Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12955 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12955 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 14172-2008 proposto da:
CAVATTONI OMAR C.F.CVTMR041M12L7810, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso
lo studio dell’avvocato ANTONELLI MARCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERUZZI
MARCO;
– ricorrente –

2014
451

contro

CAVATTONI LORENZO C.F.CVTLNZ32A21L7810, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

Data pubblicazione: 09/06/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN
PAOLO SARDOS ALBERTINI;

contrari corrente

avverso la sentenza n. 1760/2007 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2007;

udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Antonelli Marco difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Carlo Albini con delega depositata in
udienza dell’Avv. Manzi Luigi difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Nel 1966 e nel 1989 Dino Cavattoni vendeva al figlio Lorenzo due
immobili, costituenti, secondo l’odierno ricorrente, l’intero suo
patrimonio immobiliare.
Alla morte di Dino, nel novembre 1991, Omar Cavattoni, altro
de cuius, agiva

in giudizio

nei confronti del

fratello e della madre, deceduta in corso di causa

per far

accertare la simulazione delle due compravendite.
Il tribunale di Verona nel dicembre 1999 respingeva la domanda.
La Corte di appello di Venezia il 12 dicembre 2007 ha confermato
la decisione di primo grado con sentenza notificata il 25 marzo
2008.
Omar Cavattoni ha proposto ricorso per cassazione, notificato il
15 maggio 2008.
Il fratello Lorenzo ha resistito con controricorso illustrato da
memoria.
Anche parte ricorrente ha depositato memoria in vista
dell’udienza.
Motivi della decisione
2)La Corte di appello ha negato la sussistenza di prova della
simulazione, muovendo dall’affermazione che sussistono ragioni
giustificative della alienazione di immobili da parte di Dino
Cavattoni al figlio Lorenzo, sicchè la vendita a lui, anziché a
terzi, non potrebbe assumere altro significato che quello di
effettiva alienazione, senza che si possa attribuire alcun valore

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D’Ascola rei

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figlio del

indiziario al rapporto di parentela tra l’anziano padre (86 anni
nel 1989) e il figlio più giovane.
Tutti i motivi di ricorso, che appaiono fondati, mirano a demolire
il convincimento raggiunto dai giudici di appello e partono dal
presupposto che sono state invertite, almeno in parte, le regole

3) Con il primo motivo

è censurata la

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2697 c.c.
In risposta ai motivi di appello, la Corte di appello ha osservato
che l’età di 34 anni di Lorenzo – e non 24 come sostenuto
dall’attore – al momento del primo acquisto e l’accensione da
parte sua di un mutuo fondiario valevano a smentire le allegazioni
dell’appellante, che deduceva la mancanza di disponibilità di
danaro in capo all’acquirente e denunciava il mancato pagamento
della quota di prezzo, così invocando “un inammissibile
ribaltamento dell’onere della prova”.
Questa tesi, secondo cui dovrebbe essere l’attore a dare la prova
che il prezzo non sia stato pagato dall’acquirente su cui gravino
indizi di acquisto simulato, è censurata fondatamente dal ricorso,
che richiama i principi affermati dalla giurisprudenza di
legittimità.
E’ stato infatti insegnato (Cass 11372/05) che nell’azione diretta
a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta
dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla
dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in
un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non puo’
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sull’onere probatorio.

attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso
che questi e’ terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere
il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa
il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il
compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del

