Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12950 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE, (P.IVA (OMISSIS)), successore per legge

dell’estinto Ente Irriguo Umbro Toscano, in persona del presidente

dott. B.E., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dal prof. avv. Gian Franco Ricci Albergotti

(C.F. RCCGFR44L15A390V) unitamente ad prof. avv. Antonio

Briguglio (C.F. BRGNTN57C01F901T) ed elett.te dom.to presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Via Michele Mercati n. 51;

– ricorrente –

contro

RIO BIANCO S. a r.l., in persona dell’amministratore e legale

rappresentante sig. F.J. (C.F. (OMISSIS)), con sede

al n. (OMISSIS), iscritta al

registro delle imprese del (OMISSIS),

rappresentata e difesa, per procura speciale per atto del notaio

Emile Schlesser di Lussemburgo del 20 dicembre 2012, apostille in

pari data, dall’avv. Giovan Candido Di Gioia (C.F.

DGIGNC42P161I697J) ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo

in Roma, Piazza Mazzini n. 27;

– controricorrente –

e contro

SIMA COSTRUZIONI s.r.l.; FALLIMENTO S.A.I.N. – SOCIETA’ APPALTI

INTERNAZIONALI s.p.a.

– intimati –

avverso la sentenza n. 5434/11 della Corte d’appello di Roma

depositata il 15 dicembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Gian Franco RICCI ALBERGOTTI;

udito per la controricorrente l’avv. Giovan Candido DI GIOIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ente Irriguo Umbro Toscano impugnò davanti alla Corte d’appello di Roma i lodi arbitrali non definitivo e definitivo sottoscritti, rispettivamente, il 6 luglio 1998 e il 23 febbraio 1999 nella controversia iniziata contro l’impugnante, con atto del 14 settembre 1999, dalla S.A.I.N. Società Appalti Internazionali s.p.a. e proseguita dal curatore del fallimento della stessa, dichiarato nelle more, per il pagamento di somme relative ad un appalto. Nel corso del giudizio d’impugnazione (che ha registrato anche la cassazione con rinvio di una prima sentenza pronunciata dalla Corte di merito) sono intervenute le cessionarie del credito in lite, via via succedutesi, Sima Costruzioni s.r.l. e Rio Bianco s. à r.l. (società di diritto (OMISSIS)). La medesima Corte di Roma, in sede di rinvio, rigettando l’unico motivo d’impugnazione coltivato dall’impugnante, ha affermato la legittimità della duplice proroga del termine per decidere disposta dagli arbitri.

Più in particolare, l’impugnante aveva dedotto la nullità dei lodi per violazione del termine predetto in quanto: l’accettazione degli arbitri era intervenuta l’8 settembre 1997; il 6 luglio 1998 era stato pronunciato un lodo non defintitivo; il 23 febbraio 1999 era stato pronunciato il lodo definitivo; non era stata concessa proroga dalle parti; l’avvenuta decadenza era stata notificata dall’ente alla controparte ed agli arbitri, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., il 19-20 novembre 1998; il termine di centottanta giorni per la decisione, di cui all’art. 820 c.p.c., comma 1, può essere prorogato al massimo per un uguale periodo e non più di una volta.

La Corte ha invece ritenuto che una duplice proroga sia consentita allorchè si siano verificate, come nella specie, entrambe le circostanze idonee a giustificare la proroga stessa ai sensi dell’art. 820 c.p.c., comma 2, e cioè la pronuncia di un lodo non definitivo e l’assunzione di mezzi di prova (nella specie consulenza tecnica di ufficio). Gli arbitri, perciò, correttamente avevano deliberato una prima proroga di 180 giorni con ordinanza del 27 novembre 1997 e una seconda proroga di pari durata con ordinanza del 7 luglio 1998. Irrilevante era invece l’ulteriore proroga disposta con ordinanza del 24 novembre 1998, dato che la seconda proroga sarebbe scaduta il 2 marzo 1999, allorchè il lodo definitivo era già stato sottoscritto.

L’Ente Acque Umbre Toscane, succeduto al disciolto Ente Irriguo Umbro Toscano, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso la sola intimata Rio Bianco.

Entrambe le parti costituite hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 820 c.p.c., comma 2, nel testo qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Sostiene il ricorrente che, mentre il nuovo testo dell’art. 820 consente espressamente, al quarto comma, più di una proroga in relazione al verificarsi di una pluralità di (tipi di) fatti giustificativi (“il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi”, recita il comma in questione), ciò non può affermarsi per la precedente formulazione dell’articolo, che al secondo comma era chiarissismo nel disporre che “quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni”. Nè sarebbe corretto interpretare una norma previgente alla luce della norma successiva, variando di volta in volta le esigenze a fondamento delle norme stesse.

1.1. – Per quanto la tesi del ricorrente non possa dirsi priva di pregio, tuttavia essa non convince.

E’ certamente esatto che non è possibile trarre sicuri argomenti ermeneutici dal nuovo testo dell’art. 820 c.p.c.; nè in un senso, però, nè nel senso opposto. La nuova disposizione, invero, ben potrebbe essere letta sia come introduzione ex novo della possibilità di più proroghe, sia come chiarimento di un passaggio ambiguo della precedente disciplina, che non la escludeva.

Non può infatti essere condivisa l’affermazione del ricorrente che il vecchio testo dell’art. 820 c.p.c., comma 2, sia indiscutibilmente chiaro nell’escludere la possibilità di una seconda proroga anche allorchè si verifichino sia l’una (attività istruttoria) sia l’altra (pronuncia di lodo non definitivo) delle due circostanze che possono giustificarla: a ben guardare, la locuzione “per una sola volta” potrebbe essere messa in relazione, in mancanza di espressa precisazione, sia a entrambe le circostanze giustificative della proroga nel loro complesso, sia a ciascuna di esse singolarmente considerata. Prova ne sia che nella dottrina più accreditata non sono mancate letture sia nell’uno che nell’altro senso.

Nel dubbio sulla lettera, occorre perciò ricorrere al criterio logico. E la logica suggerisce di dare risposta affermativa alla questione dell’ammissibilità di una doppia proroga, perchè l’esigenza di disporre di un tempo più lungo per decidere è direttamente proporzionale alla complessità del procedimento, valutata in base agli indici, previsti dal legislatore, dell’assunzione di mezzi di prova e della pronuncia di un lodo non definitivo.

La soluzione preferibile della questione posta dal ricorrente, pertanto, è che la locuzione “per una sola volta”, che figura nell’art. 820 c.p.c., comma 2, vecchio testo, va riferita a ciascuno dei due tipi di circostanze giustificative della proroga (assunzione di mezzi di prova e pronuncia di lodo non definitivo).

2. – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte d’appello fatto riferimento a una seconda proroga del termine per decidere disposta dagli arbitri con “ordinanza del 7-7-1998 (in atti)”. Osserva il ricorrente che tale proroga non è mai esistita e che l’assunto della Corte d’appello è privo di motivazione, non comprendendosi a quali “atti” la Corte faccia riferimento.

2.1. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo perchè quello descritto è qualificabile come vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, da far valere, dunque, col rimedio della revocazione e non con il ricorso per cassazione.

L’eccezione fondata perchè, affermando l’esistenza in atti di un provvedimento di proroga in data 7 luglio 1998 in realtà inesistente – secondo la tesi del ricorrente – la Corte d’appello sarebbe incorsa in un errore di percezione (denunciabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), non già in un errore di valutazione (denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5). La fattispecie dedotta dal ricorrente, insomma, è una pura “svista” della Corte di merito, piuttosto che una valutazione immotivata.

Nella memoria il ricorrente ribadisce che si tratta di un errore di valutazione perchè “la proroga potrebbe anche esservi stata, ma la sua esistenza non è stata dimostrata dalla Corte di merito. Quindi nella specie non può dirsi che la sussistenza della proroga del 7/7/1998 sia esclusa in modo incontestabile (cioè che la Corte abbia travisato i fatti), ma solo che la Corte non ha provato nella motivazione la sua sussistenza”.

Deve però osservarsi che in tal modo viene modificato –

inammissibilmente, giacchè la memoria è destinata alla sola illustrazione dei motivi come articolati nell’atto introduttivo, non già alla loro modificazione – il contenuto della censura articolata con il ricorso, nel quale invece si affermava che “tale proroga intermedia non è mai esistita”. Peraltro, se lo stesso ricorrente non esclude l’esistenza dell’ordinanza arbitrale in questione, anche la eventuale censura di vizio di motivazione sarebbe inammissibile per genericità e non decisività.

3. – Il ricorso va in conclusione respinto.

L’incertezza sulla questione posta con il primo motivo di ricorso, venuta per la prima volta all’attenzione di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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