Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12954 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12954 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA
sul ricorso 5127-2010 proposto da:
CONDOMINIO PIAZZA BASTIONE 7 MASSA 92018490455, IN
PERSONA DELL’AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ARCHIMEDE 35, presso lo studio dell’avvocato
NICOLETTA D’AGOSTINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCO PERFETTI;
– ricorrente –

2015
1181

contro

COMUNE DI MASSA 00181760455, IN PERSONA DEL SINDACO
P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI
35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 23/06/2015

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RIDOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO
MENCHINI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 30/2009 del TRIBUNALE di MASSA,
depositata il 07/01/2009;

udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Ridola Mario Giuseppe con delega
depositata

in udienza dell’Avv.

Mnchini

Sergio

difensore del controricorrente che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto in fatto
l. – È impugnata la sentenza del Tribunale di Massa, depositata il 7 gennaio 2009 e notificata il 15 dicembre 2009, che
ha confermato la sentenza del Giudice di pace, di rigetto

sito in Massa, al verbale della Polizia Municipale n. 31280
del 25 settembre 2005, con il quale era stata irrogata
all’amministratore del Condominio la sanzione pecuniaria di
euro 35,00 e quella accessoria del ripristino dello stato dei
luoghi, per violazione dell’art. 15, comma 1, lettera b), del
codice della strada, e cioè per avere imbrattato la preesistente segnaletica stradale, mediante copertura con verniciatura di altro colore.
1.1. – L’opponente aveva contestato che l’area sulla quale
erano state tinteggiate le strisce di delimitazione dei postiauto era di proprietà esclusiva del Condominio. Il Comune di
Massa aveva resistito, deducendo che l’area in oggetto, aperta
alla circolazione di un numero indeterminato di persone, era
equiparabile ad un’area pubblica.
Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione.
2. – Il Tribunale confermava la decisione evidenziando la
destinazione pubblica dell’area in oggetto, costituita da uno
slargo della via comunale denominata “Delle Mura Sud”. Deponevano in tal senso l’esistenza di segnali di sosta apposti dal
Comune di Massa a far tempo dal 1992 – essendo l’area adibita

dell’opposizione proposta dal Condominio “Piazza Bastione 7”,

a parcheggio pubblico e, in particolare, del personale della
Polizia di Stato -, e lo svolgimento del mercato settimanale.
A fronte della dimostrata destinazione ad uso pubblico
dell’area, doveva ritenersi ininfluente la titolarità

servanza delle norme del codice della strada.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Condominio Piazza Bastione 7, in persona
dell’amministratore, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Massa in persona
del sindaco pro tempore.

Considerato in diritto
l.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza, previsto
dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981.
In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ., applicabile

ratione temporis, è

formulato il seguente

quesito di diritto: «[se] il giudice che pronuncia sentenza in
grado di appello nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall’art. 23 della legge n. 689 del
1981 deve dare lettura del dispositivo in udienza a pena di
nullità della sentenza».
1.2. – La doglianza è infondata.

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dell’area ai fini dell’applicazione delle sanzioni per inos-

Questa Corte, a Sezioni unite, ha affermato che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative le regole speciali
dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi
automaticamente estensibili anche a quello d’appello, in man-

nanza n. 23285 del 2010). Il principio, enunciato in riferimento alla (in)ammissibilità della difesa personale delle parti in sede di gravame, ribadito con riguardo alla forma
dell’atto introduttivo del giudizio di gravame (Cass., Sez.
U., sent. n. 2907 del 2014), consente di affermare che, in
mancanza di espressa previsione non trova applicazione la previsione che richiede, a pena di nullità, e la lettura del dispositivo in udienza.
2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art.
2909 cod. civ., per mancato rilievo del giudicato esterno,
formatosi sulla sentenza n. 511 del 2006 del Giudice di pace
di Massa, che aveva accertato che l’area in oggetto costituiva
area privata di parcheggio del Condominio.
A corredo del motivo è formulato il seguente quesito di
diritto: «[se] la sentenza passata in giudicato che ha statuito in ordine ad un rapporto giuridico (natura privata o ad uso
pubblico di un’area) che costituisce pregiudiziale logica alla
pretesa punitiva della pubblica amministrazione per violazione
delle norme del d.lgs. n. 285 del 1985, ai sensi dell’art. 2
del citato decreto legislativo, deve ritenersi avere efficacia
3

canza di una espressa previsione normativa in tal senso (ordi-

di giudicato sostanziale nel successivo giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la cui decisione dipenda dalla
risoluzione del medesimo rapporto giuridico e della medesima
situazione sostanziale».

La diversità delle parti del giudizio concluso con la sentenza di cui si invoca il giudicato, e il carattere incidentale dell’accertamento in essa compiuto in ordine alla natura
privata dell’area di parcheggio in contestazione, escludono
che tale sentenza possa fare stato nel presente giudizio

(ex

pdurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 6830 del 2014).
3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art.
345 cod. proc. civ.
Si

contesta

l’omessa

pronuncia

del

Tribunale

sull’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti del
Comune in grado di appello, e l’utilizzazione degli stessi documenti ai fini della decisione.
Il ricorrente assume che la contestata produzione doveva
ritenersi senz’altro tardiva, avendo ad oggetto documenti di
cui il Comune era in possesso sin dall’inizio del giudizio di
primo grado, che non potevano essere ritenuti indispensabili.
In ogni caso, il Tribunale non aveva motivato in alcun modo
sul punto.
A corredo del motivo, sono formulati i seguenti quesiti di
diritto: «[se] è ammissibile la produzione di nuovi documenti
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2.1. – La doglianza è infondata.

nel giudizio di appello per i quali la parte non provi
l’impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per
causa ad essa non imputabile; [se] è ammissibile la produzione
di nuovi documenti in appello qualora la parte si limiti al

istanza di ammissione; [se] è rispettato il disposto di cui
all’art. 345 cod. proc. civ., che ammette la produzione di
nuovi documenti in appello, qualora il giudice di appello ometta qualsiasi valutazione in ordine al requisito della “indispensabilità” ed utilizzi il contenuto dei documenti stessi
ai fini della decisione; [se] è rispettato il requisito della
indispensabilità ai fini della decisione di cui all’art. 345
cod. proc. civ. per la produzione di nuovi documenti che non
sono in grado di determinare un rovesciamento della decisione
cui pervenuto il giudice di primo grado».
3.1. – La doglianza è fondata.
La sentenza non ha argomentato in ordine all’ammissibilità
dei documenti prodotti in grado di appello dal Comune, a fronte dell’eccezione del Condominio, né ha motivato sulla indispensabilità degli stessi.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 345,
terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n.
353 del 1990, «nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi
di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potu5

suo deposito senza formulare al giudice del gravame apposita

to produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche
quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perché dotate di
un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le

sia; indispensabilità da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è
formata, sicché solo ciò che la decisione afferma a commento
delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in
primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile
come utile e necessario. Tale facoltà deve esercitata in modo
non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità, positivo o negativo, deve essere comunque espresso in un provvedimento motivato» (Cass., sez. 3^, sentenza n. 26020 del
2011).
4. – L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta
l’assorbimento del quarto motivo – con cui è dedotto vizio di
motivazione in ordine all’affermata natura di area privata destinata ad uso pubblico della corte in oggetto – e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, il
quale provvederà a valutare l’ammissibilità dei documenti prodotti in grado di appello e a regolare le spese del presente
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
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prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controver-

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il
quarto, rigetta i primi due motivi, cassa e rinvia, anche per
le spese del presente giudizio, al Tribunale di Massa, in diversa composizione.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 aprile

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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