Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12953 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 12953 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 23/06/2015

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27244/2009 R.G. proposto da:
APICELLA FIORIGIA – c.f. PCLFRG29S55C584A — DE CRESCENZO ERRICO – c.f.
DCRRRC68B08H703N – DE CRESCENZO GIOVANNI – c.f. DCRGNN70L20H703H elettivamente domiciliati in Roma, alla via Lavinio, n. 18, presso lo studio dell’avvocato
Giuseppe D’Ambrosio che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al
ricorso.
RICORRENTI
contro
ANASTASIO ANTONIO – c.f. NSTNTN45C16C584D — OTTOMANO ROSA – c.f.
TTMRS054P63C584D — rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del
controricorso dall’avvocato Tommaso De Fusco, unitamente al quale elettivamente
domiciliano in Roma, alla via Pietro Belon, n. 141, presso la dott. Maria De Fusco.
CONTRORICORRENTI
Avverso la sentenza n. 966/2008 della corte d’appello di Salerno,

cA J(4,1- -,51 3 1 A

ok
1

41° i5

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 9 aprile 2015 dal consigliere
dott. Luigi Abete,
Udito l’avvocato Tommaso De Fusco per i controricorrenti,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 15.6.2002 Fiorigia Apicella, Giovanni De Crescenzo ed Errico De
Crescenzo citavano a comparire innanzi al tribunale di Salerno Antonio Anastasio e Rosa
Ottomano.
Esponevano che con atto a rogito notar Tafuri dell’ 8.1.1985 avevano acquistato in Cetara,
alla via Montone, un appartamento e, quale accessorio, un piccolo ripostiglio ubicato
nell’androne del fabbricato, più esattamente il ripostiglio con accesso a sinistra della porta di
ingresso dello stabile; che i convenuti nondimeno si erano impossessati di una porzione del
piccolo locale ed all’interno avevano eseguito delle opere murarie.
Chiedevano che l’adito giudice acclarasse il loro diritto di proprietà sul piccolo ripostiglio
e condannasse i convenuti a rilasciarlo.
Costituitisi, Antonio Anastasio e Rosa Ottomano instavano per il rigetto dell’avversa
domanda.
Con sentenza n. 2724/2005 il tribunale adito rigettava la domanda e condannava gli attori
a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
Interponevano appello Fiorigia Apicella, Giovanni De Crescenzo ed Errico De Crescenzo.
Resistevano Antonio Anastasio e Rosa Ottomano.
Con sentenza n. 966/2008 la corte d’appello di Salerno rigettava il gravame, così
confermando integralmente la statuizione di prime cure, e condannava in solido gli appellanti
a rimborsare al difensore anticipatario degli appellati le spese del grado.
2

Celeste, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

Esplicitava la corte distrettuale che gli appellanti, attori in rivendicazione, non avevano
assolto l’onere della probatio diabolica su di essi incombente; che, segnatamente, non
avevano “documentato i precedenti trasferimenti del piccolo ripostiglio (…), a ritroso nel
tempo, per un periodo ultraventennale, a far epoca (…) dal loro acquisto, avvenuto con l’atto
notar Tafuri dell’8.1.1985” (così sentenza d’appello, pag. 5); che, pertanto, non aveva alcun

“del ripostiglio ubicato nell’androne dello stabile, con ingresso dalla porta a sinistra
entrando”.
Esplicitava, più esattamente – la corte – che il rogito per notar Pisani del 3.12.1982,
costituente il titolo d’acquisto di Rosa Maria De Crescenzo, dante causa degli appellanti, non
conteneva alcuna indicazione del ripostiglio; che il locale oggetto di contesa non poteva
essere identificato con i piccoli accessori menzionati al punto 16) della premessa descrittiva
di cui al medesimo atto per notar Pisani, “sia per la genericità della descrizione, sia per essere
collocato nell’androne dello stabile e non invece al primo piano”; che gli attori appellanti
neppure avevano “allegato i più antichi atti di provenienza fino a coprire almeno il tempus ad
usucapionem” (così sentenza d’appello, pag. 6).
Esplicitava, ulteriormente, che risultava questione non controversa che Antonio Anastasio
e Rosa Ottomano fossero nel possesso del piccolo vano conteso, dal momento che gli
appellanti ne avevano lamentato l’arbitraria chiusura e ne avevano chiesto il rilascio.
Esplicitava, infine, la corte che non poteva “essere accolta neppure la richiesta di nomina
di un C.T.U., formulata dagli appellanti, tenuto conto che l’accertamento peritale non può
essere invocato per sottrarsi all’onere probatorio cui la parte è tenuta”

(così sentenza

d’appello, pag. 7).

3

rilievo la circostanza che il medesimo rogito Tafiiri contenesse menzione, sub postilla (6),

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Fiorigia Apicella, Giovanni De Crescenzo
ed Errico De Crescenzo; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni
conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Antonio Anastasio e Rosa Ottomano hanno depositato controricorso; hanno chiesto
dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono “violazione o falsa applicazione di una norma
di diritto ex art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 948 e 2697 c.c.” (così ricorso, pag. 10).
Adducono che “nel caso di specie è incontestato, anzi esplicitamente ammesso dai coniugi
Anastasio – Ottomano nella loro comparsa di costituzione in giudizio sia in primo grado che in
appello (…) che il locale in contesa originariamente appartenesse ad una comune dante causa”
(così ricorso, pag. 11); che, dunque, l’ammissione, da parte dei convenuti, dell’appartenenza

del cespite conteso ad un originario comune dante causa vale a determinare “da un lato
l’attenuazione dell’onere probatorio gravante sugli attori e dall’altro la necessità di stabilire
attraverso l’indagine e l’interpretazione dei successivi atti di trasferimento a chi degli aventi
causa, oggi in contesa, fosse stato trasferito il piccolo ripostiglio” (così ricorso, pag. 12); che,
in questo quadro, occorreva tener conto che l’atto di divisione per notar Pisani del 3.12.1982 comportante assegnazione a Rosa Maria De Crescenzo e a Reginalda De Crescenzo, danti
causa l’una e l’altra, rispettivamente, degli originari attori e degli originari convenuti, di “un
quartino di antichissima costruzione con piccoli accessori in primo piano” (così ricorso, pag.
13) del ripostiglio nell’androne non faceva cenno alcuno, sicché “stante l’assoluta incertezza

sull’esatta individuazione dei piccoli accessori in primo piano assegnati alle condividenti del
1982 solamente a seguito di adeguata attività istruttoria si sarebbe potuto stabilire se il
ripostiglio de quo fosse pertinenza e/o accessorio (o meno) del quartino poi acquistato dai
4

grado di legittimità.

Sigg. Apicella/De Crescenzo e per l’effetto loro automaticamente trasferito ex art. 818 c.c.”
(così ricorso, pag. 13).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione o falsa applicazione di una
norma di diritto ex art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.c.” (così ricorso, pag.
15).

comunque acquisita nel processo la documentazione attestante l’utile decorso del tempus ad
usucapionem” (così ricorso, pag. 15), ovvero dell’atto di divisione per notar Pisani del

3.12.1982; che invero è del tutto irrilevante che l’atto sia stato acquisito al giudizio su
iniziativa dell’una o dell’altra parte.
I motivi sono strettamente connessi.
Si giustifica pertanto la loro disamina contestuale.
In ogni caso sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette debitamente che questa Corte spiega quanto segue.
Per un verso, che, in tema di rivendica di beni immobili il giudice può anche riconoscere
l’esistenza di una proprietà pro quota, là dove si assuma esistere una proprietà esclusiva
senza, con ciò, trasmodare dai limiti della domanda (cfr. Cass. 6.5.1966, n. 1166). Del resto
non ricorre il vizio di extra od ultrapetizione – vizio che si configura con esclusivo riferimento
al petitum

allorché dalla pronunzia non derivano effetti giuridici più ampi di quelli richiesti

con la domanda (cfr. Cass. 7.7.1966, n. 1786).
Per altro verso, che, in tema di rivendicazione il rigoroso onere probatorio cui è soggetto
l’attore (cosiddetta probatio diabolica) che consiste nella prova della proprietà del bene,

risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero
dimostrando il compimento dell’usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti
dominus

si attenua, in relazione sia al comportamento ed alla linea difensiva della
5

Adducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, era “stata

controparte, sia in tutti quegli altri casi che ne evidenzino l’inutilità, come nell’ipotesi in cui la
controversia riguardi un bene che le parti non contestano essere appartenuto ad un dante causa
comune ad entrambe (cfr. Cass. 18.8.1990, n. 8394; cfr., altresì, Cass. 5.11.2010, n. 22598,
secondo cui il rigore del principio per cui l’attore in rivendica deve provare la sussistenza

ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell ‘usucapione, risulta
attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria
appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante
assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere
acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto).
Ebbene, nel segno dei menzionati insegnamenti, non è a negarsi — siccome si desume dal
tenore della comparsa di costituzione e risposta degli originari convenuti, controricorrenti in
questa sede, quale testualmente riprodotta alle pagine 2, 3 e 4 del ricorso a questa Corte – che
il ripostiglio per cui è controversia era certamente di spettanza di Maria Antonia Montesano,
vedova De Crescenzo, deceduta in data 20.12.1970, originaria proprietaria dell’immobile sito
in Cetara alla via Montone, n. 2, i cui beni con rogito notar Pisani di Salerno in data 3.12.1982
— atto, quest’ultimo, indiscutibilmente acquisito al processo – furono divisi tra Rosa Maria De
Crescenzo, dante causa degli originari attori (ricorrenti in questa sede), Reginalda De
Crescenzo, dante causa degli originari convenuti (controricorrenti in questa sede), Fiorina De
Crescenzo e Raffaele De Crescenzo.
E’ significativo rimarcare, al contempo, che i medesimi originari convenuti ebbero ad
evidenziare nella loro comparsa di risposta che “il detto ripostiglio non è riportato in alcuna
delle quote della imponente massa dei beni oggetto della divisione del 1982” (così ricorso,
pag. 4).

6

dell ‘asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire

In tal guisa non è da escludere e comunque va debitamente acclarato che a Rosa Maria De
Crescenzo, dante causa degli attuali ricorrenti, competesse, quanto meno, la quota di % del
medesimo ripostiglio e che, conseguentemente, siffatta quota, quanto meno, con l’atto a rogito
notar Tafuri dell’ 8.1.1985, ove è espressa menzione, sub postilla (6), “del ripostiglio ubicato

alienare ai suoi aventi causa.
In accoglimento del ricorso pertanto la sentenza n. 966/2008 della corte d’appello di
Salerno va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.
Segnatamente il principio di diritto — al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può
essere formulato negli stessi termini di cui alle massime desunte dagli insegnamenti di questa
Corte di legittimità n. 1166 del 6.5.1966, n. 1786 del 7.7.1966, n. 8394 del 18.8.1990 e n.
22598 del 5.11.2010 dapprima menzionati.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente grado di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza n. 966/2008 della
corte d’appello di Salerno; rinvia ad altra sezione della medesima corte d’appello anche per la
regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

nell’androne dello stabile, con ingresso dalla porta a sinistra entrando”,ebbe altresì ad

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA