Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12952 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12952 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 09/06/2014

SENTENZA

sul ricorso 20064-2008 proposto da:
CRUDELE EUGENIO (C.F. CRDGNE31M24G834D), in proprio
e nella qualità di procuratore generale di ANNA
CRUDELE, nonchè di liquidatore della EUGENIO &
2014
1016

SILVESTRO CRUDELE CONSERVE E PASTE ALIMENTARI
S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato RINALDI

v

GALLICANI

SIMONA,

rappresentato

e

difeso

6.

1

dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrentecontro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA PRODOTTI ALIMENTARI

S.R.L., COREX S.R.L.;
– intimate –

Nonché da:
FALLIMENTO

PRODOTTI

ALIMENTARI

S.R.L.

(p.i.

00725520654), in persona del Curatore avv.
WLADIMIRO MANZIONE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANIENE 12, presso l’avvocato EMANUELE
PASCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASCA
ALESSANDRO, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CRUDELE EUGENIO (C.F. CRDGNE31M24G834D), in proprio
e nella qualità di procuratore generale di ANNA
CRUDELE, nonché di liquidatore della EUGENIO &
SILVESTRO CRUDELE CONSERVE E PASTE ALIMENTARI
S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato RINALDI
GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO, giusta procura a

P

2

margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

COREX S.R.L.;
– intimata –

343/2007 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 29/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/05/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO
MOBILIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto dell’incidentale;
udito,

per il

controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato ALESSANDRO PASCA che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

avverso la sentenza n.

il rigetto di entrambi i ricorsi.

3

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato nel 1995 il Fallimento
Prodotti Alimentari convenne in giudizio i sig.ri Anna ed
Eugenio Crudele per dichiarare che esso Fallimento era
l’unico titolare del marchio “Silvestro e Eugenio

Crudele” appartenente alla “Prodotti Alimentari E. e S.
Crudele S.R.L.” (poi divenuta “Prodotti Alimentari”
s.r.1., dichiarata fallita) ed usato per la
commercializzazione di generi alimentari della famiglia
Crudele; che ogni cessione (in particolare la promessa
vendita del marchio alla Corex srl da parte dei soci Anna
ed Eugenio Crudele nel 1992) era nulla o inefficace
perché in violazione dell’art. 2573 c.c. ovvero da
revocare a norma degli artt. 67 legge fall. o 2901 c.c.;
con l’effetto di inibire l’utilizzo del marchio e con
condanna dei convenuti al risarcimento del danno per
l’illegittimo uso del marchio.
Nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di
Salerno rigettò le domande, ma il gravame proposto dal
Fallimento è stato accolto dalla Corte di appello di
Salerno con sentenza 29 maggio 2007. La corte ha ritenuto
che si trattava di un marchio di commercio, che indicava
il prodotto posto in vendita da una determinata impresa,
non registrato ma tutelato nei limiti del preuso; che i
marchi utilizzati dai convenuti (tramite la neocostituita

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società “Eugenio e Silvestro Crudele Conserve e Paste
Alimentari” srl) erano “da un punto di vista grafico,
sostanzialmente uguali” a quello appartenente alla
società “Prodotti Alimentari” e usato da epoca precedente
alla cd. parcellizzazione delle attività della famiglia

Crudele, come risultava dal fatto che nella promessa di
vendita i convenuti non avevano precisato di essere
contitolari “pro quota” del marchio; la corte ha poi
escluso la volgarizzazione del marchio e ha rigettato la
domanda di risarcimento danni proposta dal Fallimento non
risultando “un affidabile dato circa l’ammontare del
fatturato Corex srl”.
Avverso questa sentenza i sig.ri Anna ed Eugenio Crudele
e la “Eugenio e Silvestro Crudele Conserve e Paste
Alimentari” srl, in liquidazione, propongono ricorso per
cassazione (notificato il 14 luglio 2008) sulla base di
sette motivi, cui resiste il Fallimento Prodotti
Alimentari che propone ricorso incidentale sulla base di
un motivo.
Motivi della decisione
I primi due motivi deducono la violazione e falsa
applicazione dell’art.

