria, doveva attribuirsi
effetto interruttivo della prescrizione fino alla data della
sentenza penale di condanna 16.4.1984, emessa in primo
grado; il ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato alla società
RO.IM.CO . costituiva ulteriore atto interruttivo della
prescrizione nei confronti della società appellante, divenuta nel frattempo proprietaria del bene; peraltro,
l’assunto della stessa di avere adempiuto agli obblighi
previsti dal contratto di donazione, con la realizzazione
dell’opificio industriale, era sfornito di prova, risultando, anzi, dagli atti che era stata costruita una villa;
l’azione di arricchimento indebito proposta con l’atto di
appello (a pag. 22) era inammissibile, ex all’art. 345
c.p.c. oltreché infondata, per difetto di prova sulle condizioni previste dall’art. 2041 c.c.
Per la cassazione di tale sentenza la RO.IM.CO , s.r.l.

mento penale nei confronti del Di Giacinto; inoltre alla

propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Amministrazione Provinciale
di Teramo, in persona del Presidente e legale rappresen-

Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 793 u.co1458, 2° co. e 2652, 1° co. c.c., nonché dell’art. 111
u.co. c.p.c. per mancata applicazione del principio secondo cui l’accoglimento della domanda, ex art.
793,u.co. c.c., non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell’onere, indipendentemente dallo stato di buona
o mala fede del terzo acquirente; nella specie la domanda
di risoluzione ex art. 793 u.co c.c., avanzata
dall’Amministrazione provinciale nei confronti del suo
diretto contraente (società B.M. Bottonificio del Mezzogiono s.r.1.), di natura personale e con effetti meramente
obbligatori, era stata trascritta successivamente alla trascrizione dell’atto di acquisto di essa ricorrente e la decisione impugnata non poteva, quindi, pregiudicare il diritto di proprietà della RO.IM.CO . sul bene già oggetto
della donazione modale tra l’Amministrazione Provinciale t la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno;

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tante. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

2)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 793.u.co .2934,1° co.-2995-2943,1° e 2° co.-2945-2946 c.c. nonché
dell’art. 185 c.p.(nella formulazione vigente all’epoca

u.co c.p.p.; la Corte territoriale aveva rigettato
l’eccezione di prescrizione decennale a decorrere
dall’inadempimento dell’onere della donazione
(30.11.1974), ossia dalla scadenza del termine annuale
contrattualmente previsto per l’adempimento dell’onere
stesso (costruzione opificio industriale), avuto riguardo
alle deliberazioni del settembre 1982 e del febbraio 1986
( recte 1982), relative al conferimento dell’incarico professionale da parte della Provincia di Teramo per per la
costituzione di parte civile( nell’aprile 1984) nel processo penale a carico del legale rappresentante,
Di Giacinto, della società donataria, non tenendo conto
che, in sede penale, poteva essere proposta, ex art. 185
c.p., solo la dOmanda diretta al conseguimento del risarcimento dei danni derivati dal reato; la costituzione di
parte civile non sottraeva, quindi, al giudice civile le azioni di risoluzione contrattuale e quelle accessorie sicché l’efficacia interruttiva di tale atto era limitata alla
pretesa risarcitoria conseguente all’illecito penale, non
potendolessere estesa alle pretese derivanti
dall’inadempimento contrattuale, fatto valere con la do-

dei fatti di causa) e degli artt. 3-22-24 93,1° co. C. e 94,

manda di risoluzione del contratto di donazione;peraltro
le deliberazioni del settembre /982 e del febbraio 1986,
richiamate dal Giudice di Appello, quali atti amministra-

gua di un atto di costituzione in mora,difettando il requisito della intimazione di adempimento, né potevano equipararsi ad una domanda giudiziale “atteso che le stesse
wra:514 costituivano solo il presupposto

tecnico-

giuridico della domanda giudizialei;
3)violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 111
Cost., laddove la Corte di merito aveva affermato che la
risoluzione

del

contratto

di

donazione

tra

l’Amministrazione Provinciale e la donataria Bottonificio
del Mezzogiorno rendeva inefficaci anche i successivi atti di compravendita con conseguente obbligo della
RO.IM.CO . di retrocessione del bene immobile, non considerando la mancanza di una domanda diretta alla declaratoria di inefficacia degli atti di vendita successivi alla
stipulazione dell’atto di donazione del 30.11.1973.
La censura si conclude con il quesito: “dica l’Ecc.ma
Corte che la domanda di risoluzione ex art. 793 c.c. e
quella accessoria e consequenziale di retrocessione del
bene donato, promossa dal donante, nei confronti del donatario, per inadempimento dell’onere, non può travolgere i diritti reali anteriormente acquisiti dal terzo sul me-

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tivi non ricettizi, non potevano essere valutati alla stre-

desimo bene, in assenza di specifica domanda preordinata
alla declaratoria di inefficacia del proprio titolo di acquisto e/o di proprietà”;

seguente

fatto

decisivo:”al momento

dell’acquisto

dell’immobile,con atto per notar De Galitis del
17.2.1994, dopo oltre venti anni dalla donazione effettuata il 30.11.1973, non risultavano iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione dell’ipoteca giudiziale in favore della Banca Sella e precedentemente la
Provincia di Teramo, con deliberazione di Giunta n. 850
del

6.7.1976,

aveva

dato

formalmente

atto

dell’assolvimento dell’onere trascritto ordinando la restituzione della cauzione in favore della donataria”;
erroneamente, quindi, la Corte di merito aveva escluso
la buona fede della RO.IM.CO . s.r.l. in quanto a conoscenza del vincolo sul bene oggetto dell’atto di donazione ; avendo omesso di considerare che: a) “la trascrizione della donazione non aveva trasformato l’obbligazione
modale in obbligazione propter rem, ragion per cui
l’appellante, prima dell’acquisto, avrebbe dovuto accertare solo se fosse stata trascritta la domanda di risoluzione ex art. 793 u.co. c.c.”; in difetto di tale trascrizione, gli effetti della risoluzione non potevano pregiudicare, ex art.1458, 2° co. c.c., i diritti immobiliari acquista-

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4)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul

ti dai terzi acquirenti che avevano trascritto l’atto di acquisto anteriormente alla domanda di risoluzione ex
art.2652 n.1 c.c.;

scorsi più di venti anni dalla donazione, in data
30.11.1973, del bene controverso, senza che mai fossero
stati posti in essere e resi pubblici atti diretti a conseguirne la risoluzione contrattuale e la retrocessione del
bene per inadempimento dell’onere, risultando, anzi, che
il donante, con deliberazione di giunta del 6.7.76, aveva
dato atto dell’assolvimento dell’onere da parte del donatario, autorizzando la restituzione della cauzione a suo
tempo prestata a garanzia dell’assolvimento dell’onere;
ne conseguiva che, al momento dell’acquisto
dell’immobile, da parte della RO.IM.00(17.2.1994),
l’onere previsto nell’atto di donazione non era più in essere e che, la Corte di appello, ove avesse valutato i motivi di appello su tali circostanze, avrebbe dovuto riconoscere la buona fede dell’appellante,escludendo
l’o.pponibilità ad essa della domanda di risoluzione del
contratto di donazione e di retrocessione del bene immobile.
Con riferimento alla prima censura viene formulato il
seguente quesito di diritto:”dica codesta Ecc.ma Corte
che la trascrizione della donazione modale non vale a

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b) al momento dell’acquisto, con atto 17.2.94, erano tra-

modificare il diritto di credito che da esso deriva in
diritto sulla cosa e che, in coerenza con tale regola,
l’assolvimento dell’onere ( di cui all’art. 2652,1° comma

zione per inadempimento del modus, comporta che le
sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda,
indipendentemente dallo stato di buona o malafede del
terzo acquirente”.
La censura sottesa a tale quesito è fondata.
Secondo il combinato disposto degli artt. 1458,2° co.
c,c, e 2652, 1° co. c.c., i terzi fanno salvi i propri acquisti immobiliari se hanno trascritto i relativi atti prima
della trascrizione delle domande di cui all’art. 2652 co. 1
c.c., indipendentemente dalla situazione di buona o
malafede di chi invoca gli effetti della pubblicità derivanti dalla trascrizione di dette domande ( Cass. n.
383/95). In particolare, l’art. 2652 c.c. non distingue
tra terzi in buona o mala fede, posto che la funzione
fondamentale della trascrizione della domanda giudiziale
relativa a beni immobili, é quella di tutelare gli interessi dei terzi, talché l’inosservanza della formalità stessa, nei casi in cui è prevista dalla legge, assume rilevanza giuridica esclusivamente nei loro confronti, do-

