Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12954 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 14/06/2011), n.12954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6537/2009 proposto da:

S.E. (OMISSIS), COOPERATIVA LABORATORIO SOCIALE

LABOS (OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t. S.

E., M.V. (OMISSIS), considerati domiciliati

“ex lege” presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avv. ALESSIO FRANCA giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato MOTTI BARSINI

Giuseppe Ludovico, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VENOSTA FRANCESCO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2513/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 25/06/2008, depositata il

19/09/2008 R.G.N. 683/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato FIORE GIOVANNA (per delega dell’Avv. ALESSIO

FRANCA);

udito l’Avvocato GASPERINI ZACCO UBERTO (per delega dell’Avv. MOTTI

BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/9/2008 la Corte d’Appello di Milano, reietto quello principale degli appellanti sigg.ri S.E. e M.V. nonchè della società Coop. Laboratorio Sociale a r.l., in accoglimento del gravame in via incidentale interposto dal sig. C.M. e in conseguente riforma della pronunzia Trib.

Sondrio n. 555 del 2003 accertava il carattere diffamatorio nei confronti di quest’ultimo degli articoli pubblicati sul settimanale “(OMISSIS)” nei mesi dal settembre 2000 all’aprile 2001, e per l’effetto condannava i sigg.ri S.E. e M.V. nonchè la società Coop. Laboratorio Sociale a r.l. al risarcimento dei danni dal medesimo sofferti, liquidati in Euro 10.000,00, al valore attuale, con interessi legali “dalla data del fatto (aprile 2001) al soddisfo”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S., la M. e la società Coop. Laboratorio Sociale a r.l.

propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 9 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo (indicato come “eccezione preliminare”) i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo (indicato come primo motivo delle “eccezioni di merito”) denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 27 Cost., artt. 41, 57 e 57 bis c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo (indicato come secondo motivo delle “eccezioni di merito”) denunziano omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ motivo (indicato come terzo motivo delle “eccezioni di merito”) denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 596 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5^ motivo (indicato come quarto motivo delle “eccezioni di merito”) denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 18 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6^ motivo (indicato come quinto motivo delle “eccezioni di merito”) denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 21 Cost., art. 51 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 7^ motivo (indicato come sesto motivo delle “eccezioni di merito”) denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 595 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con l’8^ motivo (indicato come 5 motivo – pag. 75 – delle “eccezioni di merito”) denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 599 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 9^ motivo (indicato come 6 motivo – pag. 77 – delle “eccezioni di merito”) denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso i formulati quesiti di diritto non risultano informati allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.

Essi in realtà si sostanziano in espressioni generiche, prive di riferibilità (in particolare i quesiti relativi al 4^, al 5^ al 6^ e al 7^ motivo) al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360) e di circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione”, alla “querela”, all’accertamento “in sede penale” da parte del G.I.P., al “giudicato in sede penale”, alla richiesta della “signora M.L.” di “autorizzazione al curatore per locare gli immobili”, alla relazione del curatore, alla “perizia nella causa di divisione”, agli “innumerevoli provvedimenti di cui taluni emessi e immediatamente revocati da parte degli organi della procedura”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, risponde a principio consolidato che a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il 3 motivo, con il quale si denunzia vizio di motivazione, non reca la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni” tale non potendo invero ritenersi la formulata richiesta “che l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, anche alla luce dei predetti orientamenti giurisprudenziali si pronunci se sia conforme al nostro ordinamento affermare che la Corte d’Appello di Milano, sia incorsa nel vizio di omessa motivazione per non avere pronunciato in ordine alla circostanza rappresentata in giudizio, punto controverso e decisivo per la decisione del medesimo, che nessun accertamento del reato di diffamazione a mezzo stampa, o quantomeno nessuna pronuncia difforme, avrebbe potuto avvenire in sede civile essendo gli articoli in questione già valutati in sede penale a seguito di querela sporta dal Dr. C. ed avendo il G.I.P. del Tribunale di Sondrio, su istanza del P.M., disposto l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato” , inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione, come detto, nella specie altresì carente di autosufficienza.

Va per altro verso ribadito che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

In ordine al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, comma 5, va sottolineato che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dagli odierni ricorrenti.

Con riferimento al 1^ motivo va in ogni caso osservato che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la lamentata correzione “a penna” della sentenza, con indicazione del “giorno 25 nel punto ove erano stati apposti i punti di domanda e dall’altro il mese di giugno ove era indicato il mese di luglio, previa cancellazione di questo ultimo con contorno esterno rettangolare e barre oblique all’interno del rettangolo”, con “a fianco … apposta una sigla che potrebbe essere del consigliere estensore”, non integra invero un errore materiale cui “porre rimedio esclusivamente con le procedure di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., ovvero, su ricorso di parte (soggetto che ha ravvisato l’esigenza di apportare la correzione alla sentenza) a cura dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza”, ma costituisce il frutto della mera e normale attività di collazione dal giudice effettuata prima della pubblicazione della sentenza, che pertanto non reca nessuna omissione, non potendo a tale stregua invero ritenersi ricorrere nel caso nemmeno l’ipotesi di una mera svista del giudice (che, non incidendo sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ma concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica risultante chiaramente dal contesto, rimane assolutamente irrilevante: v. Cass., 26/5/1967, n. 1149).

Con riferimento in particolare al 3 motivo, va ulteriormente osservato che il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula dunque che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico, laddove la relativa corretta valutazione avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti c.d. principali della controversia (v. Cass., 30/5/2008, n. 14468; Cass., 14/3/2006, n. 5444).

Emerge a tale stregua la differenza rispetto all’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., che ricorre allorquando l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello).

Orbene, osservato che nella specie i ricorrenti sembrano volere dedurre in realtà la denunzia di un vizio non sostanziantesi nè in un’omessa motivazione nè in un’omessa pronunzia quanto piuttosto in una violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vale ulteriormente osservare, (anche) a completamento di quanto già più sopra indicato, che il vizio di motivazione non può essere d’altro canto utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

In ordine all’8^ motivo va infine in particolare sottolineato che la doglianza inammissibilmente prospetta invero profili di novità, mentre relativamente al 9 motivo non può sottacersi che la censura si sostanzia nell’asserita mancanza di prova da parte del C. del danno ingiusto lamentato, senza che risulti tuttavia dal medesimo dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nè censura ex artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Emerge dunque, alla stregua dei suesposti rilievi, evidente come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dai medesimi operata (cfr.

Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti in realtà sollecitano, cantra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA