Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12958 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29253/-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato RICCARDO VIANELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 881/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.M.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 881/19/2015, depositata in data 19/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso per maggiori imposte di Registro, ipotecaria e catastale, a seguito di revoca delle agevolazioni c.d. “prima casa”, dovendosi l’immobile qualificare come “di lusso”, stante il superamento del limite di 240 mq, avendo l’Ufficio incluso nel calcolo della superficie utile locali “destinati a ripostiglio – di mq 5 – e centrale termica – di mq. 18 – di altezza pari a metri 2,30”, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere i gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che dovevano essere esclusi dal calcolo della superficie utile i suddetti locali, in quanto carenti del requisito dell’altezza minima di 2,70 mt e quindi “non abitabili”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 360 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, dovendo essere esclusi dal calcolo della superficie utile soltanto “balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina”, indicati dall’art. 6 del predetto D.M..

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha sottolineato che, fine di stabilire una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabllità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussioso” di una abitazione (Cass. 15 novembre 2013, n. 25674, che ha reputato legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero illuminanti previsti dal regolamento edilizio; conf., tra varie, 10807/12 e 22279/11; cfr. Cass. 10191/2016, nella quale la Corte ha ritenuto computabile, ai fini della determinazione della superficie utile, un locale seminterrato ed ha altresì negato che quest’ultimo potesse essere ricondotto nel concetto di “cantina”, atteso che tale tipologia di locale, per legge esclusa dal computo della superficie utile, si connota per una specifica destinazione, con conseguente impossibilità di ricomprendervi anche locali con caratteristiche e destinazione del tutto diverse). Si è ritenuto anche che erri il giudice di merito che escluda dal calcolo della superficie utile complessiva dell’unità immobiliare i disimpegni realizzati ai servizio degli stessi E2 di altri locali, quello adibito a taverna e quello cestinato a lavanderia (Cass. 22 gennaio 2016, n. 1178).

La disposizione in oggetto, in quanto norma tributaria che prevede un’agevolazione fiscale, è norma di stretta d’interpretazione, non potendosene ampliare a sfera applicativa.

La sentenza impugnata, che ha escluso dal calcolo della superficie utile complessiva dell’unita immobiliare non solo i locali adibiti a cantina, ma anche un vano adibito centrale termica e lavanderia ed un ripostiglio sottoscala, pone dunque in contrasto con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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