Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12957 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9442/2019 proposto da:

O.J.V., rappresentato e difeso dall’avv. Pelinga del

foro di Ancona;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano O.J.V. sia in relazione al rifugio politico che alla protezione sussidiaria ed umanitaria. Le dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute confinate in una vicenda privata; la situazione del paese d’origine (Nigeria) e dell’area di riferimento (Stato del Delta del Niger) non risulta interessata da conflitto armato tale da comportare un grado di violenza talmente generalizzato e permanente da costituire per i civili il concreto rischio di vita o ai sensi dall’art. 14, lette a), b), c). Il problema che si pone è soltanto di povertà di quelle fasce di popolazione che non fruiscono dei benefici dei giacimenti di petrolio e che, di conseguenza, commettono violenze quali sabotaggi dei pozzi, rapimenti di personalità pubbliche e aggressioni verso la polizia. In relazione al rifugio si rileva che il ricorrente non ha allegato di essere affiliato politicamente, di appartenere ad una minoranza etnica o religiosa ed, infine, che non si riscontrano le caratteristiche della persecuzione riconducibili alla Convenzione di Ginevra. In relazione alla sussidiaria viene affermato che il ricorrente riferisce di un solo evento e comunque di episodi privi di lesività specifica e che la sola presenza di civili nell’area in questione non costituisce un pericolo per la vita e l’incolumità personale.

In relazione alla protezione umanitaria viene affermata la mancanza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2; non si ravvisano condizioni individuali di elevata vulnerabilità che ancorchè credibili e giustificate comportino l’impossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale in caso di rimpatrio; non vengono segnalate compromissioni dei diritti umani; non vi è prova d’integrazione sociale e lavorativa.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero dell’Interno ha depositato il solo atto di costituzione.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la mancata valutazione della credibilità del ricorrente, non essendo rinvenibile nella motivazione la indicazione degli elementi di fatto, desunti dalle dichiarazioni del ricorrente che avevano condotto ad una valutazione negativa o d’irrilevanza della vicenda narrata. Al riguardo viene precisato che il ricorrente era dovuto scappare dal suo paese temendo concretamente per la sua incolumità personale perchè aveva vissuto a (OMISSIS) ove era presente un importante impianto petrolifero; aveva aderito all’associazione Unrhobe progress Meeting e di aver dovuto lasciare il paese per aver partecipato a manifestazioni di protesta contro l’inquinamento e al contaminazione dei terreni. Al riguardo, aveva prodotto un articolo tratto da Internet (sito “(OMISSIS)”) nel quale veniva confermato quanto da lui dichiarato.

La censura, oltre ad essere prospettata come riferita a tutte le protezioni richieste, in quanto rigettate senza tenere in alcun conto la vicenda narrata ed il profilo soggettivo del ricorrente, viene precisata in relazione a ciascuna di esse. In relazione al rifugio viene sottolineato come sia stata del tutto ignorata la dedotta appartenenza politica e la conseguente pericolosità della partecipazione al movimento di protesta attestata anche dalle notizie relative ad un mandato di arresto a suo carico. In relazione alla protezione sussidiaria per aver prima illustrato i pericoli dell’area e poi escluso la pericolosità anche per chi come il ricorrente ha affermato di essere coinvolto nella contrapposizione politica. In relazione all’umanitaria, per aver ignorato il percorso integrativo e lavorativo in atto, attestato da documentazione prodotto e le gravi violazioni dei diritti umani, emerse anche dalle informazioni attraverso le C.O.I. svolte proprio dal Tribunale.

Il ricorso è fondato. Il tribunale ha usato formule generali ed astratte per respingere le domande di protezione proposte dal ricorrente senza neanche accennare alla vicenda narrata dal ricorrente, così da impedire al Collegio di valutare il percorso giuridico ed argomentativo che ha condotto alla qualificazione della stessa come privata. La stessa radicale carenza si riscontra nell’esame della protezione sussidiaria, essendo la conclusione della mancanza di pericolo per la vita e per l’incolumità personale del richiedente del tutto disancorata dalla sua vicenda ed in particolare dall’allegato rischio di mandato di arresto per ragioni politiche. Anche per la protezione umanitaria è mancata radicalmente la valutazione della condizione soggettiva di vulnerabilità del ricorrente da trarsi dal giudizio comparativo tra il grado d’integrazione, anch’esso valutato negativamente con motivazione meramente assertiva senza neanche un cenno alle allegazioni e produzioni svolte al riguardo, e la condizione di rispetto dei diritti umani che costituiscono il nucleo essenziale dello statuto della dignità personale, nel paese d’origine, pure investito d’indagine istruttoria officiosa che ne aveva evidenziato gravi criticità (pag. 3, 4, 5, provvedimento impugnato). Nessuna concreta valutazione comparativa è stata svolta secondo i criteri stabiliti da Cass. 4455 del 2018 e S.U. 29459 del 2019, tutta la motivazione risolvendosi in una formula di stile.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, il provvedimento cassato con rinvio della causa al Tribunale di icona, in diversa composizione, perchè si attenga ai principi sopra indicati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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