Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12952 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36733/2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in Fermignano, via Ruggeri

2/A, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Briganti, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 3/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Cons. GIOVANNI LIBERATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda del ricorrente, F.L., nato in Gambia, di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine della protezione umanitaria, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Ancona, di cui al provvedimento notificato al ricorrente il 9 aprile 2018.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, a causa della mancata allegazione della partecipazione del ricorrente ad attività politiche, o della sua appartenenza a una minoranza etnica o religiosa oggetto di persecuzione, o della possibile esposizione a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

Ha escluso anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sottolineando che lo stesso ricorrente aveva escluso di essere omosessuale e che non vi erano elementi per ritenere che le forze di polizia del suo paese di origine lo stessero cercando in quanto omosessuale e diavolo (o stregone), avendo egli stesso riferito che la polizia si era recata presso la sua abitazione in una sola occasione e che in tale circostanza era riuscito a fuggire; sono, poi, stati esclusi pericoli per il ricorrente, sia a causa dell’inefficienza del sistema giudiziario e delle forze di polizia del Gambia, ritenuto idoneo a evitare e reprimere le violazioni dei diritti fondamentali, sia a causa dei conflitti ivi esistenti, ritenuti di non grave entità e, comunque, non determinanti un pericolo per la vita e l’incolumità del richiedente.

Infine, ha escluso anche la protezione umanitaria, non ravvisando una condizione di elevata vulnerabilità del ricorrente conseguente al suo rimpatrio, non essendo segnalate nel paese di origine compromissioni all’esercizio dei diritti umani, nè aspetti sintomatici di una effettiva e seria integrazione del richiedente nel tessuto socio-economico nazionale, ritenendo scarsamente significativa sul punto la frequenza di corsi di formazione, di volontariato e di apprendimento della lingua italiana.

2. Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona sulla base di cinque motivi.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è articolato su cinque motivi.

4.1. Il ricorrente ha premesso di essere fuggito dal Gambia nel 2014, in quanto accusato di essere omosessuale e un diavolo (o stregone), giacchè in Gambia l’omosessualità è reato punito con il carcere, e di temere una esclusione sociale in caso di ritorno nel paese di origine, a causa dei sentimenti comuni di sfiducia e sdegno nei confronti di un membro del villaggio raggiunto da tali sospetti e accuse, sottolineando anche il contesto socio – politico del Gambia, caratterizzato da un vero e proprio conflitto armato tra il Presidente uscente Jammeh, che aveva dichiarato di non accettare la recente sconfitta elettorale, e le forze di opposizione, idoneo a consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria.

Tanto premesso, lamenta, con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13 e dell’art. 111 Cost., comma 6, a causa delle lacune presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui, pur ritenendo credibile il ricorrente, ha escluso il pericolo di persecuzioni o ritorsioni dovute alla diffusione del convincimento che egli sia omosessuale, secondo quanto percepito dalla comunità di appartenenza, pericolo rilevante sia in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato sia in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria, non essendo stato tenuto conto del processo iniziato a suo carico per la denuncia di omosessualità, che, per quanto non veritiera, lo aveva esposto a rischio di persecuzione.

4.2. Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, costituito dalla accusa di omosessualità (conseguente al fatto che era stato trovato dalla polizia in compagnia di un collega di lavoro, a casa di costui, in occasione dell’accesso della polizia presso tale abitazione per arrestare il suo amico con l’accusa di omosessualità, che aveva comportato la diffusione della considerazione della sua omosessualità nella comunità nella quale risiedeva), determinante gravi rischi in un sistema giudiziario e carcerario come quello del Gambia.

4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32 e art. 16 della direttiva UE 2013/32, in conseguenza dell’insufficiente vaglio di credibilità del racconto del ricorrente e del mancato assolvimento da parte del Tribunale del dovere di cooperazione istruttoria, in ordine alla situazione del Gambia e alla tutela apprestata a favore dei cittadini dal locale sistema giudiziario, nonchè a causa della mancata considerazione del fatto di essersi allontanato dal paese di origine a 16 anni e di essere stato per due anni in Libia, circostanza, quest’ultima, rilevante in relazione alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

4.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 Convenzione EDU, in relazione alla mancata cooperazione istruttoria da parte del Tribunale.

4.5. Infine, con il quinto motivo, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, l’omesso esame di un fatto decisivo e ulteriori violazioni di legge, a causa della omessa considerazione da parte del Tribunale della situazione di violenza indiscriminata esistente in Gambia.

5. Osserva il Collegio che i motivi proposti sono inammissibili perchè si risolvono in generiche deduzioni di fatto volte a sollecitare un riesame del merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità.

6. Quanto al primo e al secondo motivo, esaminabili congiuntamente, attenendo entrambi alla inadeguata considerazione del timore di persecuzione prospettato dal ricorrente, derivante dalla diffusione dell’opinione della sua omosessualità, pericolo che avrebbe rilievo sia in relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, sia in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria, va osservato che tale aspetto è stato considerato dal Tribunale, che ha evidenziato che il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere omosessuale, con la conseguente esclusione di un pericolo di persecuzione a causa del suo orientamento sessuale.

Il pericolo di persecuzione da parte degli abitanti del villaggio di origine del ricorrente (a causa della errata convinzione della sua omosessualità), oltre che il timore della insufficiente protezione da parte delle autorità locali, sono anch’essi stati esclusi dal Tribunale all’esito di una ampia analisi della situazione del Gambia e della protezione riconosciuta dal sistema giudiziario di tale paese, ritenuta sufficiente a escludere che il ricorrente possa essere in pericolo o sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel caso di ritorno in tale paese (cfr. pagg. 4 et 5 del decreto impugnato).

Di tali rilievi, privi di illogicità e idonei a giustificare l’affermazione della insussistenza di un timore di persecuzione, il ricorrente ha proposto una rivisitazione sul piano del merito, contestando le conclusioni cui è motivatamente pervenuto il Tribunale e proponendo una valutazione alternativa degli elementi a disposizione e della situazione del Gambia, non consentita in sede di legittimità.

Con il ricorso per cassazione la parte non può, infatti, rimettere

in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 – 01).

Neppure può essere rimesso in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).

Ne consegue l’inammissibilità dei rilievi sollevati dal ricorrente con il primo e il secondo motivo.

7. Il terzo e il quarto motivo, anch’essi esaminabili congiuntamente, attenendo entrambi alla violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto a carico del giudice nella materia della protezione internazionale, sono infondati, in quanto il Tribunale ha approfonditamente esaminato la situazione del Gambia, sia quanto alla protezione accordata dal locale sistema giudiziario in relazione a false accuse di omosessualità o a possibili ritorsioni o persecuzioni dovute al sospetto di tale orientamento sessuale, ritenendola sufficiente, anche alla luce di quanto previsto dalla Costituzione del Gambia e degli orientamenti della locale Corte suprema; sia quanto alla eventuale esistenza di una situazione di conflitto armato determinante una grave e individuale minaccia nei confronti del ricorrente, che è stata esclusa alla luce della insussistenza di una tale situazione: tali rilievi, idonei a giustificare il diniego delle richieste del ricorrente, sono stati censurati, in modo generico, affermando l’insufficiente attivazione istruttoria del Tribunale, che, invece, risulta aver approfondito la situazione del Gambia e della protezione ivi offerta dal sistema giudiziario, cosicchè le doglianze del ricorrente risultano generiche e, soprattutto, volte a censurare sul piano del merito le valutazioni compiute dal Tribunale, di cui è stata fornita giustificazione con motivazione idonea e immune da vizi.

8. Il quinto motivo, relativo alla mancata considerazione da parte del Tribunale della situazione di violenza generalizzata esistente in Gambia, è inammissibile, in quanto volto a censurare, in modo del tutto generico e privo della individuazione di violazioni di disposizioni di legge sostanziale, una valutazione di merito compiuta dal Tribunale.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, identifica il danno grave nelle ipotesi a) di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, b) di tortura o altra forma di pena o trattamento umano o degradante ai danni del richiedente nel Paese d’origine, c) di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale secondo cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., Sez. 1, n. 11103/2019, Rv. 653465-01 con ampi riferimenti alla giurisprudenza Eurounitaria).

Il Tribunale ha ritenuto non fondato, per come rappresentato, il timore della persecuzione personale prospettato dal ricorrente e ha osservato che risultavano infondati i motivi relativi alla temuta mancanza di protezione nello Stato d’origine; inoltre, ha aggiunto che, sulla base delle ricerche condotte, il Gambia non era un paese afflitto da una violenza indiscriminata, nè da considerare inefficiente dal punto di vista della tutela giudiziaria relativamente a vicende quale quella narrata, peraltro genericamente, dal ricorrente, sottolineando l’unicità del controllo operato dalle forze di polizia presso l’abitazione del ricorrente.

Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilità delle censure sollevate in ordine al diniego della protezione sussidiaria, sia perchè formulate in modo generico e assertivo, sia perchè volte a censurare valutazioni di merito, circa l’insussistenza dei presupposti di tale forma di protezione, di cui è stata fornita illustrazione con motivazione sufficiente.

8. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese, essendo rimasto intimato il Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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