Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12952 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 14/06/2011), n.12952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31807/2006 proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLIS

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GABELLONE Giovanni

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato CAROLI

CASAVOLA Francesco giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.L., RU.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 585/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Prima Civile, emessa il 24/06/2005, depositata il 29/09/2005

R.G.N. 478/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO (per delega dell’Avv. GABELLONE

GIOVANNI);

udito l’Avvocato CAROLI CASAVOLA FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che conclude con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Lecce L.L. e la compagnia assicuratrice Milano s.p.a., esponendo che, alla guida di un ciclomotore, era stato investito, all’altezza di un incrocio, dall’autovettura Fiat Croma condotta dal L. che non aveva arrestato il veicolo al segnale di stop. Integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario dell’auto, la compagnia assicuratrice eccepì che, al momento del sinistro, il L. era in realtà alla guida di un’altra autovettura (una Renault di proprietà di P.C.), priva di copertura assicurativa.

Il giudice di primo grado accolse la domanda nei confronti del solo L., rigettandola quanto al Ru. ad alla Milano, ritenendo provata tanto la colpa esclusiva del primo, quanto la effettiva diversità dell’auto da lui condotta.

La corte di appello di Lecce, investita del gravame proposto dal R., lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Resiste con controricorso la Milano s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia omessa e insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo, violazione di legge.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme processuali; insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione.

Essi sono in parte inammissibili, in parte infondati.

Inammissibili nella parte in cui, lamentando presunte violazioni di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, non danno seguito a tale, del tutto generica denuncia del vizio processuale de quo, omettendo del tutto di indicare specificamente (come pure sarebbe stato necessario) le norme di diritto che si assumono violate e lo specifico contenuto della violazione lamentata.

Infondate nella parte in cui, lamentando un decisivo difetto di motivazione, si infrangono sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza dello scambio di autovetture fosse convincentemente dimostrata dalla dichiarazione di P.G., resa nell’immediatezza dei fatti, la cui successiva smentita doveva ritenersi del tutto inattendibile, al pari della deposizione del teste C., palesemente interessati a fornire una inveridica versione dei fatti attesi i rapporti con il L..

Non emerge, dalla lettura della motivazione, sotto il profilo logico- giuridico, alcun vizio formativo del convincimento del giudice di appello tale da consentire l’intervento censorio del giudice di legittimità, avendo la corte territoriale fatto buon governo della regola processuale di cui all’art. 116 c.p.c., nel valutare le prove secondo prudente apprezzamento, ossia secondo la discrezionalità propria del giudicante nel discernere l’attendibilità dell’esito della prova dandone compiutamente e convincentemente ragione in sentenza.

In realtà, entrambi i motivi (nella parte in cui risultano ammissibili) pur lamentando formalmente un decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura del coacervo delle risultanze probatorie così come accertate e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, da un canto, per la mancata trascrizione, in parte qua, degli atti di causa la cui interpretazione egli assume errata (con conseguente violazione del consolidato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), dall’altro, perchè la salutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di norme processuali;

erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

In applicazione dei propri poteri valutativi, la corte leccese ha fatto buongoverno dei principi posti a presidio dell’istituto della contumacia e del principio di non contestazione, escludendo che il mancato interrogatorio dei convenuti contumaci potesse spiegare influenza decisiva ai fini della dimostrazione della tesi contraria a quella esposta in sentenza.

Trattasi, ancora una volta, di una valutazione e di un accertamento riservato in via esclusiva al giudice di merito che, scevro come appare da vizi logico-giuridici, è per ciò solo sottratto, ancora una volta, al vaglio della corte di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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