Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1295 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26808/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.M.L., C.R. e C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, via S. Tommaso d’Aquino 116, presso lo studio

dell’Avv. Antonio Dierna, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe

Vaccaro, in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1129/16/14 della CTR di Palermo – Sez.

Staccata di Siracusa, depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO

DE MATTEIS, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avv. GIANCARLO CASELLI, il quale si riporta

agli atti e peri controricorrenti l’Avv. GIUSEPPE VACCARO;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1129/16/14, depositata il 01/04/2014, la CTR della Sicilia – Sez. Staccata di Siracusa, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado, con la quale la menzionata Agenzia è stata dichiarata decaduta dalla pretesa fiscale per imposte di registro, ipotecaria e catastale, riguardanti un atto di compravendita stipulato a Siracusa nel 1992, in relazione al quale il compratore aveva espressamente chiesto la registrazione in sospensione delle imposte, ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile del 21/12/1990 e successive proroghe.

In particolare la CTR, esaminando le misure agevolative previste per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, ha ritenuto applicabile il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 1 (e non quello contenuto nel successivo comma 3, dell’art. cit., non avendo i contribuenti richiesto di procedere al pagamento rateale), affermando che il contribuente avrebbe dovuto corrispondere il tributo entro il 15 dicembre 2002, data a partire dalla quale iniziava a decorrere il termine triennale, previsto a pena di decadenza dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. a), per richiedere il pagamento delle imposte.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione.

Gli intimati si sono difesi con controricorso.

Il PM ha depositato memoria illustrativa delle proprie conclusioni.

I resistenti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c., con richiesta di distrazione delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. a), e della L. n. 388 del 2000, art. 138, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR escluso l’applicabilità del disposto della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, anche nel caso in cui i contribuenti non si siano avvalsi del piano di rateizzazione.

In altre parole, secondo la prospettazione della ricorrente, in virtù della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, a prescindere dalla scelta o meno della rateazione (autorizzata direttamente dalla legge, senza la necessità della presentazione di alcuna istanza), l’Agenzia delle entrate poteva recuperare le somme dovute, ma non versate, entro il 31 dicembre della scadenza dell’ultima rata utile, e dunque entro il 31 dicembre 2009.

Alla luce di tali considerazioni, parte ricorrente ha allegato di avere tempestivamente richiesto le somme ancora dovute ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, notificando gli avvisi di liquidazione il 18 e il 19 dicembre 2009.

I controricorrenti hanno invece dedotto che il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 3, non prevede nessuna proroga dei termini di esercizio dell’azione impositiva, sicchè la rateazione, pure consentita, non incide sul termine per richiedere il pagamento dell’imposta. Gradatamente hanno pure affermato che comunque, nella specie, l’Ufficio era incorso nella prescritta decadenza, perchè il termine indicato dalla L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, era previsto per l’esecutività del ruolo e non per la notifica dell’avviso di liquidazione.

1.1. Il motivo è infondato.

Com’è noto, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. a), stabilisce che, salvo quanto disposto nel comma 1 bis dell’art. cit., l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica, “dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale”.

La L. n. 388 del 2000, art. 138, recante disposizioni relative a eventi calamitosi (nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis) prevede tuttavia quanto segue:

“1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata….”

La materia del contendere si incentra tutta sull’ambito di operatività di quest’ultima disposizione.

1.2. Si consideri che questa Corte ha più volte affermato che la L. n. 388 del 2000, art. 138 – nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 di regolarizzare la loro posizione entro il 15 dicembre 2002 (comma 1), prevedendo altresì la possibilità di un’ ampia rateazione (comma 2) e dettando una specifica disciplina di riscossione delle rate insolute (comma 3) – non ha, perciò solo, prorogato i termini di accertamento e di riscossione, nè ha fatto rivivere obbligazioni tributarie per le quali sia già maturato alla data del 15 dicembre 2002 il termine di decadenza dell’Amministrazione finanziaria per l’azione di riscossione (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 866 del 19/01/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16770 del 09/08/2016).

Questa stessa Corte ha anche precisato che la L. n. 388 del 2000 cit., art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per la riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione consentita nell’art. cit., che tuttavia non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla data del 15 dicembre 2002 l’amministrazione finanziaria sia già decaduta dall’azione di riscossione (così Cass. Sez. 6-5, n. 7274 del 27/03/2014; Cass., Sez. 6-5, n. 16074 del 14/07/2014; Cass., Sez. 5, n. 3987 del 15/02/2017; Cass., Sez. 5, n. 31625 del 06/12/2018; più in generale, v. Cass., Sez. 6-5, n. 956 del 2014).

