Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12954 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3931/2019 proposto da:

I.S.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Vignali

Rosa del Foro di Firenze, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 545/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 545/2018 pubblicata il 24/07/2018 la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da I.S.J., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dai sunniti dopo la sua conversione alla fede sciita e dopo aver subito minacce di morte. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan, descritta nel provvedimento impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sub specie della motivazione apparente e/o della carenza della motivazione”. Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello motiva per relationem rispetto al provvedimento amministrativo, omettendo di pronunciarsi sulle contestazioni dedotte in giudizio. In ogni caso la Corte territoriale avrebbe dovuto illustrare l’iter logico per cui giungeva a condividere la motivazione della Commissione territoriale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”. Circa il riscontro delle dichiarazioni del ricorrente la sentenza impugnata si pone in contrasto con gli orientamenti della Suprema Corte che richiedono un’adeguata opera, anche ufficiosa, di verifica e riscontro delle dichiarazioni alla luce delle risultanze internazionali ed all’analisi della situazione del paese di origine.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto mancanti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria escludendo la presenza delle condizioni di violenza indiscriminata, ciò senza adeguato esame della situazione attuale del Paese, con riferimento alla zona di provenienza del richiedente ( A.K.), di notoria turbolenza internazionale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Deduce che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato la situazione oggettiva e attuale del suo Paese, nonchè la condizione di vulnerabilità che si determinerebbe in caso di rimpatrio. Rimarca, altresì, il ricorrente il proprio radicamento in Italia, dove si trova già da sei anni.

5. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto involgenti, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale e la situazione del Paese di origine del ricorrente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

5.1. Il ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. n. 3340/2019).

La Corte d’appello ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata dal richiedente, esaminando i fatti allegati ed escludendone la verosimiglianza anche in base a profili di riscontro oggettivi. In particolare la Corte territoriale ha evidenziato che secondo le ammissioni dello stesso ricorrente l’attività terroristica, riferibile ad esigue minoranze islamiste, era contrastata dalle Forze Armate del Paese. Una volta espresso dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, il giudizio di non credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019). Di conseguenza, è infondata la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi in ordine alla vicenda personale del ricorrente.

5.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione idonea, ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella Paese di origine del ricorrente. Quest’ultimo deduce che la sua zona di provenienza ( A.K.) è di “notoria turbolenza internazionale” (pag. n. 13 ricorso), senza tuttavia specificare in base a quali elementi sia fondata detta allegazione e neppure specificamente precisare se quella situazione sia idonea ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui trattasi.

6. L’ultimo motivo è inammissibile.

6.1. Occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

6.2. Ciò posto, il ricorrente allega genericamente la propria situazione di vulnerabilità, senza alcun riferimento individualizzante, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento e alcune pronunce di questa Corte, nonchè la circostanza del suo lungo periodo di permanenza in Italia. Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia, peraltro del tutto genericamente allegato, non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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