E più di recente sempre questa Sezione ha avuto modo di ribadire
che il legittimario pretermesso dall’eredita’, che impugna, a
tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di
legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal “de cuius” in
quanto dissimulante una donazione, agisce in qualita’ di terzo,
sicche’, nei suoi confronti, non puo’ attribuirsi valore
vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo,
pur contenuta nel rogito notarile,

potendo, invece, trarsi

elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto
dalla circostanza che 11 compratore, su cui grava l’onere di
provare il pagamento del prezzo,

non abbia fornito la relativa

dimostrazione.(Cass 15346/10)
3.1) In sostanza la censura mossa dal ricorso coglie nel segno
laddove evidenzia che a fronte di indizi proposti dalla parte che
denuncia la simulazione di una compravendita, è

l’acquirente a

dover dimostrare l’effettività del pagamento del prezzo

e non il

contrario, come emerge dall’impostazione della sentenza impugnata.
Va detto che nella specie è la stessa sentenza a riconoscere – cfr
inizio pag. 15 – la sussistenza di indizi prospettati
dall’appellante. Una volta accertata la loro presenza, il ricadere
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prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

dell’onere

probatorio

sull’odierno

resistente

anziché

sull’appellante (che è l’errore denunciato con i primi due motivi
di ricorso) costituiva
tutti

snodo fondamentale per la rilettura di

gli elementi di valutazione, come

acutamente posto in

rilievo da secondo motivo.

presupposto giuridicamente errato ha qualificato come esaurienti
prove la semplice età matura dell’acquirente o la accensione da
parte sua di un mutuo prima dell’acquisto, trascurando l’indagine
di maggior rilievo, quella relativa alla effettività del pagamento
cioè dello stabile trasferimento al venditore della somma di
danaro mutuata dall’acquirente.
3.2) Per contro la corretta attribuzione dell’onere della prova
sull’effettività del pagamento colora di consistenza gli indizi
offerti a riscontro della simulazione e impone di considerare con
maggior rigore gli elementi nella specie proposti dall’acquirente.
4) Connesso a questi motivi è il quarto, con il quale sono
denunciati vizi di motivazione in relazione alla prova del
pagamento del prezzo della seconda compravendita (cfr. indicazione
del fatto controverso a pag. 20 del ricorso).
Il ricorso si riferisce al pagamento dei 560 milioni del prezzo,
asseritamente eseguita con due assegni da 100 e 160 milioni di
lire e con un bonifico da 300 milioni di lire. Dei primi due
importi Omar Cavattoni ha sostenuto la surrettizia restituzione
dal padre al figlio e del terzo la mancata effettiva percezione da
parte del padre.
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sl/R

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Ed infatti la sentenza impugnata proprio perché si è basata su un

La sentenza impugnata ha negato le restituzioni argomentando dalle
seguenti circostanze: quanto ai cento milioni la documentazione di
assegni “completi del verso firmato per quietanza dal venditore
Dino Cavattoni”, costituirebbe prova che non sarebbe smentita “dal
raffronto tra i movimenti dei rispettivi conti delle parti”

conto fatti da Dino e versamenti effettuati da Lorenzo sul proprio
conto. La assenza di coincidenza temporale e quantitativa delle
rispettive operazioni (dal controricorso pag. 18 si apprende che i
movimenti sono di 150 milioni di prelievo e 240 di versamento e
quindi non vi sarebbe stata corrispondenza tale da far presumere
la restituzione del prezzo) e l’esistenza di rapporti tra padre e
figlio relativamente alla gestione dell’azienda agricola
escluderebbero la fittizietà del pagamento.
“Considerazioni non dissimili” varrebbero per la

tranche

da 300

milioni, cui si riferisce il motivo di ricorso.
Con riguardo ad essa la prova documentale del pagamento è stata
ravvisata nel bonifico in uscita dal conto corrente. Secondo la
Corte di appello sarebbe irrilevante la mancata prova della
percezione, perché la banca avrebbe comunicato di non essere più
in possesso della documentazione e non si potrebbe pretendere dal
figlio la prova del versamento del danaro da parte del padre sul
proprio conto corrente.
Su questo punto, connesso a quello dell’onere della prova, si
concentra l’attenzione del motivo in esame, con il quale il
ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe errato nel
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successivi al versamento di tali assegni, cioè da prelievi dal