100

c.p.c.

in ordine alla

legittimazione passiva dei Crudele e si concludono con i
seguenti quesiti: “la affermazione della legittimazione
passiva di un soggetto in ordine a fatti e comportamenti

5

può essere affermata solo in presenza di fatti e
comportamenti specificamente posti in essere dal soggetto
evocato in giudizio”; “gli atti e comportamenti posti in
essere quale amministratore di una società di capitali
non determinano una diretta responsabilità

dell’amministratore nei confronti dei terzi, salvo che
assumano valenza ed efficace penale”.
Entrambi sono inammissibili per evidente inadeguatezza
dei quesiti, a norma dell’art. 366 bis c.p.c.
(applicabile nella fattispecie

ratione temporis),

in

quanto formulati in modo astratto e avulso dalla
fattispecie. Infatti il quesito inerente ad una censura
in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare
il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso
specifico e l’enunciazione del principio giuridico
generale – non può essere meramente generico e teorico,
ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per
mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua
sola lettura l’errore asseritamente compiuto dal giudice
di merito e la regola applicabile. Esso non può
consistere in una generica istanza di decisione
sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel
motivo ovvero in una semplice richiesta di accoglimento
del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in
ordine alla fondatezza della censura così come illustrata

6

nello svolgimento del motivo (v., tra le tante, Cass. n.
3530/2012, n. 8463/2009).
Il terzo e quinto motivo, deducenti vizi di motivazione,
sono inammissibili per mancanza del necessario momento di
sintesi o riepilogo adeguato alla tipologia del vizio

dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c. (v., tra le tante, Cass.
n. 12248/2013, n. 24255/2011).
Inammissibile è anche il quarto motivo (per violazione e
falsa applicazione dell’art. 16 del dPR n. 600/1973) il
quale si conclude con un quesito diretto a stabilire che
“la titolarità di un bene societario interviene a mezzo
regolare conferimento e inserimento dello stesso nel
registro beni ammortizzabili con formali annotazioni
nella documentazione societaria”. E’ evidente
l’incongruità del quesito rispetto alla proposta censura
di erronea affermazione della titolarità del marchio da
parte della società “Prodotti Alimentari” (sulla
inammissibilità del motivo che si concluda con un quesito
non corrispondente al contenuto del motivo stesso v.
Cass. n. 28280/2008, sez. un. n. 6530/2008).
Il sesto motivo, nel quale è dedotta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 158/1967,
si conclude con un quesito diretto a stabilire che “l’uso
di un marchio caratterizzato prevalentemente da cognome
di una persona fisica non può essere vietato o inibito”.

7

Il motivo è inammissibile per novità della questione
proposta che non risulta trattata nella sentenza
impugnata.
Il settimo motivo deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 cc. e 112 c.p.c. e si

conclude con un quesito diretto a stabilire che “l’onere
di specificazione della domanda e delle ragioni della
stessa devono essere precisati fin dall’atto introduttivo
senza possibilità di modifiche ed integrazioni nel corso
del giudizio dovendo il giudice comunque attenersi a
quanto provato in relazione al petitum originario”. Esso
è inammissibile per inadeguatezza del quesito per ragioni
analoghe a quelle espresse in risposta al primo e secondo
quesito.
Il ricorso incidentale, che deduce violazione dell’art.
112 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la corte
escluso la liquidazione equitativa del danno in favore
del Fallimento Prodotti Alimentari, è inefficace a norma
dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto tardivamente
notificato il 3 ottobre 2008 avverso una sentenza
pubblicata il 29 maggio 2007 e impugnata con ricorso
principale dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare in parte le spese
processuali, liquidate in dispositivo, tenuto conto della
parziale soccombenza reciproca.

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P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e
inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese
processuali nella misura del 40% e condanna i ricorrenti

corrispondente al 60%, di C 2500,00, di cui C 2300,00 per
compensi, oltre spese forfettarie (15%) e accessori di
legge
Roma, 13 maggio 2014.
Il cons. rel.

Il Presidente

JUILO

/1/CDUA

a pagare al Fallimento Prodotti Alimentari l’importo,

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