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cpv. c.p.c.) della trascrizione delle domande di risolu-

vendosi configurare la trascrizione suddetta, in conformità alla giurisprudenza in materia di questa Corte, come, una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell’accoglimento della domanda, stante la re-

troattività di tali effetti al momento della trascrizione,
con la conseguenza che solo ove il terzo ritardi la trascrizione del proprio atto di acquisto,sia pure risultante
da un atto pubblico,dovrà subire le conseguenze
dell’eventuale accoglimento della domanda trascritta anteriormente.
La trascrizione della domanda giudiziale, ex art. 2652
c.c.., si ricollega, del resto, al principio fissato dall’art.
111 c.p.c., disciplinante la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un
conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo
stesso dante causa, consente a chi esercita una pretesa
avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti
successori a titolo particolare dall’originario dante causa
nelle more del giudizio; è irrilevante, quindi, tenuto conto . che gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale, il fatto che gli stessi
abbiano o meno partecipato al giudizio oggetto della domanda (Cass. n. 794/99; n. 1155/2002).
Peraltro, ai fini della salvezza dei diritti dei terzi,

13

la

/vP

norma di cui all’art. 2652 c.c. ha previsto espressamente
ed in casi tassativi( come nelle ipotesi di cui ai numeri
4,5,6,7 e 9 dell’art.2652, 1° comma, c.c.), oltre al-

giudiziale) del loro atto di acquisto, l’ulteriore requisito
della buona fede, privo di rilevanza per le domande di
cui al primo comma dell’art. 2652 c.c.
Va aggiunto che la trascrizione della donazione modale
non vale a far acquisire all’onere un carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconducibilità della donazione modale nell’ambito dei rapporti obbligatori (V. Cass. n. 1534/1972; n. 1024/1976).
Nella specie, l’atto di acquisto della RO.IM.CO . risulta
trascritto il 23.2.1994, prima della domanda giudiziale
di risoluzione, ex art. 793,ultimo comma, c.c. proposta
dall’Amministrazione provinciale di Teramo nei confronti della ricorrente, sicché la risoluzione per inadempimento dell’obbligazione modale, prevista dal contratto
di donazione 30.11.1973, trascritto in data 7.2.1974,
pronunciata in primo grado e confermata dalla sentenza
impugnata, avendo effetti meramente obbligatori e non
reali, non potrebbe pregiudicare il diritto di proprietà
acquistato dalla società ricorrente sul bene immobile già
oggetto dell’atto di donazione.
Orbene, la sentenza impugnata ha affermato che es-

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la”anteriorità della trascrizione”( rispetto alla domanda

sendo stato l’atto di acquisto

della RO.IM.00

del

17.2.1994 trascritto il 23 febbraio seguente e, cioè,
successivamente alla “trascrizione dell’onere” di cui al

guiva che la società stessa, attuale ricorrente, quale
terzo acquirente non in buone fede, in quanto consapevole “del vincolo obbligatorio” gravante sul bene donato, non poteva avvalersi, ex art. 2652 n. 1 c.c.,
“dell’inopponibilità a sé della domanda giudiziale proposta”. E’ evidente, quindi / la erroneità di tale motivazione in quanto farebbe derivare il carattere reale
dell’obbligazione modale dalla trascrizione dell’onere,
non tenendo conto che esso integra un rapporto meramente obbligatorio
obbligatorio e non rilevando, per quanto già osservato, la conoscenza dell’onere stesso da parte del
terzo acquirente del bene oggetto dell’originario atto di
donazione, intercorso fra l’Amministrazione Provinciale
di Teramo e la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l.
In conclusione, esclusa l’opponibilità alla società ricorrente della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di donazione modale per inadempimento dell’onere
apposto all’atto di donazione(domanda notificata
dall’Amministrazione Provinciale di Teramo

in data

11.7.1997), va accolto il primo motivo di ricorso, assor-

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rogito per Notaio Zaffagnini del 30.11.1073, ne conse-

bite le altre censure dallo stesso logicamente dipendenti.
La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata
con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona

vedendo anche sulle specie del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri; cassa la sentenza impugnata e rimette la causa
innanzi alla Corte di Appello di Ancona anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28.3.2014

che dovrà uniformarsi ai principi di diritto esposti, prov-

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