Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12951 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12951 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 28115-2007 proposto da:
FALLIMENTO N.

54/06

LIQUIDAZIONE (C.F.

DELLA

FABEL

S.R.L.

IN

06959980589), in persona

del

Curatore dott. AMERICO INNOCENTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 2,

Data pubblicazione: 09/06/2014

presso

l’avvocato CARPIO ERNESTO, rappresentato e difeso
2014
978

dall’avvocato MODESTI MARIA GRAZIA, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

FABEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso
l’avvocato CRIMI GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARDELLI
giusta

procura

a

margine

del

controricorso;
– controrícorrente contro

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO;
– intimato –

sul ricorso 31935-2007 proposto da:
COMUNE DI S. ANGELO ROMANO, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MONTE GENNARO 24, presso l’avvocato
BERGAMINI DOMENICO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

ALESSANDRO,

contro

FABEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO N. 54/06
DELLA FABEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2964/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2007;

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udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/05/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato BERGAMINI
DOMENICO, con delega avv. MODESTI M.G., che si

udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale COMUNE DI S. ANGELO ROMANO, l’Avvocato
BERGAMINI DOMENICO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso,
riuniti i ricorsi, per l’accoglimento di entrambi i
,

ricorsi.

riporta;

3

Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 4.7.2007) la
Corte di appello di Roma ha revocato la sentenza
dichiarativa di fallimento della s.r.l. Fabel emessa dal
Tribunale di Tivoli su istanza del Comune di S. Angelo

Romano.
La Corte di merito ha ritenuto tempestivo l’appello
proposto dalla società perché la sentenza dichiarativa di
fallimento (depositata il 16.10.2006) era stata notificata
il 13.1.2007, al liquidatore della fallita, ai sensi
dell’art. 143 c.p.c., nonostante il curatore fallimentare
avesse ricevuto, il 9.1.2007, la dichiarazione di domicilio
in Monterotondo fatta dal liquidatore nel corso
dell’interrogatorio. La Corte di appello, poi, ha ritenuto
fondato il motivo di appello con il quale era dedotta la
violazione dell’art. 15 1. fall., posto che la notifica del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza era
avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c. senza che ne
ricorressero i presupposti, essendo mancati gli
accertamenti dell’ufficiale giudiziario.
Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono con controricorso la s.r.l. Fabel nonché il
Comune di S. Angelo Romano, il quale ha altresì proposto
ricorso incidentale adesivo fondato su due motivi.
4

2.1.- Con il primo motivo la curatela fallimentare denuncia
la violazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione all’art.
17 1. fall. nonché dell’art. 327 c.p.c. e formula, ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il
seguente quesito: se è «vero che la notifica della

sentenza dichiarativa di fallimento è compito della
Cancelleria del Tribunale che ha emesso il relativo
provvedimento e deve essere richiesta ed eseguita sulla
scorta delle risultanze degli atti del procedimento o delle
ricerche effettuate presso uffici pubblici e che l’appello
della Fabel s.r.. è stato proposto oltre il termine
stabilito dall’art. 325 c.p.c.>>. Deduce che in forza
dell’art. 17 1. fall. è la cancelleria che provvede alla
notificazione entro il giorno successivo alla dichiarazione
di fallimento. Nella specie la richiesta di notificazione è
stata formulata il 22.12.2006. Non sussiste alcun dovere
per il curatore di fornire informazioni alla cancelleria,
la quale poteva solo richiedere la notifica ex art. 143
c.p.c.
2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c. e
“omissione di pronuncia”. Formula, ai sensi dell’art. 366
bis c.p.c., i seguenti quesiti: se è vero che «le
attestazioni dell’Ufficiale Giudiziario circa le attività
svolte per reperire il destinatario erano valido
5

presupposto alla effettuazione della notificazione del
ricorso ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e che i gravi motivi
costituiti dalla prossima scadenza dell’anno e dalla
impossibilità di ricorrere alla abbreviazione dei termini
di cui all’art. 15 1. fall. consentivano al Tribunale di

prescindere dalla preventiva convocazione del debitore;
vero che il termine annuale di cui all’art. 10 R.D. n.
267/1942 come modificato dall’art. 9 del d.lvo 9.1.2006 n.
5 è da ritenere suscettibile di interruzione o sospensione.
A quest’ultimo riguardo si chiede alla Ecc.ma Corte di
voler sollevare anche questione di illegittimità
costituzionale dell’art. 10 del R.D. n. 267/1942 come
modificato dall’art. 9 del d.lvo 9.1.2006 n. 5, per
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella
parte in cui la norma non prevede che il termine annuale
ivi previsto sia suscettibile di interruzione o
sospensione, in violazione delle norme a tutela dei
creditori>>.
3.- Il ricorso incidentale del Comune intimato ripropone le
medesime censure della curatela ricorrente.
4.-

Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo

accoglimento comporta l’assorbimento della seconda censura.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte si può
procedere alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ.
«quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la
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chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la
dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia
incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le
indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non
fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad

accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto
trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto
ovvero su quale sia questo, dopo l’inutile tentativo
dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica
all’indirizzo indicato; per accertare la validità di detta
notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le
parti della vicenda controversa, dai quali di regola
possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che
giustificano tale tipo di notificazione» (Sez. l, n.
7964/2008).
Ora, la Corte di appello, nel ritenere invalida la
notificazione della sentenza di fallimento eseguita su
richiesta della Cancelleria ha fatto riferimento a notizie
apprese dal curatore del fallimento nel gennaio 2007.
Laddove la sentenza dichiarativa di fallimento risale
all’ottobre 2006.
L’art. 17, comma 1, 1. fall. – nel testo applicabile
ratione temporis – dispone che «entro il giorno successivo
al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il
fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai
7

sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile al
debitore,

eventualmente presso il domicilio eletto nel

corso del procedimento previsto dall’articolo 15,

ed è

comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del
codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente

il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del
debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data
del deposito della sentenza». Il richiamo al domicilio
eventualmente eletto in sede prefallimentare rende evidente
che la cancelleria non è tenuta ad attendere l’accettazione
della carica da parte del curatore e l’acquisizione – da
parte sua – della eventuale variazione della residenza o
del domicilio che il fallito è tenuto a comunicare ai sensi
dell’art. 49 1. fall. Obbligo operante, per il fallito,
dopo

la notificazione della sentenza dichiarativa di

fallimento.
Talché il primo motivo è fondato perché la Corte di appello
ha fatto riferimento a notizie apprese dal curatore dopo
che la cancelleria aveva legittimamente richiesto la
notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
L’impugnata sentenza, dunque, deve essere cassata e la
Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., dichiarando l’inammissibilità dell’appello
perché proposto tardivamente.
8

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in
dispositivo – seguono la soccombenza mentre possono essere
compensate le spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo,

decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello.
Condanna la società resistente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida per ciascuna parte
ricorrente in euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi
oltre accessori e spese forfettarie come per legge e
dichiara compensate le spese del giudizio di merito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 maggio
2014.

assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e

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