Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1295 del 26/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1295 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 20433-2009 proposto da:
COMUNE DI PENNE in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,
presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,
rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO DEL
FEDERICO giusta delega a margine;
– ricorrente –

2014
3870

contro
GRANDE ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMILIANO PANETTA, rappresentata e difesa dagli
avvocati VITTORIO SUPINO, LORENZINA IEZZI giusta

Data pubblicazione: 26/01/2015

delega in calce;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 120/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
19/06/2008;

udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

20433/09
Fatto
Con sentenza n. 120/09/08, depositata il 19.6.2008, la Commissione Tributaria
Regionale dell’ Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto
da Grande Antonietta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Pescara n.299/01/2006, annullando gli avvisi di accertamento e liquidazione
relativi all’ICI per gli anni 2001,2002,2003
aveva omesso di allegare all’accertamento la delibera della Giunta Municipale che ha
stabilito il valore venale del terreno in base al quale era stata calcolata l’imposta,
richiamata negli atti impositivi.
Il Comune di Penne impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo, quale unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 1.
212/2000, 59, c.l. lett. g) D.lgs 446/97, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando
la legittimità dell’avviso di accertamento a fini ICI anche se non è allegata la
delibera di Giunta di determinazione dei valori venali minimi dei terreni edificabili
trattandosi di atto a contenuto normativo la cui conoscibilità è assicurata dalle
formalità previste per la sua pubblicazione
La intimata si è costituita con controricorso.
Il Comune di Penne ha presentato memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.12.2014, in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
La questione controversa concerne la legittimità dell’avviso di accertamento ai fini
ICI al quale non risulti allegata la delibera della Giunta comunale di cui all’art.
59,c.1 . lett. g) D.lgs 446/97 di determinazione dei valori venali minimi dei terreni
edificabili per zone omogenee.
Sostiene il Comune ricorrente che la conoscibilità di tale atto è assicurata dalle
formalità previste dalla sua pubblicazione e che vanno esclusi dall’obbligo di
allegazione sia gli atti irrilevanti ai fini della pretesa impositiva sia quelli a
contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere e i regolamenti comunali,
giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle
formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

Iv

Tale assunto è fondato.
1

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che il Comune di Penne

-9
I.’

In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto
impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato,
previsto dall’art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente),
avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli
atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non
limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di
fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le
delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza
dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione,
Cass., ord., 25/07/2012 n. 13105 (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che
rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di
ICI la delibera della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base
ai valori venali di mercato delle aree edificabili), cfr anche Cass. 17/10/2008 n.
25371 e, in tema di tarsu, Cass. 26/03/2014 n. 7044.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’ Abruzzo, che si pronuncerà
anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale dell’ Abruzzo che si pronuncerà anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3.12.2014

fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA