Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12956 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9182/2019 proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’avv. Pelinga del foro di

Ancona;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da cittadino (OMISSIS) A.M., sia in relazione al rifugio politico che alla protezione sussidiaria ed umanitaria. Le dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute confinate in una vicenda privata; la situazione del paese d’origine è stata ritenuta, alla luce delle fonti consultate, in via di miglioramento e stabilizzazione, pur permanendo abusi dell’autorità di polizia anche gravi. In relazione al rifugio politico, il Tribunale ha affermato che il ricorrente non ha allegato di essere affiliato politicamente, di appartenere ad una minoranza etnica o religiosa ed, infine, che non si riscontrano le caratteristiche della persecuzione riconducibili alla Convenzione di Ginevra. In relazione alla protezione sussidiaria è stato rilevato che il ricorrente ha riferito di un solo evento e comunque di episodi privi di lesività specifica e che la sola presenza di civili nell’area in questione non costituisce un pericolo per la vita e l’incolumità personale. In relazione alla protezione umanitaria è stata affermata la mancanza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2; nè sono state ravvisate condizioni individuali di elevata vulnerabilità le quali, ancorchè credibili e giustificate, possano comportare l’impossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale in caso di rimpatrio; non vengono segnalate compromissioni dei diritti umani; non vi è prova d’integrazione sociale e lavorativa.

1.1. Infine, il tribunale ha ritenuto che i problemi di salute, ed in particolare la presa in carico del Sert del ricorrente non giustifica il rilascio del permesso di soggiorno. Peraltro, il richiedente asilo fino alla conclusione del procedimento è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e può fruire delle prestazioni sanitarie necessarie. Anche in caso di rigetto della protezione richiesta può D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 35, comma 3 rimanere nel nostro paese per le cure necessarie purchè il trattamento sanitario sia strumentale ad un intervento indifferibile ed urgente. Sussiste un divieto di espulsione temporaneo anche per la fase successiva all’intervento quoad vitam fino a che siano necessarie terapie nel nostro paese. Il rigetto della protezione umanitaria non preclude l’esercizio del diritto alla salute e, trattandosi di una misura residuale non può essere concessa quando vi siano rimedi tipizzati. Infine non è applicabile nella specie il D.L. n. 113 del 2018 nel quale è previsto il riconoscimento del diritto ad un permesso per ragioni di salute.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il ministero dell’Interno ha depositato esclusivamente atto di costituzione.

3. Nel primo motivo viene dedotta la violazione delle norme relative al rifugio politico ma la censura si articola in modo del tutto generico senza fornire alcuna indicazione sulla vicenda concreta del ricorrente. Pertanto alla mancata descrizione anche sommaria della vicenda narrata nel provvedimento impugnato consegue la trattazione del tutto generica del motivo che non supera la soglia dell’ammissibilità.

4. Nel secondo motivo analoga censura è rivolta alla decisione di rigetto della protezione sussidiaria, in quanto non sarebbe stata approfondita la situazione generale del Ghana. Anche questa censura è inammissibile per difetto di specificità. Le dedotte omissioni di accertamento officioso sono trattate in via del tutto generica ed in particolare senza precisare quali allegazioni e prove siano state fornite al riguardo in alternativa o in contrasto con le informazioni assunte dal Tribunale.

5. Nel terzo e quarto motivo viene censurato il rigetto della protezione umanitaria per non essere stata ritenuta idonea condizione di vulnerabilità la documentata situazione medico sanitaria del ricorrente. In particolare viene rilevata l’illegittima ratio relativa all’inapplicabilità nella specie del D.L. n. 113 del 2018 e il conseguente omesso rilievo delle condizioni di salute.

5.1 I due motivi meritano di essere accolti nei limiti che seguono. In primo luogo è necessario rilevare che il D.L. n. 113 del 2018 ha tipizzato condizioni di vulnerabilità (quali quelle legate alle condizioni di salute o ad una situazione di eccezionale calamità naturale) che preesistevano alla sua entrata in vigore, ben potendo essere ricondotte al catalogo aperto della protezione umanitaria desumibile dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Una delle ipotesi rientranti nello spettro della protezione umanitaria è proprio la precarietà delle condizioni di salute del richiedente (Cass. 7599 del 2020). Al riguardo deve precisarsi che il diritto alla salute del cittadino straniero non si esaurisce nel permesso d’ingresso e soggiorno temporaneo per cure mediche previsto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36, commi 1 e 3 trattandosi di misura strettamente ancorata alla richiesta medica e temporalmente limitata alla durata del trattamento e neppure con la fruizione del sistema sanitario pubblico italiano da parte anche degli stranieri soggiornanti irregolarmente nel nostro paese, norma che costituisce il corollario della configurazione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost., come diritto inviolabile della persona e non del solo cittadino. Come di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2558 del 2020) vulnerabilità tutelabile mediante il riconoscimento del diritto ad un permesso umanitario “può essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, nè tale primario diritto della persona può trovare tutela esclusivamente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36 in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, quale quello alla salute”.

5.2 Nella specie il Tribunale di Ancona non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati, sia per aver ritenuto che il permesso temporaneo D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 36 e la fruizione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale da parte degli stranieri irregolari costituissero strumenti di tutela equiparabili e sostitutivi della protezione umanitaria, tanto da non ritenere applicabile il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 sia per avere ritenuto che la condizione di vulnerabilità costituita dalla lesione del diritto alla salute sia stata introdotta nell’area della protezione latu sensu umanitaria, soltanto con il D.L. n. 113 del 2018.

5.3 Da queste errate premesse è conseguito l’omesso esame delle allegazioni e produzioni fornite dal ricorrente in ordine a tale sua invocata condizione di vulnerabilità.

All’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso segue il rinvio della causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione, perchè si attenga ai principi contenuti nei par. 5.1. e 5.2 nella valutazione della condizione di salute del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo e quarto. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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