Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12953 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 22/06/2016), n.12953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18594-2011 proposto da:

G.R. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (P.i. (OMISSIS)), in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, Via V. VENETO 7, presso l’avvocato STANISLAO CHIMENTI

(STUDIO BRUNO), rappresentata e difesa dall’avvocato ALFIO D’URSO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso gli avvocati LUIGI ALBISINNI e ACHILLE

BUONAFEDE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO MIRONE

COSTARELLI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA S.P.A., A.G.;

– intimati –

sul ricorso 19163-2011 proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29, presso l’avvocato MASSIMO GIZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCLAUDIO TRIBULATO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso gli avvocati LUIGI ALBISINNI e ACHILLE

BUONAFEDE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO MIRONE

COSTARELLI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA S.P.A., G.R. S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 501/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALFIO RUSSO, anche con delega

dell’avv. TRIBULATO per il ricorrente A., che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANTONINO MIRONE

COSTARELLI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione di entrambi i ricorsi (m. 1); inammissibilità o in subordine

rigetto per il solo vizio di motivazione (m. 4 del ricorso

A.).

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca del Sud ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di A.G. e la s.r.l. G.L.R. in qualità di fideiussori della debitrice principale s.r.l. Iota Costruzioni.

Su opposizione dei fideiussori il giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la banca al pagamento di una somma pari ad 1.000.000 di Euro a titolo di risarcimento danni.

La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado condannando i fideiussori a pagare alla banca la somma di Euro 4.398,88 ed accessori oltre a rigettare la domanda di risarcimento dei danni.

A sostegno della decisione ha affermato:

a) E’ corretta la statuizione di nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza e nella parte in cui ha previsto l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

b) E’ corretta l’inapplicabilità dell’art. 1194 c.c. in quanto la compensazione legale è da escludersi per difetto dei presupposti della simultanea liquidità ed esigibilità dei crediti per capitale ed accessori. Non può pronunciarsi la compensazione giudiziale perchè manca la domanda della società garantita.

c) Il decreto ha avuto ad oggetto non solo il saldo passivo di conto corrente ma anche il mancato accredito di tre effetti cambiari scontati e protestati per complessive Lire 8.800.000. Per tale somma la domanda doveva essere accolta.

d) Deve essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. in quanto è insussistente l’elemento soggettivo dal momento che la nullità delle clausole relative agli interessi passivi è seguita ad un revirement giurisprudenziale di molto successivo all’emissione del decreto. Ne consegue che l’iscrizione d’ipoteca giudiziale e l’avvio di procedura esecutiva non possono essere ritenuti eseguiti senza la normale prudenza. Peraltro la banca ha prestato consenso per la cancellazione d’ipoteca giudiziale subito dopo la revoca del decreto ingiuntivo.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i fideiussori: A. con tre motivi e S.r.l. G.R. con quattro motivi. La banca ha resistito con controricorso e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Riuniti i ricorsi avverso la medesima pronuncia si espongono di motivi di ricorso prima del ricorrente A. e successivamente della s.r.l. in liquidazione G.R..

Esposizione dei motivi relativi al ricorrente A.:

nel primo motivo viene dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla banca in ordine al pagamento relativo all’importo degli effetti cambiari protestati, sul presupposto erroneo, secondo il quale il rapporto di conto corrente sarebbe stato diverso ed autonomo rispetto al rapporto derivante dagli effetti cambiari mentre, al contrario, dalla lettura della consulenza tecnica d’ufficio è emerso che la somma di Lire 41.703.940 ingiunta al ricorrente A. contiene anche l’importo relativo agli effetti cambiari, costituendo niente più che il saldo del conto corrente.

I rapporti intercorsi tra la Banca del Sud e la Iota Costruzioni erano interamente regolati dal conto corrente con conseguente impossibilità di considerare le voci di debito/credito come afferenti a rapporti distinti. L’estratto conto del 30/6/93 in virtù del quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo comprende anche l’importo degli effetti scontati.

Nel secondo motivo viene dedotta, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che della violazione di legge, l’omessa compensazione tra la posta a credito e quella a debito in quanto fondata sull’erronea affermazione dell’inapplicabilità dell’art. 1247 c.c.. I crediti coesistevano ed erano liquidi. Non era necessario nè un accordo nè alcun altro requisito ai fini dell’operatività della compensazione legale.

Nell’art. 5 delle condizioni generali di contratto, peraltro è espressamente previsto che quando esistano più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorchè intrattenuti presso altre dipendenze italiane od estere, ha luogo la compensazione di legge.

Infine nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio da parte degli ingiunti era stata operata la determinazione del saldo attivo per la società correntista anche tenendo conto della somma da detrarre portata dagli effetti scontati ed era stata formulata eccezione di compensazione nel determinare l’importo a credito per il correntista, ancorchè in via subordinata, detraendo gli effetti scontati. Lo stesso rilievo è stato formulato in appello fin dalla comparsa di costituzione. Risulta pertanto formulata l’eccezione di compensazione da parte dei fideiussori dovendosi tenere conto del fatto che la società garantita non è stata parte nei due gradi di giudizio. In conclusione deve ritenersi errata la sentenza di secondo grado anche nella parte in cui ritiene che il saldo a credito del correntista non può essere preso in considerazione per difetto di domanda proposta in tale senso della società debitrice.

Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione e quello di violazione dell’art. 1956 c.c. per non avere la Corte d’Appello considerato che la banca ha continuato a concedere credito alla società Iota Costruzioni, attraverso lo sconto di cambiali pur sapendo delle gravi difficoltà economiche nelle quali versava.

Nel quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione e quello di violazione di legge in ordine al rigetto della domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c.. Al riguardo il ricorrente ha evidenziato di aver provato sia l’elemento soggettivo che il danno. Quanto al primo requisito viene osservato che il decreto ingiuntivo è stato emesso solo nei confronti dei fideiussori e che a causa di esso è stata iscritta ipoteca cancellata solo alla fine del 2005, con procedura esecutiva immobiliare a carico del ricorrente. Quanto al danno esso deve ritenersi in re ipsa attesa l’impossibilità per il ricorrente di disporre dei suoi beni per un così lungo lasso di tempo con lesione alla propria immagine e reputazione commerciale.

Esposizione dei motivi del ricorrente s.r.l. G.R.:

nel primo motivo viene dedotto sia il vizio di motivazione che il vizio di violazione di legge per aver riconosciuto la Corte d’appello un saldo attivo in favore della banca relativo all’importo degli effetti protestati, da ritenere invece compresi nel saldo complessivo del conto corrente contenuto nel decreto ingiuntivo. A sostegno della prospettazione formulata nel motivo vengono riprodotti documenti relativi alle annotazioni dell’estratto conto di tre mesi anteriore quello posto a base del decreto ingiuntivo contenente gli importi in questione unitamente alle altre voci di debito credito. In diritto viene dedotta l’applicabilità dell’art. 1853 c.c. nella specie, con conseguente reciproca compensazione dei saldi attivi e passivi esistenti anche in più conti correnti tra banca e correntista.

Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione ed il vizio di violazione dell’art. 1247 c.c. e degli artt. 1362 c.c. e ss. per non avere il giudice d’appello ritenuto compensato il minor debito della s.r.l. Iota Costruzioni derivante dagli effetti cambiari insoluti oltre ad aver omesso di prendere in esame ed interpretare l’art. 5 delle Condizioni generali di contratto già illustrato nel secondo motivo del ricorrente A..

Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1247 e 1945 c.c. per non avere la Corte d’Appello ritenuto applicabile alla fattispecie quanto meno la compensazione giudiziale, ritenendo non tempestivamente formulata la domanda. Ma nella comparsa di costituzione e risposta in appello è stata formulata l’eccezione di compensazione. Applicandosi il rito anteriore a quello vigente dal 1994 per effetto della L. n. 353 del 1990 le parti appellate non erano incorse in alcuna decadenza.

Nel quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 1956 c.c. per non avere la Corte d’Appello ritenuto applicabile l’art. 1956 c.c. nonostante fosse stato ampiamente dedotto ed allegato che la Banca aveva continuato a concedere credito alla Iota Costruzioni nonostante la conoscenza delle gravi condizioni economiche nelle quali la società versava.

Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi del ricorso A. e i primi tre motivi del ricorso della s.r.l. G. R.. Premessa l’inammissibilità delle censure sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine a tutti i motivi sopra indicati per l’assenza nel corpus della censura di specifici riferimenti a difetti, insufficienze o contraddittorietà riscontrate puntualmente nello sviluppo argomentativo relativo alla statuizione riguardante l’inapplicabilità nella specie della compensazione legale, le censure possono venire esaminate sotto il versante della violazione del sistema di norme che regolano l’istituto della compensazione legale sul piano sostanziale nonchè in ordine al regime processuale applicabile ad essa.

Con riferimento a queste ultime deve osservarsi in primo luogo che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la compensazione deve essere eccepita in quanto esercizio di un diritto potestativo ma a tal fine non è necessario “che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell’estinzione del debito”. (ex multis Cass. 10335 del 2014).

Nella specie tale volontà di estinguere il debito azionato in via monitoria è stata inequivocamente espressa fin dall’opposizione a decreto ingiuntivo essendo stata richiesta la revoca integrale del provvedimento monitorio sul rilievo dell’esistenza di un controcredito superiore all’importo richiesto. La puntualizzazione relativa agli effetti scontati tornati insoluti è stata formulata in comparsa conclusionale ed in via subordinata perchè, come inequivocamente emerso dalla documentazione regolarmente prodotta ex art. 369 c.p.c. e riprodotta nel ricorso dalla ricorrente s.r.l.

G.R., l’estratto conto finale che ha dato luogo all’ingiunzione di pagamento conteneva anche i predetti effetti e l’ammontare degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente ad essi relativi. La medesima specificazione, come esattamente indicato nei due ricorsi è stata riprodotta nella comparsa di risposta in appello. Deve, inoltre, sottolinearsi che il giudizio in oggetto è assoggettato al rito regolativo del processo ordinario di cognizione anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 353 del 1990, applicabile soltanto ai giudizi instaurati a partire dal 30 aprile 1995. In conclusione, tenuto conto dell’orientamento di questa Corte sopra indicato e della vigenza ratione temporis di un rito nel quale non operava il divieto di formulare nuove eccezioni in appello, l’eccezione di compensazione deve ritenersi validamente introdotta nel giudizio quanto meno d’appello, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 7 della sentenza impugnata.