Le pronunce richiamate hanno riguardato casi di notifiche di cartelle di pagamento ritenute tardive in base alla disciplina generale di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1 (conv., con modif., in L. n. 156 del 2005) e al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in ragione dell’intervenuta scadenza già prima del 15 dicembre 2002 del termine, previsto a pena di decadenza, per notificare le menzionate cartelle.

Ciò che in questa sede rileva è però che le decisioni appena menzionate hanno tutte evidenziato che il disposto della L. n. 138 del 2000, art. 138, comma 3, si applica ai soli casi in cui i contribuenti indicati al precedente comma 1 abbiano aderito alla regolarizzazione consentita dall’articolo menzionato.

1.3. Il motivo deve pertanto essere respinto.

Come già illustrato, il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, è chiaro nel prevedere, nelle ipotesi ivi richiamate, la possibilità di regolarizzare il debito d’imposta mediante pagamento diretto della stessa in unica soluzione entro il 15 dicembre 2002 (comma 1) o in massimo dodici rate semestrali (comma 2), purchè la prima rata sia corrisposta entro la stessa data.

Non è richiesta la presentazione di una istanza da sottoporre al vaglio dell’Amministrazione, nè in caso di pagamento in unica soluzione e nè in caso di pagamento rateale, essendo sufficiente il pagamento diretto dell’intero o della prima rata entro il termine indicato.

Pertanto, se il contribuente non provvede ad effettuare nessun pagamento entro il 15 dicembre 2002, nè totale nè mediante versamento di una prima rata, deve escludersi che egli abbia aderito alla regolarizzazione.

In questo caso, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, non può ritenersi applicabile la disciplina prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3.

L’Amministrazione finanziaria potrà dunque attivarsi azionando la propria potestà impositiva che, come sopra evidenziato, per i crediti derivanti dall’imposta di registro (e dalle connesse imposte catastali e ipotecarie), deve essere esercitato entro tre anni, che decorrono, a seguito del differimento ex lege del termine per adempiere del contribuente, a partire dal 15 dicembre 2002 (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6137 del 30/03/2016).

Diverso è il caso in cui il contribuente abbia aderito alla regolarizzazione.

Ovviamente, se quest’ultimo paga in unica soluzione, non si pone alcun problema di riscossione, il quale invece sussiste quando il contribuente, prevedendo il pagamento rateale, paghi solo la prima rata, o anche più rate, ma non tutte.

E’ in questo caso che interviene il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3.

La norma in esame si pone in rapporto di specialità con le previsioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 o nel D.L. n. 106 del 2005, art. 1 (conv., con modif., in L. n. 156 del 2005), riguardanti i termini previsti a pena di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, e consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione mediante il ricorso alle cartelle di pagamento, purchè i ruoli siano resi esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.

Come sopra chiarito, tale disciplina speciale non opera in tutti i casi suscettibili di regolarizzazione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 138, ma solo in quelli in cui il contribuente aderisca a tale regolarizzazione e dunque – stante la impossibilità di configurare il suo inadempimento nel caso di pagamento in unica soluzione – solo in quelli di regolarizzazione mediante rateizzazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115, e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di considerare quanto dalla ricorrente allegato, in ordine all’applicabilità del disposto della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, e per avere mal governato i principi che disciplinano la valutazione delle prove, riconducibili al disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c.

2.1. Il motivo è infondato, tenuto conto che dalla lettura della decisione impugnata si evince con chiarezza che la CTR ha tenuto conto degli argomenti dell’Agenzia, riportando in sentenza anche la ricostruzione giuridica operata da quest’ultima, che però ha disatteso.

Nessuna violazione delle regole di riparto dell’onere di allegazione e di prova risulta poi ravvisabile, essendo incontestati i fatti oggetto di giudizio, suscettibili solo di valutazione giuridica.

3. In conclusione, devono essere respinti entrambi i motivi di ricorso. La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. Vista l’istanza formulata dal difensore dei controricorrenti, dovranno essere distratti in favore di quest’ultimo i compensi non riscossi e le spese, che il medesimo ha dichiarato di avere anticipato.

Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, perchè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22646 del 11/09/2019).

PQM

La Corte,

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida in Euro 2.900,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;

– dispone la distrazione in favore del difensore dei controricorrenti le spese di lite come sopra liquidate.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA