Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12954 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 22/06/2016), n.12954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Maruo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11594/2011 proposto da:

COSA EDIZIONI MUSICALI S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso l’avvocato ANDREA PIETROLUCCI,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FIAT S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l’avvocato LORENZO ATTOLICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO TAVELLA,

giusta procura in calce al controricorso;

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 9, presso l’avvocato MARIO GALLAVOTTI, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

ELEMEDIA S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l’avvocato VIRGINIA RIPA DI

MEANA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO MARTINETTI, giusta procura a margine del controricorso;

INTESA SAN PAOLO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), per incorporazione

del SANPAOLO IMI in BANCA INTESA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso l’avvocato STEFANO

D’ERCOLE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

TELECOM ITALIA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già TIM TELECOM

ITALIA MOBILE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 308, presso l’avvocato UGO RUFFOLO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

BASICITALIA S.P.A., SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.P.A., WEBANK

S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1171/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARCO DE SANTIS, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente FIGC, l’Avvocato STEFANO LA PORTA,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente ELEMEDIA, l’Avvocato VALERIA

VACCHINI, con delega orale avv. MARTINETTI, che ha chiesto

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente BANCA INTESA, l’Avvocato MASSIMO

GARUTTI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente TELECOM ITALIA S.P.A., l’Avvocato

PIERA CARTONI MOSCATELLI, con delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cosa Edizioni Musicali (CEM) ha convenuto in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e alcune società (Kataweb, Kappa Italia, Fiat, Telecom Italia Mobile, Salumificio Fratelli Beretta, Intesatrade e Banca Intesa), per sentire dichiarare illecito lo sfruttamento del brano musicale “da te a me” di B.C. e della relativa registrazione fonografica, con condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non. La CEM ha esposto di essere editrice e titolare esclusiva dei diritti di utilizzazione economica di tale opera, illecitamente utilizzata, mediante sincronizzazione con un filmato delle partite della squadra nazionale di calcio, in abbinamento ai marchi della FIGC e delle società convenute, sponsor della FIGC, nel periodo tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002. Tale utilizzazione era stata legittima sino al 31 dicembre 1998, poichè, nell’anno 1997, la CEM aveva pattuito con la FIGC e la Italia Petroli (IP), all’epoca unico sponsor della prima, la cessione dei diritti di utilizzazione economica del brano musicale, previa realizzazione (da parte di FIGC e IP) di un videoclip, acquistato dalla CEM. L’utilizzazione dell’opera era, però, divenuta illegittima dopo il 31 dicembre 1998 e, pertanto, erano chiamate a risponderne la FIGC e le altre società sponsor, queste ultime sul presupposto che avrebbero dovuto accertarsi di avere acquisito legittimamente dalla FIGC i diritti di utilizzazione economica dell’opera, prima di abbinarla ai loro marchi.

Nel contraddittorio con la FIGC e le società convenute, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande.

I gravami proposti, in via principale, della CEM e, in via incidentale, dalla FIGC sono stati rigettati dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza 22 marzo 2010.

La Corte ha ritenuto incontestata l’avvenuta diffusione del brano musicale come sigla delle partite di calcio della nazionale, trasmesse in televisione tra il 1999 e il 2002, in assenza di autorizzazione della CEM, editrice e titolare, e, tuttavia, ha escluso che da ciò fosse derivato un danno alla CEM; infatti, tale modalità di diffusione televisiva del brano aveva prodotto un effetto promozionale e, quindi, un vantaggio per l’editore, come si desumeva dalle circostanze che la CEM non aveva chiesto alcun corrispettivo e aveva contestato l’utilizzazione illegittima dell’opera solo quando essa era cessata, alla fine del 2002; inoltre, non era configurabile un danno in re ipsa, in caso di violazione dei diritti di sfruttamento economico; la Corte ha poi rigettato la domanda di inibitoria, avendo escluso l’utilizzazione del brano musicale dopo il 2002 ed ha considerato assorbito il motivo di gravame concernente la responsabilità solidale degli sponsor.

La CEM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui hanno resistito la FIGC, Telecom Italia, Intesa San Paolo, Fiat, Elemedia (già Kataweb), mentre non hanno svolto difese Basic Italia (già Kappa), il Salumificio Fratelli Beretta e Webank (già Intesatrade).

MOTIVI DELLA DECISIONE La Elemedia (già Kataweb), contumace nel giudizio di appello, ha eccepito, in questa sede, la mancata notificazione dell’atto di appello a Kataweb e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale nei suoi confronti. L’eccezione è infondata:

l’atto di appello di CEM è stato inviato a Kataweb News (contumace nei gradi di merito e interamente partecipata da Kataweb), sicchè deve ritenersi che quest’ultima abbia avuto legale conoscenza della notificazione dell’atto di appello.

E’ prioritario l’esame del quinto e del sesto motivo di ricorso.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c., R.D. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 156e 158, (L.A.), in tema di responsabilità risarcitoria per l’illecita utilizzazione di opere dell’ingegno altrui, per avere la Corte di merito negato il diritto al risarcimento dei danni, anche patrimoniali, nonostante che fosse stata accertata l’utilizzazione illecita dell’opera musicale nel periodo dal 1999 al 2002, essendosi in tal modo sottratta al dovere di liquidare il danno in via equitativa, sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l’uso.

Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione, per avere ritenuto che la CEM avesse tratto vantaggi promozionali dall’utilizzazione della sigla mandata in onda dopo il 31 dicembre 1998. Ad avviso dei giudici di merito, non era stato pattuito un corrispettivo sino a tale data (e, presumibilmente, anche dopo), mentre, al contrario, il corrispettivo era costituito dalla realizzazione e cessione in proprietà da FIGC e IP alla CEM del videoclip (costato trecento milioni di Lire), ma soltanto fino al 1998 e, comunque, successivamente la CEM non aveva commercializzato in alcun modo il videoclip della canzone.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

La sentenza impugnata ha negato l’esistenza di danni risarcibili, pur avendo escluso l’esistenza di un accordo tra le parti, e anche di un’autorizzazione tacita della CEM, all’utilizzazione del brano musicale da parte di FIGC, mediante sincronizzazione con la sigla delle partite della nazionale di calcio, successivamente al 31 dicembre 1998 (data di scadenza del contratto di cessione di diritti di utilizzazione economica) e sino al 2002. Ad avviso della Corte di merito, nonostante l’utilizzazione economica fattane da parte di FIGC e dei suoi sponsor oltre il termine contrattualmente pattuito, la CEM non poteva lamentare alcun danno, che non poteva essere riconosciuto in re ipsa, anche perchè, in sostanza, la CEM si era avvantaggiata dell’effetto promozionale dell’utilizzazione indebita.

Questa decisione non è in linea con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 12, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione (v. Cass. n. 9854/2012, n. 8730/2011, n. 3672/2001). Non si può escludere che, in concreto, possa essere fornita la prova dell’insussistenza di danni risarcibili (nei limiti di cui all’art. 1227 c.c.), ma il giudice di merito è tenuto a darne un’adeguata giustificazione, che non trapela dalla motivazione della sentenza impugnata.

Gli argomenti valorizzati dai giudici di merito sono deboli e contraddittori: il vantaggio che la CEM avrebbe avuto dall’utilizzazione indebita dell’opera oltre il termine contrattuale è stato specificamente contestato dalla CEM nel giudizio; inoltre, volendo ipotizzare una forma indiretta di compensazione tra il danno e il vantaggio, si sarebbe dovuto determinare il secondo in termini economici, per poter sostenere che il primo fosse venuto meno; la tardiva contestazione proveniente dal titolare del diritto è un argomento intrinsecamente irrilevante, anche perchè non corroborato da ulteriori e solidi elementi indiziari; la circostanza della mancata previsione di un corrispettivo è stata specificamente contestata dalla CEM (che ha allegato come il corrispettivo fosse costituito dall’onere addebitato alla FIGC di realizzare e cedere il videoclip alla CEM) ed è comunque irrilevante, essendo incontestato che la cessione dei diritti di utilizzazione economica era stata concordata sino al 21 dicembre 1998 e non oltre.

Di conseguenza, la motivazione, illogica, è stata fondatamente censurata.

Si deve ribadire che non è precluso al giudice il potere di commisurare il danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno, nell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al profitto che il danneggiante trae dall’attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo (v., tra le altre, Cass. n. 4048/2016 e n. 11464/2015; quest’ultima ha precisato che l’applicazione di tale criterio è legittima, ancorchè i fatti oggetto del giudizio siano avvenuti in epoca anteriore alla riforma dell’art. 158 L.A., ad opera del D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, che ha espressamente introdotto la possibilità di liquidare il danno per la violazione del diritto d’autore sulla base degli utili percepiti dal danneggiante).

Segue nell’ordine logico l’esame del settimo e dell’ottavo motivo, i quali denunciano la violazione dell’art. 156 L.A. e omessa motivazione, in relazione al mancato accoglimento della domanda inibitoria, nonostante fosse stata accertata l’illecita utilizzazione del brano musicale, tenuto conto del pericolo di ripetizione della violazione accertata. Entrambi sono infondati.

La Corte d’appello ha rilevato l’insussistenza dei presupposti dell’inibitoria richiesta dalla CEM, avendo plausibilmente accertato che l’utilizzazione del brano musicale era cessata nel 2002: ciò integra un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Gli altri motivi sono assorbiti: il primo motivo riguarda l’individuazione del corrispettivo pattuito in favore di CEM (a proposito della lamentata confusione che sarebbe stata operata dai giudici di merito tra la sigla/clip e il videoclip della canzone); il secondo, il terzo e quarto motivo denunciano omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’illecito imputato ai convenuti e sulle domande proposte da CEM in veste di produttore fonografico; il nono motivo riguarda la mancata quantificazione del danno in via equitativa e, il decimo, la responsabilità degli sponsor di FIGC. In conclusione, in relazione ai motivi accolti (quinto e sesto), la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso; rigetta il settimo e l’ottavo motivo; dichiara assorbiti gli altri; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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