Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12955 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12955 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 26191-2009 proposto da:
RIDOLFI

PAOLO

RDLPLA57C10C663N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANUELA
FERRI;
– ricorrente –

2015
1211

contro
MARTINELLLI SILVIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO D’AGOSTINO, che la rappresenta

Data pubblicazione: 23/06/2015

e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO BRAMI;
– controricorrente –

Nonché da:
MIGLIARESE CHIARA MGLCHR69C70D612V,

elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA S. ANDREA DELLA VALLE 3,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO LANDINI,
MARIA ENRICA PAOLETTI;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

CAROCCI BUZI ANNA CRCNNA35C43D612I, BRONCHI IVA,
NOCENTINI DANIELE, TELLINI GINO TLLGNI46E05A851U,
TELLINI MARIA VITTORIA, MARTINELLI GIOVAN PIERO,
AGOSTINI GIULIANO, BARBETTI ANNA, BARBETTI PATRIZIA;
– intimati –

avverso

la

sentenza n.

1452/2008

della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato

Barbara

Silvagni

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Ozzola Massimo
difensore del ricorrente che si riporta agli atti
depositati;
udito l’Avv. Massimo Mellaro con delega depositata in
udienza dell’Avv. Landini Mario difensore della

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MELLARO,

controricorrente e ricorrente incidentale che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso, previa

riunione, l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2-13 ottobre 2001, Ridolfi Paolo esponeva di aver acquistato, il 3.4.1986, un

terra, comprensivo della comproprietà di una corte interna al fabbricato condominiale;che, in data 23 giugno
2000, era stato diffidato da Martinelli Giampiero e da altri condomini dall’usare la corte stessa.
Conveniva, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di
Arezzo,i condomini Martinelli Giovan Piero, Bronchi Iva
e Nocentini Daniele,Migliarese Chiara, Carocci Buzi Anna, Tellini Gino,Tellini Maria Vittoria,Martinelli Silvia,
Martinelli Alfredo, Barbetti Patrizia,Barbetti Anna e Agostini Giuliano per sentire dichiarare la comproprietà
di detta corte nonché per sentire nominare l’amministratore del condominio.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando l’uso
che il Ridolfi aveva fatto della corte comune.
Con sentenza 16.9.2004 il Tribunale dichiarava la inammissibilità, per carenza di interesse, dell’azione di accertamento proposta dal Ridolfi nonché l’inammissibilità
dell’azione volta alla nomina di amministratore del condominio, trattandosi di materia di volontaria giurisdizione; dichiarava compensate le spese di lite fra l’attore e
Martinelli Giovan Piero condannando il Ridolfi al pa-

1

locale adibito a magazzini, sito in Bibbiena (Ar), piano

I

gamento delle spese processuali nei confronti degli altri
convenuti.
Avverso tale decisione il Ridolfi proponeva appello cui

entrambi anche quali eredi di Martinelli Alfredo nonché
Agostini Giuliano, Barbetti Anna e Barbetti Patrizia, Migliarese Chiara, Carocci Buzzi Anna, Bronchi Iva e Nocentini Daniele, contumaci Tellini Gino e Tellini Maria
Vittoria. Con sentenza depositata il 14.10.2008 la Corte
di Appello di Firenze, in parziale accoglimento
dell’appello, accertava la comproprietà di Ridolfi Paolo
sulla corte interna al fabbricato suddetto rilevando che
l’uso della Corte comune da parte dei condomini “è
quello conforme alla destinazione della medesima, con
la limitazione fissata dall’art. 1102 c.c. e consistente nel
consentire agli altri comproprietari una pari utilizzazione”; ribadiva la inammissibilità della domanda di nomina dell’amministratore condominiale e dichiarava interamente compensate fra le parti le spese processuali del
grado,stante la loro reciproca soccombenza.
Osservava la Corte territoriale che sussisteva l’interesse
dAi Ridolfi all’accertamento giudiziale dei limiti
sull’uso del diritto di comproprietà sulla corte a servizio
del fabbricato e che, pertanto, l’azione di mero accertamento era ammissibile.

2

resistevano Martinelli Silvia, Martinelli Giovan Piero,

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Ri-

dolfi Paolo formulando un solo motivoiLL r-i ta. k‘a- (1^4″‘” –

4.)

Resistono con distinti controricorsi Martinelli Silvia e

cidentale affidato ad un unico motivo.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
violazione dell’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. per omessa pronuncia su un punto della controversia e comunque per
violazione di una norma di diritto; la Corte di merito aveva omesso di statuire sulle spese processuali di primo
grado, poste a carico del Ridolfi, soccombente in primo
grado, benché avesse riformato la sentenza di primo grado accogliendo l’impugnazione del Ridolfi, divenuto vittorioso in appello.
Con il ricorso incidentale Migliarese Chiara rileva:
il giudice di primo grado dichiarando l’inammissibilità
di ambedue le domande proposte dall’attore, aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare in ordine alla carenza di legittimazione passiva di essa Migliarese che si era dichiarata non comproprietaria della
corte oggetto di causa; la Corte di merito, nonostante la
riproposizione di tale eccezione, aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese processuali tra le
parti, compresa la Migliarese, costretta, quindi, ad accol-

Migliarese Chiara; quest’ultima ha proposto ricorso in-

larsi anche gli oneri del giudizio.
Il ricorso principale è fondato.
In base al principio fissato dall’art. 336, comma primo,

fetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(c.d. effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ” ex lege” della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere del giudice di appello di provvedere
d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse ( Cass.
n. 13059/07; n. 26985/2009), pur dovendosi precisare
che tale dovere non è violato ove il giudice di secondo
grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita dell’esito
della lite, riguardante entrambi i gradi di giudizio ( Cass.
n. 23634/2009).Nella specie il Giudice di Appello ha
completamente omesso di statuire sulle spese processuali di primo grado, limitandosi a provvedere su quelle di secondo grado. La censura va, pertanto, accolta.
Va pure accolto il ricorso incidentale, posto che la sentenza impugnata non ha in alcun modo deciso sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Migliarese, eccezione riproposta in appello ex art,

4

c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha ef-

346 c.p.c. Nè, a fronte dell’appello principale svolto
dal soccombente, vi era l’onere di proporre appello incidentale su detta eccezione in quanto superata dal ri-

ta solo a riproporre espressamente l’eccezione nel nuovo giudizio di appello, al fine di evitare la presunzione
di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ex
art.346 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14086/2010).
In conclusione va accolto sia il ricorso principale che
quello incidentale e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che si uniformerà ai principi esposti ,provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze anche per le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23.4.2015

getto della domanda dell’attore sicché la parte era tenu-

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