Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12951 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9560-2020 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA, 16 presso

lo studio dell’avvocato MARIA VISENTIN, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI FROSINONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5691/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.A. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5691/2019, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del tribunale della stessa città che, – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente e della concreta situazione sociopolitica del suo Paese di provenienza (Gambia), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 7 e 14. Errato/omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenta generalizzata esistenti in Gambia. Omessa consultazione di fonti informative attualizzate. Contraddittorietà tra fonti citate e conclusioni espresse”. Esso contesta le argomentazioni utilizzate dalla corte capitolina per negare all’appellante la invocata protezione sussidiaria.

1.1. Premesso che la censura è specifica ed autosufficiente (cfr motivi d’appello riportati a pag. 3 del ricorso) e che, in particolare, la critica è rilevante in relazione alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rileva il Collegio che J.A. ascrive alla corte distrettuale, tra l’altro, di non aver acquisito, nè indicato, COI aggiornate circa l’effettiva situazione socio politica esistente in Gambia, essendosi limitata ad affermare, genericamente (“come emerge dai più diffusi siti internet (Amensty Int., Viaggiare Sicuri, UNHCR)…”. Cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), l’insussistenza di una situazione di instabilità nella zona di provenienza dell’appellante.

1.2. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, ha ripetutamente affermato che, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (cfr., ex multis, Cass. n. 3060 del 2021; Cass. n. 19224/2020; Cass. n. 14350 del 2020; Cass. n. 13940 del 2020; Cass. n. 9230 del 2020; Cass. n. 14283 del 2019)

1.2.1. Nel caso in esame, la corte territoriale, dopo aver ritenuto sostanzialmente credibile il racconto del ricorrente (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata), ha omesso di indicare compiutamente (assolutamente inidonea rivelandosi, in tal senso, l’affermazione, assolutamente generica, “come emerge dai più diffusi siti internet (Amnesty Int., Viaggiare Sicuri, UNHCR)…”. Cfr. pag. 4 della medesima sentenza), le fonti da cui ha tratto il convincimento circa l’insussistenza, nell’area di provenienza del ricorrente, di una situazione di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno”, come elaborate dalla Corte di Giustizia Europea (con le note sentenze Elgafaji del 17.2.2009 e Diakitè del 30.1.2014), che, a prescindere dalla valutazione di attendibilità, o meno, del racconto (cfr. Cass. n. 2461 del 2021), erano rilevanti, per il caso in esame, non solo in relazione alla protezione sussidiaria invocata D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), ma anche in con riguardo al giudizio di comparazione necessario per la valutazione dei presupposti della protezione umanitaria.

1.3. Per tale ragione, dunque, questa doglianza deve essere accolta, con conseguente assorbimento del secondo motivo (rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico sociale del Paese. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza” e volto a contestare il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e ne dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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