Le censure sono fondate. Oltre al rilievo fattuale, emerso inequivocamente dalla documentazione ritualmente prodotta in giudizio ex art. 369 c.p.c. secondo il quale l’estratto conto posto a base del provvedimento monitorio conteneva anche, ai fini della determinazione finale del saldo passivo, gli importi degli effetti insoluti, deve rilevarsi che tale confluenza di tutte le poste relative ai rapporti intessuti tra creditore garantito e debitore principale trova giustificazione normativa nell’art. 1853 c.c. ai sensi del quale se tra la banca ed il correntista vi sono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano, purchè si tratti di crediti liquidi ed esigibili. Nella specie, tali caratteristiche sono incontestabili dal momento che la domanda creditoria azionata in via monitoria ha avuto ad oggetto il saldo relativo a rapporti chiusi (verosimilmente per recesso della banca) le cui poste attive e passive sono confluite e sono state contabilizzate nel conto corrente dal quale è stato estratto il saldo oggetto dell’ingiunzione, così come previsto anche nelle condizioni generali di contratto all’art. 5, come sottolineato nei ricorsi. Tale rilievo non costituisce un profilo nuovo trattandosi di un’argomentazione difensiva aggiuntiva e non esclusiva. La compensazione legale deriva, infatti, in primo luogo dal principio sancito dall’art. 1941 c.c., secondo il quale il debito del fideiussore non può eccedere quello del debitore principale. In secondo luogo è sancita espressamente dall’art. 1247 c.c. nel quale stabilito che il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale ed, infine, con riferimento puntuale alla tipologia contrattuale dedotta in giudizio,è normata dall’art. 1853 c.c. a proposito del quale deve richiamarsi il seguente fermo orientamento di questa Corte:

La norma di cui all’art. 1853 (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell’unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente. Cass. 6943 del 2004; in precedenza 4735 del 1998).

Deve, pertanto, rilevarsi l’erroneità dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il credito del correntista non può ritenersi accertato in mancanza di una domanda proposta dalla società debitrice, dal momento che la domanda è stata legittimamente e fondatamente formulata dai fideiussori al fine di accertare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione posta a loro carico.

In conclusione alle poste attive e passive così come accertate definitivamente dal giudice del merito si applica la compensazione legale. Ne consegue che il debito dei fideiussori costituito dagli effetti insoluti pari ad Euro 4.398,88 deve essere posto in compensazione con il saldo positivo accertato all’esito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio in favore del correntista (pag. 7 secondo capoverso della sentenza impugnata) in accoglimento dell’eccezione di nullità della effettuata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Il terzo motivo del ricorrente A. ed il quarto motivo della ricorrente s.r.l. G.R. devono ritenersi inammissibili per difetto di specificità non essendo indicato dove e come il rilievo dell’applicabilità dell’art. 1956 c.c. sia stato sollevato nel giudizio di merito.

Il quarto motivo del ricorso A. è manifestamente infondato dal momento che dalla censura non emerge quale sarebbe quanto meno la colpa grave della banca per aver richiesto un decreto ingiuntivo nel 1993 ben prima del mutamento di giurisprudenza in ordine al divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. La Corte d’Appello al riguardo ha ampiamente argomentato in ordine all’insussistenza del predetto elemento soggettivo non valutabile ex post sulla base dell’esito del giudizio ma da verificare ex ante e nello sviluppo del procedimento giudiziale. In ordine a tale ultimo profilo la Corte d’Appello ha dato atto della tempestiva prestazione del consenso da parte della banca alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale all’esito del giudizio di primo grado, ed ha conseguentemente escluso, con giudizio di merito insindacabile perchè adeguatamente motivato, che la conservazione del vincolo fino a tale momento fosse ascrivibile a colpa grave riconducendola, al contrario, all’esito incerto del giudizio.

In conclusione devono essere accolti per quanto di ragione i primi due motivi del ricorso A. ed i primi tre del ricorso della s.r.l. G.R., mentre sono da dichiarare inammissibili il terzo motivo del ricorso A. ed il quarto del ricorso della s.r.l. G.R.. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ed il giudice del merito sarà tenuto ad operare la compensazione legale tra il saldo attivo di conto corrente accertato mediante consulenza tecnica d’ufficio e l’importo di Euro 4.398,88 al fine di verificare l’intervenuta estinzione del debito garantito.

PQM

Accoglie per quanto di ragione il primo e secondo motivo del ricorso proposto da Giovanni A. nonchè il primo, secondo e terzo motivo del ricorso proposto dalla s.r.l. G.R.. Dichiara inammissibili il terzo motivo del ricorso proposto da A. G. ed il quarto motivo proposto dalla s.r.l. G. R.. Rigetta il quarto motivo del ricorso proposto da A. G.. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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