trascurare un estratto conto di Dino Cavattoni dal quale non
risulterebbe l’accredito della somma in quel periodo e nel non
considerare la mancanza di firma di Omar Cavattoni sulla contabile
di addebito prodotta e la circostanza che al momento del rogito
Dino Cavattoni aveva 86 anni e non era in condizioni di uscire di

risiedeva e presso il quale il notaio si era recato.
Ora, oltre alla rilevanza di queste circostanze su cui la Corte di
appello non ha portato la sua attenzione, va aggiunto, per
riconnettersi al filo conduttore della censura, che la sentenza
ha

errato laddove ha esonerato il convenuto da ogni indizio

derivante da mancata prova dell’effettivo incasso, cioè dalla
prova della non fittizietà del pagamento.
Quale erede di Dino Cavattoni, il convenuto aveva infatti diritto
di accedere alla documentazione bancaria paterna e ciò avrebbe
potuto fare sin da momento dell’avvio della causa, nel 1991,
quando i documenti erano certamente reperibili. Risulta perciò
inconcludente l’argomentazione spesa dalla sentenza, e valorizzata
nelle difese del resistente (pag. 19 controricorso, 11 della
memoria) circa il fatto che nel 2003, interpellata dalla Corte di
appello, la Banca Unicredit, già Cariverona, si era dichiarata non
più in possesso della documentazione bancaria del de cuius.
Questa non disponibilità documentale, lungi dal ridondare a carico
dell’attore, doveva invece pesare sul convenuto, gravato,
contrariamente a quanto il controricorso a questo proposito
specificamente sostiene a pag. 19, dall’onere di provare che quei
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casa, tanto che la stipula era avvenuta nel paese dove egli

soldi fossero effettivamente e stabilmente transitati nella
disponibilità del genitore.
E’ dunque fondato anche questo motivo, stante la incongruità della
motivazione sul punto.
5) Fondata è anche la censura di vizio motivazionale di cui al

Essa si riferisce al valore dei due compendi immobiliari venduti
che, secondo parte ricorrente, era ben maggiore di quello
dichiarato degli atti di acquisto, circostanza voluta per meglio
occultare la simulazione delle compravendite.
La questione non risulta trattata nella motivazione della sentenza
di appello, sebbene nelle conclusioni assunte da parte appellante
e riportate in epigrafe (pag. 5) risulti che Omar Cavattoni avesse
chiesto che fosse disposta la rinnovazione della consulenza
tecnica relativa “ai valori di mercato degli immobili per cui è
causa”.
La censura per omessa motivazione è fondata, perché mette in
evidenza circostanze che avrebbero dovuto essere esaminate dai
giudici di appello, attesa la specificità della critica.
Nel riportarla,

il ricorso rileva,

quanto alla prima

compravendita, che il prezzo indicato in atto era di 17.300.000
lire, ma che tale prezzo non corrispondeva ai valori di mercato,
desumibili, per confronto, con la compravendita pattuita da un
vicino circa un anno dopo; da tale documento, al quale il ricorso
fa specifico riferimento, sarebbe emerso, fatte le proporzioni,
che il valore sarebbe stato di circa 27 milioni di lire, stando al
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terzo motivo di ricorso.

prezzo concordato per il fondo confinante e che tuttavia questo
importo avrebbe dovuto essere ancora aumentato perché il terreno
Cavattoni era più vicino al paese e meglio collegato dal punto di
vista viario.
Di queste circostanze, sicuramente di rilievo se verificate e

di omessa motivazione.
Va infatti ritenuto (nel regime processuale qui applicabile
ratione temporis)

che è affetta da vizio di motivazione la

sentenza con la quale il giudice di appello, a fronte di precise e
circostanziate critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio,
recepita dal giudice di primo grado, non le abbia in alcun modo
prese in considerazione o si sia limitato a far proprie le
conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio,

giacche’ il potere

di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare
che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza
delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni tra le quali non si annovera la maggior considerazione che egli
eventualmente tenda a conferire al consulente d’ufficio quale
proprio ausiliare – per le quali sia addivenuto ad una conclusione
anziche’ ad un’altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di
motivazione su un punto decisivo della controversia. (cfr per
tutte Cass. 4797/07).
5.1) Altrettanto vale con riguardo al valore dell’altro terreno.
Le critiche alla c.t.u. riportate dal ricorrente

e che il

ricorso ricorda di aver posto a partire da pag. 14 dell’atto di
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sussistenti, la sentenza non si è occupata, così cadendo nel vizio

appello – sono anche in questo caso puntuali e connesse al valore
dei 450 mq di fabbricati che insistevano sui terreni, alla natura
delle colture, alla favorevole classificazione urbanistico
edilizia, tutte circostanze che meritavano puntuale esame, sia
pure per confermare quanto esposto dal consulente e recepito dal

In mancanza, la sentenza è affetta da difetto di motivazione.
6) Manifesta illogicità vizia la sentenza veneziana con riguardo
al quinto motivo di ricorso.
Per inficiare la veridicità della compravendita, parte attrice
aveva sostenuto che il convenuto non avrebbe avuto la
disponibilità dei 560 milioni di lire indicati come prezzo della
seconda compravendita. La Corte di appello ha invece ritenuto che
tale provvista fosse derivata a Lorenzo Cavattoni dalla
coltivazione dell’azienda agricola di famiglia, il reddito della
quale, nei 23 anni di attività, era stato stimato dal consulente
tecnico in circa 499 milioni di lire.
Questo importo è stato ritenuto sufficiente all’acquisto, perché
la Corte di appello ha considerato trascurabile sia la differenza
con il prezzo dichiarato, sia le spese sopportate dal convenuto
per vivere, trattandosi di persone aventi “limitate esigenze” in
quanto dedite alla coltivazione dei campi. Inoltre la Corte di
appello ha considerato insignificante la “riferibilità al padre
del reddito dei fondi dallo stesso venduti all’appellato nel
periodo precedente la stessa vendita”. Ha escluso anche, perché
prova di prova, sia la rilevanza di oneri fiscali, sia che si
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primo giudice in ordine al valore del bene.

dovesse tener conto di quanto dovuto, in quel periodo, allo zio
Omar Cavattoni (in ricorso si parla del fratello Omar sicchè non è
chiaro se trattasi dello stesso attore, o dello zio, avv. Omar
Cavattoni, fratello di Dino, di cui il ricorso parla altrove)
quale corrispettivo per la concessione da parte sua di parte dei

Il ricorso di Omar Cavattoni ha buon giuoco nel far rilevare
l’apoditticità e la carenza motivazionale di queste
argomentazioni.
Contrasta infatti con l’elementare logica ipotizzare, senza un
riscontro probatorio specifico (dettaglio del progressivo accumulo
sui conti bancari, pattuizioni scritte con gli altri
comproprietari, puntuali testimonianze sul tenore di vita,
riscontri su altri redditi dei proprietari dei terreni, etc) che
un soggetto possa tesaurizzare (cioè conservare integralmente per
sé) tutto il reddito che trae da un’azienda agricola, senza essere
neppure interamente proprietario dei terreni che la costituiscono.
Vengono così criticate la negazione degli oneri fiscali che
incombono su ogni reddito prodotto, sia pur con le agevolazioni
del settore agricolo; l’anacronistica tesi che negli anni ’70 e
’80 un agricoltore potesse condurre un’esistenza dignitosa
alcuna spesa,; è invece

senza

massima di comune esperienza che ogni

individuo consuma per ordinari bisogni consistente parte dei
propri redditi lavoro; la contraddittorietà tra la considerazione
circa la “modestia del fondo” espressa in sentenza per
giustificare la presunzione circa la parsimoniosa condotta di vita
n.14172-08

D’Ascola rel

fondi coltivati di Lorenzo.

