Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12955 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8096/2019 proposto da:

A.Y., rappresentato e difeso dall’avv. Mariani del foro di

Ascoli Piceno;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda di protezione

internazionale proposta da A.Y., cittadino (OMISSIS).

In relazione alla credibilità la vicenda, secondo il Tribunale, risulta confinata in una vicenda privata; non emerge la grave violazione dei diritti umani cosicchè la prognosi relativa alla condizione di elevata vulnerabilità è negativa e ciò conduce al rigetto della protezione umanitaria.

La situazione generale del paese di origine del cittadino straniero pur presentando criticità è in via di miglioramento, c’è un sistema multipartitico che concede alle opposizioni ampia opportunità di partecipare al dibattito politico.

In relazione al rifugio politico il ricorrente non risulta affiliato politicamente nè appartiene ad una minoranza etnica o religiosa. Il timore persecutorio non è riconducibile alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra.

In relazione alla protezione sussidiaria non emergono elementi da cui desumere una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente; non c’è una situazione di violenza indiscriminata.

E’ stata anche esclusa la protezione umanitaria per insussistenza di un’effettiva condizione di vulnerabilità.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha depositato mero atto di costituzione il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 sul rilievo dell’erronea valutazione di non credibilità del ricorrente il quale nel suo paese ha dovuto subire sfruttamento lavorativo vessazioni, minacce e aggressioni fisiche. La narrazione è stata del tutto verosimile con riferimento alla violazione dei diritti umani.

La censura non supera il vaglio dell’ammissibilità sia perchè non colpisce la ratio decidendi relativa all’irrilevanza della vicenda narrata, fondata non sul difetto di credibilità soggettiva ma di non pertinenza rispetto alla protezione internazionale ed umanitaria perchè incentrata su difficoltà economiche; sia perchè mira ad un diverso giudizio sulla situazione relativa ai diritti umani nel paese di origine, ritenuta non incidente sulla configurazione di una condizione di vulnerabilità, sulla base di un’indagine fattuale insindacabile perchè fondata su fonti specifiche, attuali e ben descritte. Quanto al transito in Libia le allegazioni del ricorrente sono del tutto generiche al riguardo (pag. 3 del ricorso).

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per non essere stato accertato se le autorità ghanesi fossero in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente per i pericoli e le minacce di danno grave cui era esposto.

La censura è radicalmente generica in relazione al lamentato deficit d’indagine officiosa del giudice di merito.

Nel terzo motivo viene dedotta l’illegittima reiezione della domanda relativa alla protezione umanitaria all’omessa valutazione della possibilità d’integrazione sociale dello straniero nel tessuto sociale italiano.

Anche questa censura difetta di specificità non essendo neanche dedotto nel corpus del motivo, composto di affermazioni contenenti principi generali, quale è il grado d’integrazione del ricorrente.

All’inammissibilità del ricorso non consegue statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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