Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12955 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 13/05/2021), n.12955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24/111-2019 proposto da:

F.C., anche in qualità di titolare della (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CIUFOLINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato OLGA DURANTE;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.P.A., DOTT.SSA F.C.,

in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE MERCALLI 46, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MARTELLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO MANDUCA;

– controricorrente –

contro

ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA, in persona

dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO N. 20, presso lo studio dell’avvocato MATTEO GULINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO SGUERSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1456/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.C., “anche in qualità di titolare della (OMISSIS)”, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 3 luglio 2019, n. 5385, reiettiva del reclamo da lei proposto avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia il 18 dicembre 2017. Resistono, con distinti controricorsi, la Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a. (già Galenitalia s.p.a.), creditrice istante e la curatela fallimentare. Risultano depositate memorie ex. art. 380-bis c.p.c. della ricorrente e della creditrice predetta.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte distrettuale ha ritenuto ritualmente notificato il ricorso di fallimento, posto che, rimasti senza esito positivo i corrispondenti tentativi effettuati, rispettivamente, prima dalla cancelleria, presso l’indirizzo PEC dell’impresa individuale debitrice, e, successivamente, dalla creditrice istante, presso la sede della stessa risultante dal registro delle imprese, detta notificazione era stata poi eseguita mediante deposito presso la casa comunale giusta la previsione della L. fall., art. 15, comma 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione della L. fall., art. 15 e dell’art. 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione e/o falsa applicazione della L. fall., art. 15, comma 3; del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 e 48; del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, artt. 3,6 ed 8; del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 16; dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ascrivendosi alla corte distrettuale di aver statuito in merito alla ritualità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare senza verificarne, nel fascicolo telematico, la correttezza del corrispondente procedimento, basandosi, esclusivamente, sull’attestazione telematica della cancelleria seppur presente nel fascicolo stesso;

II) “Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere la corte calabrese erroneamente individuato il contenuto oggettivo dell’attestazione di cancelleria predetta, così traendone la prova che la notifica del ricorso di fallimento a mezzo PEC era stata tentata ma non era andata a buon fine.

2. Le descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente perchè connesse, si rivelano infondate nel loro complesso.

2.1. Invero, la sentenza impugnata dà espressamente atto che, stante l’esito non positivo del tentativo di notificazione del ricorso di fallimento in danno della F., effettuato dalla cancelleria all’indirizzo PEC della impresa fallenda, così come risultante dall’attestazione fatta dalla cancelleria medesima, dello stesso ricorso era stata richiesta dalla creditrice istante la notificazione, in Vibo Valentia, alla via Sandro Pertini, presso la sede dell’impresa individuale di cui l’odierna ricorrente era titolare: atteso l’esito negativo anche di questo tentativo, la notificazione di quell’atto era stata definitivamente eseguita mediante deposito presso la casa comunale di Vibo Valentia.

2.2. E’ utile ricordare, poi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 18544 del 2020, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, D.L. n. 185 del 2008 ex art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009 (come novellata dalla L. n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), e che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18544 del 2020, in motivazione).

2.3. Va ricordato, infine, che la L. fall., art. 15, comma 3 (come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, che si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti, come quello a carico della F., dopo il 31.12.2013) stabilisce che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”.

2.3.1. La norma, dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e ss. o dell’art. 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (cfr. Cass. n. 602 del 2017, in motivazione).

2.4. Peraltro, come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016, il legislatore della novella del 2012 si è proposto di “coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo”: l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, perciò, la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – è, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima.

2.4.1. Può ben dirsi, in definitiva, che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto – il legislatore del 2012 abbia inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della L. fall. non ancora riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, benchè tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

2.5. Alla stregua dei riportati principi, quindi, nessun dubbio può residuare in ordine alla correttezza della notificazione del ricorso di fallimento della Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a. (già Galenitalia s.p.a.) e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nei confronti della F..

2.5.1. Invero, come già chiarito da questa Corte, “in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica del ricorso e del decreto di convocazione innanzi al tribunale può essere attestata dal cancelliere, atteso che la L. fall., art. 15, comma 3, non prevede particolari modalità al riguardo, nè richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata (PEC) attestante l’esito negativo dell’invio” (cfr. Cass. n. 8014 del 2017, nonchè, in senso conforme, le più recenti Cass. n. 27539 del 2019; Cass. n. 21965 del 2020; Cass. n. 1057 del 2021). Nella specie, dunque (e diversamente da quanto ancora ribadito dalla ricorrente nella sua memoria ex art. 380-bis c.p.c.), per effetto della mera attestazione del cancelliere del Tribunale di Vibo Valentia circa la notificazione del ricorso di fallimento, in danno della F., tentata e non riuscita a mezzo PEC all’impresa individuale debitrice, del tutto legittimamente sono state osservate, per la successiva notificazione di quel ricorso, le ulteriori modalità previste dal già citato L. fall., art. 15, comma 3.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza (disponendosi il pagamento in favore dello Stato per quelle dovute alla curatela fallimentare, risultata ammessa, al beneficio del gratuito patrocinio, giusta attestazione della mancanza di fondi D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 144, resa dal giudice delegato il 7.8.2019. Non spetta, peraltro, a questa Corte la decisione sull’istanza del difensore della menzionata curatela, formulata istanza D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 82, dovendo la stessa essere rivolta, nella specie, a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Cfr. Cass. n. 3211 del 2008, in motivazione; Cass. n. 3757 del 2006; Cass. n. 23009 del 2004) e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la F. “anche in qualità di titolare della (OMISSIS)”, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che così liquida: i) in favore della Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a., in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ii) in favore della curatela fallimentare, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, disponendo che il pagamento di dette somme sia effettuato in favore dello Stato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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