Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12957 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9875/2016 proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 4,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANGELINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MICHELE TUMMINELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4438/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 23 settembre 2015 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 469/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Como che aveva accolto il ricorso di Z.P. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che la riduzione del reddito accertato mediante applicazione del c.d. “redditometro” accettata dall’Ente impositore in accoglimento delle censure fatte dalla contribuente con il ricorso originario doveva considerarsi congrua, mentre riteneva infondate le controdeduzioni in merito fatte dalla contribuente stessa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Z. deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha ridotto il reddito sinteticamente determinato con il metodo accertativo redditometrico secondo la correlativa indicazione data in sede giudiziale dell’Agenzia fiscale in rettifica dell’atto impositivo impugnato, in luogo della minor entità che a dire della ricorrente medesima risulta da una corretta applicazione del “redditometro” in concreto.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Il mezzo in esame solo formalmente adduce una falsa applicazione della normativa, primaria e secondaria, disciplinante la metodica accertativa de qua, ma nella sostanza richiede a questa Corte una verifica delle valutazioni meritali operate dal giudice di appello, peraltro non denunciando il vizio motivazionale.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha applicato gli indici redditometrici considerando non solo la posizione reddituale/patrimoniale della ricorrente stessa, ma quello del suo nucleo famigliare.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare” (Sez. 5, Sentenza n. 5365 del 07/03/2014, Rv. 630594-01).

La sentenza impugnata è chiaramente conforme a tale principio di diritto e non merita perciò cassazione per la ragione dedotta.

Anche in riscontro all’argomentazione sul punto ribadita dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, va peraltro rilevato che detto consolidato principio di diritto necessariamente implica il corollario interpretativo che i beni composseduti nell’ambito familiare ben possono indurre ad una valutazione “globale” di “capacità economica” secondo il metodo accertativo redditometrico, così come si è fatto da parte dell’agenzia fiscale nel caso di specie.

Il ricorso va dunque rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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