Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1295 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 19/01/2018, (ud. 07/02/2017, dep.19/01/2018),  n. 1295

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F. propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la legittimità della pretesa manifestata con due avvisi di accertamento con i quali, all’esito di controlli bancari ed in conseguenza di movimenti ritenuti non giustificati, veniva determinato un maggior reddito imponibile ai fini dell’IRPEF per gli anni 2004 e 2005.

Secondo il giudice d’appello la contribuente non aveva fornito la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza del proprio operato sotto il profilo fiscale; le contestazioni all’operato dell’ufficio erano state infatti generiche e meramente narrative, senza raffronti documentali idonei a contrastare le tesi della controparte pubblica. Singolare appariva l’affermazione della contribuente nell’atto di costituzione in giudizio, dove in sostanza si affermava che la responsabilità di non aver documentato movimenti finanziari per Euro 1.600.000 sarebbe dell’ufficio che non ha fornito idonea documentazione; la contribuente aveva testualmente affermato nell’atto di costituzione in giudizio che “le somme, in realtà, e come sappiamo, non rappresentano il denaro non dichiarato dalla contribuente cane persona fisica, bensì la sommatoria delle movimentazioni in accredito operate sui conti correnti nella disponibilità della B. e rimaste prive di giustificazione. Niente di più”. Ciò per la Commissione regionale era “una mera ammissione, da cui non può che discendere che le somme contestate non possono che essere considerate frutto di evasione”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

All’udienza di discussione il P.M. ha concluso, in via principale, per l’improcedibilità del ricorso per la mancata produzione della relata di notifica della sentenza notificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il rilievo del P.M., che va con priorità esaminato, è fondato.

Il ricorso è improcedibile.

A norma dell’art. 369 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione. “Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:… 2)copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

Nella specie, come si legge nel frontespizio dell’atto, il ricorso è stato proposto “per la cassazione della sentenza n. 65/25/12 pronunciata in data 11 marzo 2011 dalla sezione 25 della Commissione tributaria regionale di Firenze, depositata il 10 luglio 2012 e notificata per posta dalla Direzione Provinciale delle entrate Ufficio di Grosseto con raccomandata a.r. in data in data 4 settembre 2012 (all. 1)”: e tuttavia, mentre è stata con il ricorso depositata la copia autentica della detta sentenza, non risulta depositata (e perciò non ha riscontro a questo proposito l’indicazione “all. 1”) la relazione di notificazione della detta, notificazione che pure si afferma essere avvenuta il 4 settembre 2012; nè la detta copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione si rinviene comunque tra gli atti di causa.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, infatti, “la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità. La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo coma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo coma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. sez. unite, 16 aprile 2009, n. 9005).

Mette conto rilevare che il rigore della pronuncia del Giudice della nanofilachia che precede è stato in qualche misura, più di recente, temperato – ma con riguardo ad ipotesi non ricorrente nella specie – da Cass., sezioni unite, 2 maggio 2017, n. 10648, a tenore della quale nel giudizio di cassazione “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice” entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ..

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 9.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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