Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12951 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., (C.F. e P.IVA (OMISSIS)), in

persona del procuratore generale alle liti dott. A.P. in

forza di atto del notaio dott. Tommaso Ghepardi di Bologna rep. n.

68326 fasc. n. 5531, rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Claudio Tronchin (C.F.

TRNCLD42C01L407J) ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv.

Francesco Cefaly (C.F. CFLFNC41T27D587V) in Roma, Via Bertoloni n.

55;

– ricorrente –

contro

Z.G. e S.A.M. S.N.C., in persona del

legale rappresentante sig.ra S.A.M. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dagli avv.ti Pierluigi Cesa (C.F.

CSEPLG66R02F094L) e Susanna Spafford (C.F. SPFSNN58L60H501N) ed

elett.te dom.ta presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via

Vigliena n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1867/11 della Corte d’appello di Venezia

depositata il 27 agosto 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’avv. Francesco CEFALY, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 15 aprile 1999 la Z.G. & S. Annamaria s.n.c., proprietaria di un’autovettura Mercedes rubatale il (OMISSIS) e ritrovata venti giorni dopo in territorio francese, convenne davanti al Tribunale di Belluno l’assicuratrice Wintherthur s.p.a.

– che il 13 settembre 1997 si era fatta rilasciare procura a vendere l’autovettura in caso di sinistro trattenendo il ricavato – per essere indennizzata del danno nella misura di Lire 49.000.000, pari al valore assicurato.

La convenuta resistette osservando che l’autovettura, ritrovata solo 20 giorni dopo il furto, era in buone condizioni, onde il danno poteva essere risarcito soltanto nella differenza del valore commerciale del bene prima e dopo il sinistro; che la procura a vendere era stata richiesta per il caso che il veicolo fosse inutilizzabile, mentre in caso di danno parziale il veicolo andava periziato, cosa che l’assicurata non aveva consentito; che l’art. 21 delle condizioni generali del contratto di assicurazione conteneva una clausola compromissoria, per cui eccepiva altresì l’incompetenza del giudice adito. Chiese comunque anche il rigetto nel merito della domanda.

Il Tribunale respinse l’eccezione preliminare di rito e accolse la domanda dell’attrice, liquidando il danno in Lire 42.000.000.

La Corte d’appello di Venezia, adita dalla Aurora Assicurazioni s.p.a. (già Wintherthur s.p.a.), ha confermato la sentenza di primo grado. Ha rigettato anzitutto l’eccezione di rito osservando che la clausola contrattuale invocata dall’assicuratrice, secondo cui la liquidazione del danno doveva avvenire mediante accordo fra le parti ovvero, se una di esse lo avesse chiesto, mediante perizia, riguardava l’ipotesi di contestazione vertente solo sul quantum debeatur, posto che la stessa clausola lasciava impregiudicata “qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno”. Ritenuta, poi, la domanda fondata nel merito, ha liquidato il danno nella somma già determinata dal Tribunale, corrispondente al valore commerciale dell’autovettura considerato che quest’ultima era stata immatricolata solo un anno circa prima del furto e aveva un valore di contratto di Lire 49.000.000.

La Aurora Assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La società intimata si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si rileva la contraddittorietà della decisione sul punto del rigetto dell’eccezione di rito. La Corte d’appello infatti – osserva la ricorrente – dopo aver correttamente affermato che la clausola contrattuale che prevedeva la perizia trovava applicazione in caso di contestazione sul solo quantum debeatur, e non anche sull’an, non l’ha applicata pur dando atto in narrativa che la ricorrente non rifiutava affatto di indennizzare la cliente, ma pretendeva soltanto che l’indennizzo fosse determinato nella differenza tra il valore del bene prima e dopo il sinistro.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di dirito, si lamenta che la Corte d’appello, nell’interpretare la clausola contrattuale sulle modalità di liquidazione del danno in caso di sinistro, abbia omesso l’indagine sulla volontà dei contraenti e si ribadisce quanto già obiettato con l’atto di appello, ossia che l’avvenuto rilascio di una procura a vendere in favore dell’assicuratrice non obbligava quest’ultima a procedere anche al recupero del bene in caso di sinistro. Il mero rilascio di una procura a vendere, infatti, non equivale a trasferimento della proprietà del bene e l’assicuratrice non poteva sostituirsi al proprietario.

3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente essendo connessi, vanno accolti nei sensi che seguono.

E’ pacifico in causa che la clausola contrattuale che prevedeva la determinazione dell’indennizzo a mezzo di perizia si riferiva all’ipotesi di contestazione tra le parti relativa al solo quantum debeatur. Dalla narrativa dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata risulta appunto che l’assicuratrice non negava affatto di dovere un indennizzo, ma semplicemente pretendeva che l’autovettura fosse periziata, così come disposto dalla clausola in questione. La Corte d’appello, pertanto, ha errato a non applicare la clausola in questione.

Il dissenso tra le parti, in realtà, verteva su chi delle due dovesse accollarsi l’onere di ritirare l’autovettura ritrovata in territoria francese, affinchè fosse periziata. A tal proposito, non vale alla società danneggiata protestare di aver rilasciato all’assicuratrice una procura a vendere il bene, perchè l’onere del recupero del bene di regola ricade sul proprietario, salvo patti diversi; tra i quali, però, non rientra il mero rilascio di una procura a vendere, che, del resto, come giustamente osserva la ricorrente, non attribuisce la proprietà del bene al procuratore.

La Corte d’appello, pertanto, ha errato nel non dare applicazione alla clausola che prevedeva la determinazione dell’indennizzo a mezzo di perizia e nel non accogliere, conseguentemente, l’eccezione di rito sollevata dalla ricorrente su tale base.

4. – Il terzo e il quarto motivo di ricorso, riguardanti l’entità dell’indennizzo liquidato dai giudici di merito, restano assorbiti.

5. – La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, perchè la causa non poteva essere iniziata. La clausola di cui si è detto, infatti, prevedeva una perizia contrattuale, nella quale è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto, nel senso che prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista le parti non possono proporre davanti al giudice ordinario le azioni derivanti dal suddetto rapporto (Cass. 2195/1984, 9459/1994, 6344/1996, 1680/1999, 13339/1999, 14302/1999).

Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la controricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di appello, e in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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