Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12954 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9531-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE. DELLO STATO che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1063/4/2016 della CONINIISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Don. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 9 febbraio 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da M.M. avverso la sentenza n. 116/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento per tributi erariali 2008. La CTR osservava in particolare che, già proposta con il ricorso introduttivo della lite, era fondata l’eccezione dell’appellante contribuente di mancato rispetto del contraddittorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, quale causa di invalidità della cartella esattoriale impugnata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha successivamente presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, poichè la CTR ha ritenuto allo stesso tempo tempestiva e fondata l’eccezione di invalidità dell’atto esattivo impugnato per mancato rispetto della regola di contraddittorio preventivo di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

La censura è infondata.

Risulta infatti chiaro sia dal ricorso che soprattutto dal controricorso, ma anche dalla medesima sentenza impugnata, che tale eccezione era stata proposta con l’atto di proposizione del rimedio giurisdizionale contro la cartella di pagamento de qua; che quindi in appello tale eccezione è stata meramente e peraltro doverosamente riproposta.

Alcuna violazione delle norme processuali evocate con il mezzo può dunque ravvisarsi nel caso di specie.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, poichè la CTR ha affermato la nullità dell’atto esattivo impugnato per violazione della regola del preventivo contraddittorio prevista dalla norma statutaria.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, una cartella di pagamento relativa ad omesso o insufficiente versamento di imposte dirette e indirette dovute in base alla dichiarazione presentata)” (Sez. 5, Sentenza n. 8342 del 25/05/2012, Rv. 622681 – 01; successivamente Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15584 del 08/07/2014, Rv. 631667 – 01).

Ciò posto, si deve osservare che nel caso di specie, diversamente da quanto sostiene l’Agenzia fiscale ricorrente, l’omesso versamento in oggetto era determinato dalla volontà del contribuente di rettificare la propria posizione fiscale in relazione alle modifiche normative intervenute medio tempore a disciplinare l’imposta sostitutiva alla quale il versamento stesso era afferente (rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni).

E’ quindi chiaro che nel caso di specie si è verificata quella condizione di “incertezza” alla quale si riferisce la norma statutaria evocata e che implicava la fissazione al contribuente di un termine “congruo”, comunque non inferiore a trenta giorni dalla richiesta di chiarimenti, con sanzione di nullità dell’atto esattivo in caso di inosservanza.

Sul punto la decisione della CTR risulta aver correttamente applicato detto principio di diritto, avendo rilevato che nel caso di specie l’iscrizione a ruolo è avvenuta addirittura prima di aver inviato al contribuente la richiesta di chiarimenti, peraltro riscontrata dal contribuente stesso prima di trenta giorni, essendo poi la cartella esattoriale stata notificata solo tre giorni dopo i chiarimenti del contribuente e quindi senza tenerne alcun conto.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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