Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12953 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3290/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 791/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 791/2018 pubblicata il 16/11/2018 la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da D.A., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè accusato dell’omicidio di una donna trasportata nell’autovettura dallo stesso guidata. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Errore in procedendo. Il Tribunale ha erroneamente indicato il ricorrente come cittadino del Gambia piuttosto che del Ghana ed ha fondato su tale provenienza la sua decisione con riferimento al “rischio del paese”. Il motivo n. 1 dell’atto di appello richiedeva la dichiarazione di nullità o comunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata. La Corte di Appello non si è pronunciata su tale motivo di appello. Sussiste pertanto un evidente vizio di omessa pronuncia su uno dei motivi di appello da cui deriva necessariamente la nullità della sentenza qui impugnata”. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul vizio dell’ordinanza del Tribunale, oggetto del primo motivo d’appello, consistito nell’aver il primo Giudice erroneamente indicato il Gambia, e non il Ghana, quale Paese di provenienza del richiedente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”. Si duole dell’omesso esame degli evidenti elementi di integrazione sociale e lavorativa in Italia, che assume di aver dedotto e provato, come risultava dalla sua audizione dinanzi alla Commissione territoriale. Rileva che in base a detti elementi, nonchè considerato il tempo trascorso in Italia, ha diritto almeno alla protezione umanitaria.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “Art. 360, comma 1, n. 3 mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine: Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”. Deduce che i Giudici di merito hanno errato a non ritenere sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Rimarca che il suo Paese è un territorio estremamente critico e rischioso, riporta in ricorso le informazioni reperibili sul sito ufficiale del Ministero Affari Esteri e si duole dell’errata valutazione delle condizioni del Ghana, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e il dovere di cooperazione istruttoria.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Omessa applicazione al ricorrente della protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”. Ad avviso del ricorrente, il suo rimpatrio provocherebbe la violazione del diritto alla salute e all’alimentazione, date le condizioni del Paese descritte dalle fonti che ha indicato, e si duole del mancato esame del motivo d’appello attinente al diniego di detta forma di protezione.

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (tra le tante Cass. n. 28308/2017).

5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha emendato l’errore compiuto dal Tribunale nell’individuazione del Paese di origine del ricorrente, prendendo, a tal fine, in considerazione il Ghana, e non il Gambia, e decidendo nel merito.

Non ricorre, pertanto, l’omissione di pronuncia, da intendersi nel senso che si è precisato.

6. Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente perchè concernente il diniego della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ossia della protezione cd. “maggiore” rispetto a quella umanitaria, è fondato nel senso di seguito precisato.

6.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, nei giudizi di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la verifica delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (tra le tante Cass. n. 28990/2018).

6.2. Nel caso di specie, il ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della situazione del Paese di origine (Ghana) quale risultante alle fonti che richiama (sito ufficiale del Ministero degli Esteri del luglio 2017), con riferimento al diniego della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 14, lett. c).

Effettivamente la Corte d’appello non ha esaminato la situazione del Ghana ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), laddove il ricorrente ha allegato una situazione di tal fatta. La Corte territoriale ha, infatti, atto che anche il diniego di detta protezione era stato oggetto di motivo d’appello (pag. n. 2 della sentenza impugnata), ma non ha indicato alcuna fonte del proprio convincimento idonea a giustificare il rigetto di quel motivo.

L’unico riferimento, nella assai sintetica motivazione della sentenza impugnata, al Paese di origine del ricorrente si rinviene solo nella parte in cui è negata la protezione umanitaria; detto riferimento è espresso, peraltro, con formulazione di doppia negazione, non coerente con la conclusione di diniego (si legge a pag. n. 3 della sentenza impugnata che “il Ghana non risulta un Paese dove non vige una particolare situazione di pericolo ed una evidente instabilità politica”).

Ricorre, pertanto, il vizio di violazione di legge denunciato, atteso che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto suesposti, in ordine all’attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, e la motivazione della sentenza impugnata non consente di individuare quale sia il percorso argomentativo che ha condotto alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria D.Lgs. citato, ex art. 14, lett. c) con riferimento alla situazione del Paese di origine, nè se detta statuizione si sia basata su informazioni tratte da precise fonti istituzionali di conoscenza.

7. Restano assorbiti i motivi secondo e quarto, che concernono la protezione cd. minore.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il terzo motivo merita accoglimento nei termini precisati, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarati assorbiti il secondo e quarto, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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