Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12950 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 14/06/2011), n.12950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2283/2009 proposto da:

IMMOBILIARE CASALINO S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante Sig. C.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

PAFUNDI Gabriele, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CALVI GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DEUTSCHE BANK SPA (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

DEUTSCHE BANK S.P.A. (OMISSIS) in persona del Direttore Dirigente

Sig. M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGNANI DANIELE

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE CASALINO SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 788/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 16/7/2008, depositata il

17/07/2008, R.G.N. 1133/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione: accoglimento

del 2^ motivo e in subordine del 1^ motivo del ricorso principale,

con assorbimento di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Immobiliare Casalino s.p.a. (già s.a.s.) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la Deutsche Bank S.p.A., quale incorporante la Banca Popolare di Lecco, e premise che, con contratto datato 3 agosto 1982, aveva concesso in locazione a quest’ultimo istituto di credito un immobile sito in Bergamo, piano interrato, terreno e primo, la cui descrizione risultava dalle planimetrie allegate, cui si aggiungevano cinque box e sei posti macchina; che all’art. 10 del contratto le parti avevano pattuito, tra l’altro, l’impegno della banca di ripristinare i locali, al momento del rilascio, nello stato iniziale documentato dalle planimetrie allegate; che, dopo la stipula del contratto, la banca aveva iniziato i lavori di ristrutturazione dell’immobile, autorizzati con concessione edilizia richiesta dalla stessa proprietaria in data antecedente la stipula del contratto di locazione, e terminati nel luglio del 1983; che, con atto registrato il 20 luglio 1983, denominato “Modificazione a contratto di locazione”, le parti, dopo avere richiamato il precedente contratto di locazione e precisato che “durante l’esecuzione del rapporto le contraenti hanno concordemente e parzialmente variato la quantità delle superfici locate rispetto a quelle inizialmente convenute e individuate nelle planimetrie allegate alla scrittura richiamata al punto a)” avevano convenuto, all’art. 2, la “sostituzione delle planimetrie”, ed, all’art. 3, la “permanenza degli altri patti”. Date tali premesse, la ricorrente dedusse che la banca, a seguito di disdetta, aveva rilasciato i locali rifiutandosi di rimetterli in pristino, e cioè nella situazione in cui erano stati consegnati al momento della stipula contratto di locazione del 3 agosto 1982, e concluse chiedendo che la convenuta fosse condannata a riconsegnare l’immobile nello stato in cui si trovava al momento di tale stipula ovvero, in subordine, fosse condannata al pagamento delle somme necessarie per l’esecuzione dei relativi lavori di ripristino.

2.- Il Tribunale di Bergamo rigettò la domanda proposta dall’attrice, compensando tra le parti le spese di lite.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo propose appello la Immobiliare Casalino S.p.A.; la Deutsche Bank si costituì, resistendo al gravame, e propose appello incidentale.

La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale; ha compensato per un terzo le spese del secondo grado di giudizio, ponendo i residui due terzi a carico dell’appellante principale.

4.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia propone ricorso per cassazione la Immobiliare Casalino S.P.A., a mezzo di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Deutsche Bank S.p.A., che propone anche ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi principale ed incidentale.

1.- La resistente formula eccezione di inammissibilità del ricorso principale, con riferimento ai seguenti tre profili:

a) per essere il ricorso privo di sottoscrizione, o meglio sottoscritto con segno grafico che non risulta corrispondente al nome e cognome del difensore;

b) per essere stato comunque sottoscritto da uno soltanto dei procuratori della ricorrente, pur essendo la procura congiunta;

c) per essere stato formulato un quesito “multiplo”, in violazione della norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile al caso di specie ratione temporis (poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17 luglio 2008).

L’eccezione è infondata con riguardo a tutti e tre i profili.

1.1.- Quanto alla dedotta mancanza di sottoscrizione, occorre rilevare che, come è dato atto anche nel controricorso, il ricorso principale reca in calce, e precisamente alla pagina 71, che è l’ultima, la sottoscrizione vergata di pugno, apposta in corrispondenza dell’indicazione del nome e cognome del difensore “Avv. Giuseppe Calvi” dattiloscritta e racchiusa tra parentesi, sicchè già dall’atto è dato desumere che sottoscrittore è l’avvocato Giuseppe Calvi.

Dato quanto sopra, e riconosciuto che il segno grafico corrispondente alla sottoscrizione risulta illeggibile, vanno richiamati i numerosi precedenti di questa Corte, che qui si ribadiscono, per i quali l’illeggibilità della sottoscrizione del ricorso non ne determina l’inammissibilità qualora non si contesti la provenienza dell’atto dall’avvocato che vi risulti indicato quale difensore del ricorrente (cfr. Cass. 9 ottobre 2006, n. 21663; 30 ottobre 2001, n. 13481; 22 dicembre 2000, n. 16150).

Ribadito che per contestazione della provenienza dell’atto da colui che appare esserne l’autore non si intende il rilievo circa la sola mancanza o irregolarità o illeggibilità della sottoscrizione ma la negazione che l’atto sia riconducitele all’opera dell’avvocato indicato nella procura, nel caso di specie è da escludere che la controricorrente abbia svolto una contestazione siffatta, poichè si è limitata a contestare la sottoscrizione in parola, deducendone l’indecifrabilità senza muovere censura alcuna avverso le altre parti del ricorso che consentono di attribuirne la paternità all’avv. Giuseppe Calvi: in particolare, non sono contestate la procura a margine, autenticata in calce dallo stesso difensore, e l’intestazione, in cui si dichiara che la parte ricorrente sta in giudizio con il patrocinio di quello stesso avvocato le cui generalità sono indicate a stampa in calce al ricorso, in corrispondenza della sottoscrizione autografa non chiaramente decifrabile.

Pertanto, si deve escludere che nel caso di specie la firma del ricorso sia attribuibile a persona non identificata, essendo invece essa riferibile al difensore che risulta precisamente indicato nell’atto.

1.2.- L’eccezione di inammissibilità con riguardo al secondo profilo è infondata in punto di fatto, poichè la procura ad litem rilasciata ai due avvocati che rappresentano e difendono la ricorrente è congiunta e disgiunta, sicchè non si pone nemmeno la necessità di valutare se nel caso di specie -in cui l’unico difensore sottoscrittore del ricorso ha aggiunto, di pugno alla propria sottoscrizione, la seguente indicazione “anche per il collega Pafundi” (vale a dire, l’altro avvocato nominato con la procura ad litem) – sia o meno applicabile il principio di diritto affermato nel precedente, richiamato in controricorso, costituito da Cass. 23 gennaio 2009, n. 1702, secondo cui in presenza di un’espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato alle liti conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi abbia pieni poteri di rappresentanza processuale. Questo principio presuppone che si sia in presenza di un’espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato alle liti conferito a più difensori: ciò, che è da escludere nel caso di specie in cui, al contrario, la procura reca la chiara ed espressa manifestazione di volontà della parte di conferire il mandato ai due difensori “in via tra loro congiunta e disgiunta”.

Pertanto, trova applicazione l’altro principio, più volte espresso da questa Corte, e che va ribadito, per il quale, in caso di mandato difensivo rilasciato a più difensori senza che la delega richieda l’azione congiunta, ciascuno dei mandatari è abilitato al compimento dell’atto (cfr. Cass. S.U. 17 luglio 2003, n. 11188; nonchè Cass. 8 marzo 2006, n. 4921, 29 marzo 2007, n. 7697). Ne segue l’ammissibilità del ricorso per Cassazione sottoscritto da uno soltanto degli avvocati col cui ministero il ricorrente sta in giudizio.

1.3.- Quanto al terzo profilo di inammissibilità del ricorso, sostiene la controricorrente che i quesiti di diritto formulati a conclusione di entrambi i motivi di ricorso siano “multipli” e come tali inammissibili, alla stregua della giurisprudenza formatasi sull’art. 366 bis cod. proc. civ., e risultante dai precedenti richiamati nel controricorso.

Premesso che detta giurisprudenza va ribadita, e precisato che, proprio in ragione di essa, va qualificato come quesito multiplo quello che sia formulato in modo tale da rendere necessaria una molteplicità di risposte da parte della Corte e tale altresì che le relative risposte risultino tra loro differenziate, se non addirittura contrastanti, è da escludere che il vizio ricorra nei quesiti formulati dalla ricorrente.

Il quesito di diritto corrispondente al primo motivo di ricorso – col quale si denuncia vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365 e 1366 cod. civ. e vizio di motivazione – non contiene una molteplicità di quesiti corrispondenti alle lettere da a) ad f) nelle cui proposizioni si articola il quesito:

questo è, infatti, unico ed è esposto nella prima parte della formula, che esprime, in sè e per sè considerata, la sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio di questa Corte. I periodi contrassegnati con le lettere da a) ad f) non contengono ulteriori quesiti (o sub-quesiti, come sostenuto dalla controricorrente) poichè non pongono diverse questioni logico- giuridiche sulle quali è invocato l’intervento nomofilattico di questa Corte, ma, data l’unica questione – vale a dire se la corte d’appello abbia violato i canoni di ermeneutica contrattuale richiamati, ritenendo che le parti avessero integralmente (piuttosto che per limitati peculiari profili) modificato l’oggetto del contratto di locazione – specifica, per ciascuno di detti canoni, per quali ragioni esso risulterebbe violato nel caso concreto. Con tale modalità espositiva si realizza quel collegamento tra il quesito di diritto ed il caso portato all’attenzione della Corte che è il tratto peculiare del quesito di diritto, avendo questo la funzione di chiarire quando, come nel caso di specie è denunciata la falsa applicazione di legge – non quale sia l’errore di diritto astrattamente imputabile alla sentenza impugnata, bensì quale sia l’errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma ritenuta astrattamente applicabile (Cass. S.U., 30 ottobre 2008 n. 26020).

Al secondo motivo di ricorso – col quale si denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 1230 e 1231 cod. civ., e vizio di motivazione – non corrisponde affatto un duplice quesito di diritto, bensì corrispondono, per un verso, un quesito di diritto, indicato sotto la lettera b), che, ai sensi della prima parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è riferito al caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3; per altro verso, l’indicazione, contenuta sotto la lettera a), del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata.

Orbene, quanto esposto sotto la lettera a), non è altro che l’indicazione riassuntiva del fatto controverso (reciproche rinunce delle parti del rapporto contrattuale, in sede di modifica del contratto) in relazione al quale la motivazione si assume viziata, nonchè l’enunciazione delle ragioni per le quali la motivazione si dovrebbe reputare illogica e contraddittoria (mancata considerazione da parte del giudice d’appello degli importi, rispettivamente, del canone e del costo del ripristino dei locali, che sarebbero stati oggetto delle reciproche rinunce e che avrebbero dovuto indurre ad escludere la portata novativa della modifica contrattuale) sicchè la censura contiene proprio quel momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che finisce per circoscrivere i limiti della censura stessa e consente a questa Corte di valutarne l’ammissibilità (cfr.

Cass. sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603 ed altre successive conformi).

Quanto esposto sotto la lettera b) è un corretto quesito di diritto poichè volto ad ottenere dalla Corte la regola iuris in tema di novazione per modificazione dell’oggetto, in ragione della quale si dovrebbe affermare – avuto riguardo alla fattispecie della modificazione quantitativa della precedente obbligazione (che si assume ricorrere nel caso concreto) – che questa non sarebbe sufficiente alla novazione dovendo ricorrere, tenuto conto dei richiamati artt. 1230 e 1231 cod. civ., “la sostituzione dell’obbligazione originaria con una nuova obbligazione” e che sia necessario che la volontà di estinguere l’obbligazione risulti in modo non equivoco quando si abbia “un mutamento non sostanziale dell’oggetto della prestazione”.

Orbene, il quesito, così formulato, è ammissibile proprio perchè, rispetto al vizio denunciato di violazione di legge, individua la questione di diritto che questa Corte è chiamata a risolvere, con specifico riguardo all’attività interpretativa delle norme richiamate, che la ricorrente prospetta essere le norme regolatrici del caso concreto.

2.- Col primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione, con riguardo all’interpretazione che la Corte d’Appello ha dato della scrittura che le parti registrarono il 20 luglio 1983 e che intitolarono “Modificazione a contratto di locazione”.

Sostiene la ricorrente che sarebbe stata errata l’interpretazione della lettera b) delle premesse della scrittura e degli artt. 2 e 3, considerati singolarmente e nel loro insieme.

Al riguardo il giudice d’appello, nel confermare la salutazione del giudice di primo grado, ha interpretato il contratto avvalendosi, per un verso, delle espressioni letterali adoperate dai contraenti e dell’interpretazione complessiva delle clausole contenute sia nella citata scrittura che nel contratto originariamente stipulato in data 31 agosto 1982, per altro verso del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione dell’una e dell’altro, al fine di determinare la comune intenzione delle parti: siffatta valutazione si è conclusa con l’affermazione, rilevante ai fini della delibazione del primo motivo di ricorso, che vi sia stata una variazione dell’oggetto del contratto (specificamente, degli immobili oggetto del contratto di locazione) non soltanto quantitativa ma anche qualitativa, tale cioè da comportare che l’obbligazione principale della società locatrice di far godere alla conduttrice determinati immobili per un dato tempo, ex art. 1571 cod. civ., fosse stata rimpiazzata da un’obbligazione sostanzialmente diversa perchè avente ad oggetto non soltanto delle superfici contrattuali di minore estensione, come sostenuto dalla locatrice appellante, bensì degli immobili sostanzialmente diversi da quelli oggetto del primo contratto stipulato tra le parti.

2.1.- Premesso che le censure relative all’interpretazione del contratto data dal giudice del merito possono essere prospettate esclusivamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione, quanto ai primi, è da escludere che la Corte d’Appello di Brescia sia incorsa nelle violazioni denunciate dalla ricorrente, poichè non risulta affatto che abbia omesso l’interpretazione complessiva delle clausole nè che abbia fatto ricorso al criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ., comma 2, in difetto dei relativi presupposti.

In proposito, vanno qui ribaditi i principi più volte espressi da questa Corte, per i quali, se è vero che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa, e se è vero altresì che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro (cfr. Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; 26 febbraio. 2009, n. 4670), è altresì ben noto che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale (nonchè delle clausole interpretate le une per mezzo delle altre e nel complesso dell’atto), ai fini dell’impiego dei diversi criteri ermeneutici, con la conseguente esclusione, nel giudizio di cassazione, di una diretta valutazione della clausola contrattuale al fine di escludere la legittimità del ricorso da parte del giudice di merito al criterio ermeneutico del comportamento successivo delle parti (cfr. Cass. 15 marzo 2005, n. 5624); con la precisazione, peraltro, che va data congrua motivazione dell’attività di interpretazione letterale, correlata e complessiva, e del risultato raggiunto in termini di sufficienza o meno della stessa al fine di determinare la comune intenzione dei contraenti (cfr. Cass. 23 aprile 2010, n. 9786).

2.2.- Orbene, la ricorrente assume, in primo luogo, che il giudice del merito si sarebbe discostato dal canone ermeneutico dell’interpretazione letterale perchè avrebbe mal interpretato la clausola b) della premessa. La censura si risolve sostanzialmente in una critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte d’Appello, come tale inammissibile sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. ed infondata sotto il profilo del vizio di motivazione. Quanto a quest’ultima, la motivazione non può certo ritenersi omessa soltanto perchè la sentenza impugnata non si intrattiene specificamente sul testo delle premesse alla scrittura del 19 luglio 1983, ma rende palese di avere considerato (anche) la clausola di cui alla lettera b) di tali premesse. Inoltre, la sentenza impugnata da atto delle ragioni per le quali il giudicante è pervenuto all’interpretazione criticata dalla ricorrente, avvalendosi sia dell’interpretazione letterale, in particolare del testo dell’art. 2 della scrittura, sia dei criteri interpretativi complementari dell’art. 1363 cod. civ.: contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello non è affatto addivenuta all’interpretazione secondo la connessione delle clausole ed il senso complessivo del contratto perchè abbia ritenuto di discostarsi dal contenuto letterale del contratto, ma, al contrario, si è avvalsa dei criteri dell’art. 1363 cod. civ., per verificare – alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte e sopra richiamati – la correttezza dell’interpretazione raggiunta utilizzando il senso letterale delle parole: più in particolare, ha collegato l’art. 2 del contratto del luglio 1983 con l’intitolazione e con le premesse della stessa scrittura, nonchè con l’art. 10 del contratto originario dell’agosto 1982, in modo che il significato complessivo è risultato chiarito, per come ampiamente e congruamente motivato nella sentenza impugnata, nel senso della modificazione qualitativa dell’originario oggetto contrattuale.

L’interpretazione propugnata dalla ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato soltanto di una modificazione quantitativa, vale a dire di una riduzione delle superfici locate, pur astrattamente possibile, è contrapposta a quella della sentenza impugnata, senza però che quest’ultima – alla stregua delle censure mosse dalla ricorrente – risulti contraddittoria, illogica o semplicemente poco plausibile.

Ribadito che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale che sotto il profilo del vizio di motivazione, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (cfr. Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; 20 novembre 2009, n. 24539), va precisato quanto segue.

Non può ritenersi affatto un vizio logico della motivazione della sentenza impugnata la mancata considerazione da parte del giudice d’appello della circostanza che i lavori di modifica dei locali oggetto del contratto fossero già stati eseguiti alla data di stipulazione del contratto del luglio 1983, poichè, anche, a voler tenere conto di questo dato, esso non è affatto logicamente incompatibile con la volontà – ritenuta dal giudice di merito – di modificare qualitativamente l’oggetto del contratto: anzi, tale manifestazione di volontà ben potrebbe essere la conseguenza della “presa d’atto” della già intervenuta modificazione dei luoghi, cui si aggiunse l’esclusione dei due negozi a piano terra. Pertanto, la ricorrente non può certo dolersi in Cassazione del fatto che tale interpretazione sia stata preferita alla sua, secondo cui la scrittura in esame, si sarebbe limitata ad un mero riconoscimento della variazione parziale dei locali.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento all’interpretazione che il giudice di merito ha inteso dare all’allegazione al secondo contratto di nuove planimetrie, richiamate dalla più volte citata clausola dell’art. 2 della scrittura del 19 luglio 1983. Si tratta, per un verso, di interpretare la portata del richiamo contenuto in tale articolo: vale a dire di verificare se tale richiamo fatto soltanto al perimetro dei locali contornato in rosso nelle planimetrie allegate (come sostenuto dalla ricorrente) ovvero fosse fatto ai locali, riportati nelle planimetrie allegate, quali risultavano dopo i lavori effettuati all’interno dalla banca conduttrice (come ritenuto dal giudice del merito). Per altro verso, si tratta di interpretare se la sostituzione delle planimetrie fosse rilevante – nell’intenzione comune delle parti-soltanto ai fini di cui all’art. 2 del contratto originario, relativo al suo oggetto (come sostenuto dalla ricorrente) ovvero anche ai fini dell’art. 10 del contratto originario, relativo alle modifiche interne apportate dal conduttore ed all’obbligo di ripristino dello status quo ante (come ritenuto dal giudice del merito).

La ricorrente sostiene che i contestati profili interpretativi della sentenza impugnata siano frutto della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ma questi, non solo sono indicati col mero generico riferimento agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ma le relative denunce non tengono conto del fatto che la Corte d’Appello non ha affatto inteso le espressioni letterali come ambigue o poco chiare o insufficienti a determinare la volontà dei contraenti con riferimento alla modifica dell’oggetto contrattuale (fatto salvo quanto si dirà a proposito dell’animus novandi), ma ha preso le mosse proprio dal senso letterale delle singole previsioni contrattuali per coordinare queste ultime le une per mezzo delle altre e per giungere, alfine, al senso complessivo del contratto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non smentisce – nella prospettiva del giudice d’appello – l’interpretazione strettamente letterale, ma finisce per corroborarla.

Ne segue che, dando atto la motivazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante nell’attività interpretativa del contratto, il risultato di tale attività non può essere disatteso soltanto perchè ad esso andrebbe preferito quello invece sostenuto dalla ricorrente.

3.- Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 – 1231 cod. civ. e vizio di motivazione in relazione all’interpretazione della scrittura del 19 luglio 1983 come accordo che comportò la novazione del contratto di locazione originariamente stipulato tra le parti il 31 agosto 1982, con la conseguenza – ontestata dalla ricorrente – che l’art. 10 di quest’ultimo contratto va interpretato nel senso che l’obbligo della rimessione in pristino ivi previsto sarebbe dovuto valere soltanto per le modifiche che la banca conduttrice avrebbe apportato ai beni locati dopo la novazione attuata con la scrittura del 19 luglio 1983, dovendosi pertanto prendere come situazione dei luoghi di riferimento quella in essere a tale ultima data, non quella esistente alla data di stipulazione del primo contratto (o quella risultante dalle planimetrie allegate al primo contratto).

La Corte d’Appello di Brescia è giunta a questa conclusione dopo aver ritenuto, alla stregua di quanto detto sopra, che le parti, con la scrittura del 19 luglio 1983, avessero modificato qualitativamente l’oggetto del contratto. Dato così l’aliquid novi, la sentenza impugnata ha desunto l’animus novandi (che non risulta da alcuna dichiarazione di volontà espressa) mediante l’applicazione alla detta scrittura delle regole di interpretazione soggettiva, che ha consentito al giudice del merito di affermare che vi fu novazione.

3.1.- Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, occorre distinguere, nell’accertamento del giudice del merito in ordine agli elementi che caratterizzano la novazione oggettiva – aliquid novi (inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto) e animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo, comune ad entrambe le parti) – i profili attinenti al vizio di violazione di legge da quelli attinenti al vizio di motivazione, nel senso che soltanto quest’ultimo può avere ad oggetto l’interpretazione in ordine alla portata novativa dell’accordo, mentre il primo riguarda l’attribuzione di un determinato significato alle norme regolatrici del caso, nella specie agli artt. 1230 e 1231 cod. civ., con riguardo ai predetti elementi normativi caratterizzanti l’istituto della novazione.

Va ribadito, pertanto, che l’esistenza dei suddetti elementi che connotano la novazione oggettiva, quale contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute nell’art. 1230 c.c., commi 1 e 2, e art. 1231 cod. civ., e se risulta congruamente motivato (cfr.

Cass. 17 agosto 2004, n. 16038; 9 marzo 2010 n. 5365).

3.2.- Con riferimento all’allquid novi, è da escludere che ricorra il vizio di violazione di legge, specificamente degli artt. 1230 e 1231 cod. civ., poichè la sentenza impugnata ha correttamente qualificato tale elemento come modificazione sostanziale dell’oggetto dell’obbligazione (alla stregua dell’orientamento prevalente che qui si ribadisce, per il quale, tra le altre, già Cass. 5 febbraio 1985, n. 770). Infatti, nel presupposto per il quale si ha novazione quando si abbia diversità sostanziale della prestazione, la Corte d’Appello ha correttamente interpretato gli articoli di legge richiamati, nel senso che la modificazione meramente quantitativa dell’oggetto della prestazione non è all’uopo sufficiente, mentre lo è la modificazione anche qualitativa di esso, in modo che la prestazione originaria risulti rimpiazzata da altra sostanzialmente diversa (cfr.

Cass. 21 gennaio 2008, n. 1118, 6 luglio 2010, n. 15980). Ha quindi verificato che nel caso di specie sussistesse l’aliquid novi così inteso, in modo da poter sussumere nello schema della novazione la pattuizione del 19 luglio 1983 (cfr. Cass. 28 aprile 1999 n.4269), con la quale le parti – secondo l’accertamento in fatto allo stesso giudice riservato e svolto come sopra – avevano inteso modificare qualitativamente l’oggetto del contratto del 31 agosto 1982:

pertanto, è da escludere che ricorra il vizio di falsa applicazione delle norme richiamate.

Quanto agli ulteriori profili, attinenti invece al vizio di motivazione, vale a dire all’accertamento della volontà dei contraenti come intesa ad apportare una modificazione sostanziale dell’oggetto del contratto, non possono che ribadirsi, anche in relazione al secondo motivo di ricorso, le argomentazione sopra svolte in relazione al primo.

3.3. – Parimenti, con riferimento all’animus novandi è da escludere che ricorra il vizio di violazione di legge, specificamente dell’art. 1230 cod. civ., poichè la sentenza impugnata, pur non avendo esplicitato la necessità di tale elemento, inteso come volontà comune dei contraenti di estinguere l’obbligazione precedente e dare luogo ad una nuova, ha tuttavia argomentato in modo da verificare se, nel caso di specie, fosse riscontrabile una siffatta volontà, al fine di sussumere, anche con riguardo al secondo indefettibile elemento della novazione, nello schema di quest’ultima la scrittura del luglio 1983 (cfr. Cass. n. 4269/99 cit.).

Per compiere tale verifica è stato necessario, determinare la volontà dei contraenti anche sotto il profilo dell’intento novativo:

siffatto accertamento – che è presupposto dell’applicazione della legge al caso concreto-concretandosi nell’interpretazione del contratto, anche quanto al profilo in esame è censurabile in sede di legittimità soltanto per la violazione delle regole di ermeneutica e per vizi di motivazione.

Col secondo motivo di ricorso, e con specifico riguardo all’interpretazione della scrittura del luglio 1983 come contenente anche la manifestazione, sia pure non espressa, ma comunque inequivoca, dei contraenti di novare il precedente contratto di locazione, è denunciato il vizio di motivazione per non avere in particolare la sentenza impugnata esaminato l’art. 3 di detta scrittura e per non avere motivato in merito alìinteresse della parte locatrice alla rinuncia alla rimessione del bene nello stato che aveva al momento della consegna e non al momento della stipulazione dei patti di modifica.

3.4. – La censura è infondata sotto entrambi i profili.

Con riguardo al primo, pur se la sentenza impugnata non cita espressamente il testo del menzionato art. 3, si preoccupa di verificare se esso – che prevedeva la “permanenza degli altri patti” del contratto originario – fosse ostativo all’interpretazione della scrittura del luglio 1983 come novativa e conclude in senso negativo, desumendo l’intento novativo sia mediante la lettura combinata dei testi dei due contratti (che reputa illogica se intesa nel senso preteso dall’appellante perchè “comporterebbe la sovrapposizione del nuovo oggetto con il vecchio oggetto del contratto”) sia mediante fatti concludenti (cfr. Cass. 23 dicembre 1987, n. 9620, per la quale la norma dell’art. 1230 cod. civ., esigendo che l’animus novandi risulti in modo non equivoco, non esclude che esso possa desumersi per implicito, da fatti concludenti). Questi ultimi sono dati, secondo la Corte di merito, dalla già menzionata sostituzione delle planimetrie allegate al contratto, sostituzione che – alla stregua del criterio di interpretazione soggettiva dell’art. 1362 cod. civ., comma 2 – ben può essere intesa come manifestazione di un intento novativo, ma anche dalla ritenuta modificazione del canone di locazione.

Proprio tale modificazione – che, secondo la sentenza impugnata sarebbe conseguenza della variazione in peius della metratura a disposizione della banca, che rinunciava ai due negozi al piano terra, restando invece invariato l’importo del canone già concordato – giustifica, secondo il giudice di merito, quell’interesse della parte locatrice al venir meno dell’obbligo della conduttrice alla rimessione in pristino che, invece, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato.

Con riferimento a tale considerazione, occorre premettere che, ai fini della configurabilità del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che “il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, ovvero che si tratti di un documento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione, e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata” (cfr. così Cass. n. 14304/2005, ma nello stesso senso, tra molte, anche Cass. n. 10156/2004, n. 5473/2006, n. 21249/2006, n. 9245/2007).

Gli elementi richiamati dalla ricorrente, e che dovrebbero desumersi dalla CTU, non forniscono affatto la prova di una o più circostanze che, se espressamente considerate, avrebbero condotto con certezza ad una diversa soluzione della controversia, anche perchè, come rilevato dalla controricorrente, ad essi sarebbero contrapponibili altri elementi desumibili dalla stessa CTU che smentirebbero o comunque ridimensionerebbero la portata dei primi.

A ciò si aggiunga quanto già detto in merito all’esclusione del sindacato di legittimità sul risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito ogniqualvolta, come nel caso di specie, esso sia plausibile e coerente con le risultanze istruttorie esaminate e non palesemente confutato da altre, specificamente da quelle che la ricorrente pone a fondamento di un’ìnterpretazione alternativa, del cui mancato accoglimento in sede di merito non può certo dolersi in sede di legittimità.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Deutsche Bank S.p.A. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’appello incidentale mirante ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado in punto di compensazione integrale delle spese dello stesso grado, nonchè nella parte in cui ha compensato per un terzo le spese del secondo grado.

Il ricorso incidentale va rigettato.

4.1.- Con riferimento al primo profilo di doglianza, è sufficiente rilevare che la ricorrente incidentale non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rigettato l’appello incidentale per non avere l’appellante “indicato alcun motivo specifico avverso la motivazione addotta in sentenza, se non il criterio legale della soccombenza della ricorrente”.

Anche dinanzi a questa Corte viene richiamato esclusivamente l’art. 91 cod. proc. civ., laddove, dato il tenore della sentenza della Corte d’Appello, la ricorrente incidentale avrebbe invece dovuto sostenere col ricorso di avere criticato la motivazione della sentenza di primo grado in punto di compensazione delle spese ed avrebbe dovuto indicare le ragioni di tale critica. In mancanza, il motivo di ricorso incidentale è, per questo aspetto, inammissibile.

4.2.- Infondato appare invece il secondo profilo di censura, poichè il giudice d’appello ha esplicitamente indicato i motivi per i quali ha deciso nel senso della compensazione parziale.

Quanto alla portata di questi motivi – indicati nell'”esito del giudizio” – onde valutarne l’equità, l’indicazione è idonea a rendere edotti del fatto che il giudice d’appello ha considerato, in detto “esito”, per un verso il rigetto dell’appello principale, ma, per altro verso, il rigetto anche dell’appello incidentale. I motivi indicati non sono illogici nè contraddittori (cfr. Cass. 23 aprile 2001, n. 5976), ma anzi sono idoneo a giustificare la decisione.

5.- Il rigetto di entrambi i ricorsi induce a ritenere di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi principale ed incidentale, li rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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