Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12955 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9761/2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO MADAMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CONTRINO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – c.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale f.f. e Procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa dall’avvocato

STEFANIA INTERDONATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4384/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA, depositata il

19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 10 giugno 2015 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, respingeva l’appello proposto da R.S. avverso la sentenza n. 3528/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Messina che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 1989. La CTR osservava in particolare che, non potendosi considerare estinte le obbligazioni, anche tributarie, della Costruzioni Metalliche Industriali snc a causa della sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta prima della notificazione dell’atto esattivo impugnato, doveva affermarsi sia la legittimità dell’emissione della cartella esattoriale nei confronti della società estinta sia la ritualità della notificazione della cartella medesima all’ex socio amministratore della società stessa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il R. deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso Riscossione Sicilia spa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato la validità della cartella di pagamento de qua e la ritualità della sua notifica, ancorchè la stessa fosse diretta alla citata società estinta e notificata al ricorrente medesimo quale suo ex legale rappresentante.

Con il secondo ed il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 145, 156 c.p.c., in relazione alla affermata validità della procedura notificatoria della cartella esattoriale impugnata e comunque della intervenuta sanatoria dell’eventuale nullità della procedura stessa per raggiungimento dello scopo.

Pacifico in fatto che la società contribuente è stata cancellata dal registro delle imprese e si è quindi estinta prima della iscrizione a ruolo che ha originato l’emissione della cartella esattoriale impugnata, in via preliminare di rito deve affermarsi il difetto assoluto di capacità processuale della società estinta nonchè di legittimazione attiva dell’ex socio amministratore.

L’azione giudiziale era dunque ab origine improponibile e perciò la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, seconda parte (v. Cass. civ. 5736/2016, 20252/2015, 21118/2014).

Tenuto conto dell’esito in rito del processo le spese dello stesso possono essere integralmente compensate.

PQM

 

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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