Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1295 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15792/2009 proposto da:

V.G. ((OMISSIS)), in proprio ed in qualità

di erede del Sig. V.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OVIDIO 32, presso lo studio degli avvocati GIANCARLO VIGLIONE,

ANTONIO D’ALESSIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GRIMALDI

Emilia, VISCARDI ALFONSO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. V.G. 3601/07 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 20/06/08, depositato il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che V.G., – quale erede di V.C., deceduto il (OMISSIS), con ricorso del 18 giugno 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura illustrati con memoria, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 25 novembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della V.G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per la decisione del ricorso secondo giustizia con compensazione integrale delle spese di lite -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 30.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 26 ottobre 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) V.C. unitamente ad altri, con citazione notificata il 22 dicembre 1990, aveva promosso causa di opposizione a decreto ingiuntivo pronunciato in favore di S.O. dinanzi al Tribunale di Salerno; b) in data (OMISSIS), il V.C. era deceduto; c) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva deciso la causa con sentenza del 27 febbraio 2006; d) il giudizio di appello, promosso da S.O. in data 24 giugno 2006, non era ancora stato deciso dalla Corte di Salerno;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha escluso che, nella specie, alla ricorrente erede spetti l’indennizzo jure hereditatis, perchè, al momento del decesso del suo dante causa – (OMISSIS) – non era ancora stata superata la soglia dei tre anni di ragionevole durata del processo di primo grado, iniziato in data 22 dicembre 1990; b) ha altresì escluso che alla stessa ricorrente spetti l’indennizzo jure proprio, perchè non vi è prova della sua costituzione in giudizio nè nel processo di primo grado, nè nel processo di appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, viene denunciata come illegittima la negazione del diritto della ricorrente all’equa riparazione, in quanto tale diritto è sorto al momento dell’apertura della successione, indipendentemente dalla circostanza che il difensore del de cuius ne abbia dichiarato il decesso;

che il ricorso – anche a voler prescindere da consistenti ragioni di inammissibilità derivanti dalla formulazione dei quesiti di diritto, nonchè dalla verifica di congruità delle censure rispetto alle rationes decidendi enunciate dalla Corte napoletana – non merita comunque accoglimento;

che infatti alla ricorrente, quale erede di V.C. – come esattamente affermato dalla Corte di Napoli -, non spetta alcun indennizzo, nè jure hereditatis, per l’irragionevole durata del giudizio di primo grado, perchè il decesso del suo dante causa è avvenuto in data anteriore ((OMISSIS)) al decorso del triennio di ragionevole durata del processo di primo grado, nè jure proprio, perchè la stessa ricorrente non ha dimostrato di essersi costituita in giudizio nei processi di primo grado e/o d’appello;

che, al riguardo, è noto il generale orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, jure successionis, l’indennizzo maturato dal de cuius per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge, nonchè, jure proprio, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio, ciò in quanto, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata,- è stata già acquisita nel segmento temporale in cui era parte il de cuius e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (cfr, ex plurimis, la sentenza n. 2983 del 2008);

che, in particolare, questa Corte ha anche enunciato il principio, per il quale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, jure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 23416 del 2009);

che nella specie – posto che costituiscono circostante incontestate tra le parti: l’inizio del processo di primo grado in data 22 dicembre 1990 ad opera di V.C., dante causa della ricorrente; la morte dello stesso V.C. in data (OMISSIS); la mancata costituzione in giudizio dell’erede sia nel processo di primo grado, sia nel processo d’appello -, è evidente che alla data del decesso del V.C., intervenuta a distanza di meno di tre anni dall’inizio del processo di primo grado, non era maturato alcun diritto all’indennizzo in favore del de cuius, ed inoltre, in assenza di costituzione in giudizio dell’erede, alcun diritto proprio della stessa all’indennizzo;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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