del convenuto e l’accumulo in 23 anni di una somma ingente quale
era nel 1989 quella di 560 milioni di lire.
Tutti i rilievi svolti nel motivo meritano dunque una più adeguata
riconsiderazione da parte di altro giudice di merito.
7) Lo stesso può dirsi quanto al sesto motivo, che denuncia

ordine alla questione, sollevata in appello (cfr ricorso per
cassazione pag 9 che riporta l’atto di appello), concernente la
fittizietà dei pagamenti fatti con assegni dal convenuto Lorenzo
al padre e venditore.
Parte attrice aveva dedotto la coincidenza di un consistente
numero di operazioni bancarie – prelievi effettuati tra il 13
giugno 1990 e il 12 luglio 1990 dal conto di Dino Cavattoni e
versamenti effettuati in contanti sul conto del figlio tra il 13
giugno 1990 e il l agosto 1990 – tale da far sospettare che quanto
pagato nel 1989 fosse stato restituito al figlio.
L’impressionante

coincidenza

di

date

della

decina

di

movimentazioni in uscita – e altrettante in entrata – e la
consistenza delle somme – ogni volta versamenti vicini ai 9-10
milioni di lire, con qualche punta superiore e un paio di
versamenti inferiori – è stata liquidata dalla Corte di appello
assumendo che vi sarebbe “mancata sostanziale coincidenza,
temporale e quantitativa, delle rispettive operazioni”.
Coglie allora nel segno parte ricorrente quando evidenzia che
siffatta motivazione sembra contrastare con l’evidenza da essa
descritta.
n.14172 -08 D’Ascola rel 19 ‘A*

l’insufficienza della motivazione resa dalla Corte di appello in

Di qui deve desumersi l’insufficienza della motivazione, giacchè
la sentenza avrebbe dovuto accertare o che non risultavano vere le
circostanze esposte quanto all’elenco di operazioni riassunte in
atto di appello e graficamente sviluppate nel ricorso (pag. 23 24), ovvero avrebbe dovuto spiegare esaurientemente la singolare

consecuzione temporale), di prelievo e versamento, effettuate
nell’anno successivo alla compravendita tra padre e figlio
sospettata di simulazione e interrogarsi sulla loro correlazione
con detta compravendita.
8) Proprio sul rapporto padre – figlio si appunta il settimo
motivo di ricorso, che denuncia la illogicità della definizione
come “arbitraria” della tesi dell’attore volta ad attribuire
valore indiziario al rapporto di parentela tra le parti.
Fondatamente il ricorso censura che non si sia data congrua
risposta alla osservazione che la scelta di vendere tra padre e
figlio, spogliandosi dell’intero “patrimonio residuo” fosse, per
contro, di regola, interpretabile in senso opposto e quindi
meritevole di più attenta considerazione e non liquidabile
apoditticamente come ha fatto la Corte di appello di Venezia.
Opportunamente la censura è stata svolta al termine del ricorso;
essa assume infatti maggiore pregnanza alla luce della catena di
errori giuridici, omissioni, illogicità e incongruenze evidenziate
nei motivi precedenti, che tutti pesano maggiormente sul sospetto
di simulazione di compravendita, non di rado legata al rapporto di
parentela tra i contraenti.
n.14172 -08

D’Ascola rei

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coincidenza di operazioni anomale (per importo, frequenza e

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla
Corte di appello di Trento per il riesame dell’appello, che dovrà
essere compiuto adeguandosi al principio di diritto esposto al

Procederà inoltre a nuova considerazione in ordine a tutte le
altre censure accolte, relative a vizi della motivazione.
Il giudice di rinvio liquiderà le spese di questo grado di
giudizio.
PQM
La Corte accoglie

il ricorso; cassa la sentenza impugnata e

rinvia alla Corte di appello di Trento, che provvederà anche sulla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 11 febbraio 2014
Il Consigliere est.

Il Preside

par. 3, desumibile da Cass.11372/05 e Cass.15346/10.

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