Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12956 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8043/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO PAOLO FRANCICA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18940/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, chiede la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso iscritto al n.rg. 27202/2010 proposto dall’odierno ricorrente, per infondatezza dei motivi primo, secondo e terzo ed inammissibilità del quarto.

In particolare, il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione della sentenza per avere respinto il motivo n. 4 del ricorso per cassazione sull’unico presupposto – errato nel fatto – che la documentazione probatoria fornita dalla ricorrente fosse inammissibile/irrilevante…in ragione della provenienza della documentazione dalla stessa società inesistente, circostanza peraltro che non appare controversa.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno disattese la richiesta di differimento dell’udienza e le eccezioni sollevate dal ricorrente nella seconda memoria depositata all’esito della comunicazione del decreto di fissazione della camera di consiglio con allegata proposta ex art. 380 bis c.p.c.. Non sussiste, invero, alcuna violazione dell’obbligo di contraddittorio come chiaramente già esposto da questa Corte con ordinanza n. 395 del 10.1.2017 nè tanto meno del protocollo di intesa laddove con la proposta risultano indicati precedenti di questa Corte rilevanti ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 4541 del 22/02/2017).

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè n.ri 22628/2012; 27451/2013, e nello specifico Cass. n.ri 10466/2011, 7488/2011, 19926/2014).

2. Alla luce di detti principi e della loro applicabilità all’odierna fattispecie (non scalfita dalle contrarie argomentazioni svolte dalla parte privata con le memorie), il ricorso è inammissibile laddove con il motivo di revocazione non si deduce un errore di fatto nell’accezione rilevante di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, come sopra interpretato, quanto piuttosto l’attività di giudizio svolta dalla Corte nel ritenere inammissibile la censura proposta nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; comma 1, n. 5 (cfr. pag. 8 del ricorso).

3. Non può, infatti, essere accolta neppure la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea trattandosi di questione estranea all’odierno giudizio di revocazione, attinente al merito già deciso da questa Corte con la sentenza oggetto di revocazione, laddove, peraltro, l’eventuale contrarietà all’ordinamento eurounitario non è prevista quale causa di revocazione delle sentenze di questa Corte.

4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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