Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12953 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 20149-2020 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 14939/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Gli Avvocati Sergio Lio e S.P., difensori, rispettivamente, dell’Automobile Club Palermo e del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nel giudizio di legittimità n. r.g. 30206/2014 deciso da questa Corte con ordinanza n. 14939/2019, hanno congiuntamente richiesto correggersi il testo della suddetta ordinanza, inserendo, nel dispositivo, a pag. 10, dopo la condanna dell’Automobile Club Palermo, in favore del menzionato fallimento, “…al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge”, la seguente espressione: “Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di Cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato”. A fondamento di tale istanza hanno dedotto che, in quel giudizio, il Fallimento medesimo risultava ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, giusta attestazione della mancanza di fondi D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 144, resa dal giudice delegato il 1922/12/2014 (allegata con il n. 3 alla nota di deposito ex art. 134 disp. att. c.p.c.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso quest’ultima (cfr. Cass. n. 4216 del 2020; Cass. n. 12437 del 2017; Cass., SU., n. 16037 del 2010);

dall’esame della documentazione allegata al ricorso (ordinanza n. 14939/2019 di questa Suprema Corte) e da quella acquisita dal Collegio (attestazione di mancanza di fondi D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 144, resa dal giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. il 19-22/12/2014), emerge chiaramente la sussistenza del denunciato errore materiale, sicchè occorre procedersi, ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e ss., alla sua invocata correzione.

PQM

La Corte dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella propria ordinanza n. 14939/2019, in particolare aggiungendosi, nel dispositivo pagina (pag. 10), la dicitura: “Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato in favore dello Stato”.

Ordina la corrispondente annotazione sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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