Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12955 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10295-2012 proposto da:

S.M.C., S.N., nella qualità di

eredi di S.R. – titolare della ditta individuale

SIRA di S.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE IPPOCRATE 33, presso lo stesso avvocato NICOLA SIMONELLI,

che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;

– intimata –

Nonchè da:

A.G.E.A. – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.M.C., S.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1002/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato N. SIMONELLI che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/1-9/3/2011, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da S.M.C. e S.N., eredi di S.R., titolare della Ditta Sira, nei confronti dell’AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, avverso il lodo, sottoscritto in data 8/5/2004, che aveva respinto la domanda risarcitoria del S., avanzata a ragione dell’aggiudicazione ad altra impresa della fornitura di olio alla (OMISSIS), per i lotti nn. 1, 3, 5 e 7, di cui alla gara indetta dall’AIMA, aggiudicazione annullata dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva 700/96, a fornitura già eseguita.

ò Nello specifico e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha respinto tutti i motivi dell’ impugnazione dei S., da cui l’assorbimento dell’impugnazione incidentale subordinata dell’AGEA, considerando: che la mancata formulazione di difese nel merito della pretesa da parte di AGEA non implicava il riconoscimento di tutti gli elementi costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso di causalità tra l’illegittima aggiudicazione a terzi ed il danno patrimoniale, spettando comunque al giudice il giudizio controfattuale sulla base delle risultanze istruttorie;

che nel bando si prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta “a trattativa privata a favore dell’offerente che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione”, e che quindi si trattava di clausola generale sulla vantaggiosità dell’offerta secondo la valutazione discrezionale dell’Aima;

che la mera presentazione dell’offerta col prezzo più basso non valeva di per sè a ritenere che l’offerta del S. fosse nel complesso la più vantaggiosa per l’Amministrazione.

Ricorrono avverso detta sentenza M.C. e S. N., con ricorso affidato a due motivi.

Si difende con controricorso l’AGEA, ed avanza ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- I ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e del vizio di motivazione. Sostengono che il giudizio controfattuale avrebbe dovuto svolgersi alla stregua dell’analisi completa e corretta del bando alla luce della normativa all’epoca vigente; che il bando non attribuiva alcun potere discrezionale all’Aima, atteso che la locuzione “offerta più vantaggiosa” non poteva interpretarsi che nel senso di prezzo più basso, poichè nel bando erano rigorosamente predeterminati tutti gli elementi della fornitura, da cui l’applicabilità della L. n. 113 del 1981, art. 15, lett. a) e s.m.i., e non della lett. b).

Deducono che dal raffronto tra i prezzi offerti dalla Sira e quanto affermato dall’Aima nella lettera del 2/6/1992 di riscontro alla diffida stragiudiziale (che fissava il tetto dell’offerta anomala)risultava evidente non solo che l’offerta della Sira era congrua, ma che era anche la più conveniente per l’Amministrazione.

Secondo i ricorrenti, inoltre, la Corte capitolina non ha operato in concreto il giudizio controfattuale sull’eventuale anomalia dell’offerta, che avrebbe portato a ritenere la stessa congrua, e tale da consentire alla Sira di conseguire l’utile di Lire 1.858.838.095, somma richiesta in via risarcitoria.

Sussiste infine il vizio motivazionale di contraddittorietà in relazione al ritenuto assorbimento delle altre censure fatte valere.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, AGEA ripropone l’eccezione di mancanza di potestas iudicandi degli Arbitri, atteso che la nota n. 270/DIR del 14/5/03 non conteneva alcuna proposta di clausola compromissoria.

3.1.- I due motivi del ricorso principale sono inammissibili.

Nel caso di specie, la corte d’appello, esaminando tutti i motivi di impugnazione dei S., ha rilevato che gli arbitri avevano correttamente escluso la prova del nesso di causalità, avuto riguardo alla previsione del bando di gara, secondo cui l’aggiudicazione sarebbe avvenuta ” a trattativa privata a favore dell’offerente che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione”, interpretando detta previsione come parametro ampiamente discrezionale.

Di contro a detta statuizione, i ricorrenti si dolgono del tutto genericamente della mancata valutazione dell’intero contenuto del bando, sostenendo che la locuzione “offerta più vantaggiosa” non poteva che interpretarsi nel senso di prezzo più basso, limitandosi quindi a contrapporre la propria tesi interpretativa a quella ritenuta corretta dalla Corte di merito, senza indicare in alcun modo gli eventuali principi ermeneutici violati, e con un richiamo del tutto generico alla valutazione di tutti gli altri atti di gara alla luce della normativa all’epoca vigente.

Incongruenti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata sono da ritenersi le censure svolte sub b) e c) del ricorso, intese a far valere la non anomalia dell’offerta della Sira, mentre la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione del lodo sull’assorbente rilievo che non era stato previsto alcun criterio “quantitativo” per la selezione dell’impresa, ma bensì la “vantaggiosità” per l’Amministrazione secondo il parametro previsto nel bando.

Inammissibile è infine la prospettazione nell’ultima censura come vizio di motivazione del preteso erroneo assorbimento delle ulteriori censure (sul principio, tra le ultime, la pronuncia 22952/2015), ed in ogni caso, dette censure sono state specificamente valutate dalla Corte del merito e respinte tutte alla stregua del criterio adottato.

3.2.- Il ricorso incidentale condizionato dell’ALEA resta assorbito.

3.3.- Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

La particolarità della situazione di specie, anche in considerazione delle intervenute rilevanti pronunce del Consiglio di Stato sullo specifico contenzioso in essere tra le parti, induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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