Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12949 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12949 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 24578-2009 proposto da:
PALMERI SALVATRICE PLMSVT48P58D009S, BRUNO IGNAZIO
BRNGNZ48P18D009X, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato
PAOLA MORESCHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato
ALESSANDRO PALMIGIANO;
– ricorrenti contro

MIRABILE CARMELO MRBCML27S21D009N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI’,

Data pubblicazione: 23/06/2015

rappresentato e difeso dall’avvocato SANTI MAGAZZÙ;

controricorrente

avverso la sentenza n. 106/2009 del TRIBUNALE DI
TERMINI IMERESE – SEDE DISTACCATA DI CORLEONE,
depositata il 02/07/2009;

udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l’Avvocato PAOLA MORESCHINI,

con delega

dell’Avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo, per l’assorbimento
del secondo e terzo motivo e per il rigetto del quarto
motivo di ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Carmelo Mirabile, proprietario di un fondo sito in Corleone, conveniva in
giudizio innanzi al locale giudice di pace i vicini, Ignazio Bruno e Salvatrice
Palmeri, per sentirli condannare ad arzetrare un albero di fico e una siepe

chiedeva che fosse ridotta l’altezza dell’albero e della siepe.
Resistendo i convenuti, che eccepivano anche l’incompetenza per materia
del giudice adito, questi in parziale accoglimento della domanda condannava i
Bruno-Palmeri a recidere i rami dell’albero protesi verso il fondo dell’attore.
Sull’impugnazione principale del Mirabile e incidentale del solo Ignazio
Bruno, sull’incompetenza del giudice adito, il Tribunale di Termini Imerese,
adito in funzione di giudice d’appello, condannava Ignazio Bruno e Salvatrice
Palmeri ad arretrare tanto l’albero quanto la siepe fino alla distanza legale,
regolando le spese del doppio grado di merito in base alla soccombenza.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale rigettava
l’appello incidentale in considerazione del fatto che l’attore non aveva inteso
far valere un diritto di veduta sul fondo dei convenuti, ma solo la mancata
osservanza della distanza legale nella piantumazione dell’albero e della siepe,
domanda, questa rientrante senz’altro nella competenza per materia del
giudice di pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c.
Nel merito, premesso che il regolamento locale del comune di Corleone
prevedeva la distanza di tre metri dal confine per gli alberi di alto fusto e di un
metro e mezzo per quelli che non superano i tre metri d’altezza, osservava che
il c.t.u. aveva accertato che l’albero di fico esistente nel fondo dei convenuti
era alto, dalla quota all’aureola, m. 5,03, e che distava m. 2,35 Jal confine; e
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collocati a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 894 c.c. In subordine,

che sebbene gli arbusti di rose rampicanti, che sopravanzavano la ringhiera
divisoria e distavano al massimo cm. 24 dalla linea di confine, non potessero
qualificarsi come siepi, non si poteva escludere che questi per la loro altezza
dovessero essere ricondotti alla misura legale.

propongono ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Carmelo Mirabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, corredato da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis, è denunciata la violazione e falsa applicazione
dell’art. 892 c.c. e del regolamento edilizio comunale di Corleone. Il
Tribunale, sostiene parte ricorrente, ha erroneamente ritenuto che detto
regolamento disciplinasse la distanza degli alberi dal confine in maniera
diversa dall’art. 892, primo comma n. 2 c.c., sulla base di una lettera
ingannevole redatta su carta intestata del comune di Corleone, non
protocollata e priva dell’indicazione dell’impiegato che l’ha redatta, mentre
detto regolamento, in realtà, non contiene alcuna disposizione sulle distanze
degli alberi dal confine. Di conseguenza, deve essere applicata la norma
codicistica, in forza della quale solo gli alberi di alto fusto devono essere
piantati a non meno di tre metri dal confine, mentre per quelli non di alto
fusto la distanza deve essere non inferiore a un metro e mezzo. E poiché
l’albero di fico è classificato come albero non di alto fusto (come affermato
anche da Cass. n. 1564/72) e la distanza del fico esistente sulla proprietà dei
ricorrenti dal confine con il fondo di proprietà Mirabile è di 2,35 m., la
domanda dell’attore doveva essere respinta.
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Per la cassazione di tale pronuncia Ignazio Bruno e Salvatrice Palmeri

2. – Il secondo motivo espone la violazione degli artt. 116 e 213 c.p.c.,
dell’art. 892 c.c. e del regolamento edilizio del comune di Corleone, per non
aver il Tribunale esercitato il proprio potere, in virtù del principio iura novit
curia, di accertare d’ufficio cosa disponesse il regolamento locale, essendosi,

3. – Il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, non avendo il Tribunale esaminato la
certificazione del comune di Corleone, prodotta dai convenuti in primo grado,
che smentiva la citata lettera prodotta dall’attore, chiarendo che nessuna
norma del regolamento comunale di Corleone disciplinava la materia della
distanza degli alberi dal confine.
4. – Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 7 c.p.c. Contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice d’appello, i convenuti, nel resistere in giudizio,
non avevano dedotto l’incompetenza per materia del giudice di pace solo con
riguardo ad un’asserita lesione di un diritto di veduta, ma anche con
riferimento alla loro servitù, acquistata per destinazione del padre di famiglia
o per usucapione, di mantenere l’albero a distanza inferiore a quella legale,
proponendo un’apposita domanda riconvenzionale subordinata, eccedente
l’ambito di competenza del giudice di pace. Pertanto, conclude parte
ricorrente, l’intera causa doveva essere devoluta al Tribunale, unico giudice
deputato a pronunciarsi su di una questione afferente diritti reali.
5. – Quest’ultimo motivo, da esaminare con priorità perché inerente a
profili di competenza, è infondato.
In tema di competenza, ove il giudice di pace, adito con domanda
rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto
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invece, affidato alla predetta lettera prodotta dall’attore.

delle distanze legali nella piantagione di alberi), sia investito, in via
riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o
per materia (nella specie, di accertamento di usucapione), egli è tenuto, non
operando la translatio iudicii a norma dell’art. 36 c.p.c., a trattenere la causa

né possono assumere rilevanza, in contrario, le disposizioni del sesto e del
settimo comma del novellato art. 40 c.p.c., poiché esse non prevedono
l’ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall’inizio davanti al
giudice di pace, nel qual caso rimane ferma la competenza funzionale e
inderogabile del medesimo per la causa principale (Cass. nn. 23937/10 e
6595/02).
6. – Il primo motivo è fondato.
Dall’esame del regolamento comunale edilizio allegato al ricorso non
risulta affatto l’esistenza di una norma come quella desunta dal giudice
d’appello, vale a dire una disposizione che imponga la distanza minima dal
confine di 3 m. per gli alberi d’alto fusto e di 1,5 m. per quelli “che non
superano i tre metri d’altezza”. Sicché è errata, perché operata in virtù di un
regula iuris inesistente, la deduzione che ne ha tratto il Tribunale, ossia che
l’albero in questione, avendo un’altezza “totale” di 5,03 m., ed essendo
collocato a 2,35 m. dal confine con la proprietà Mirabile, violerebbe la
distanza prescritta dal regolamento locale.
Ciò posto, la decisione deve basarsi sulla sola disposizione dell’art. 892

In base alla quale, gli alberi di alto fusto che, a norma dell’art. 892, n. 1
c.c., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno
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principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente;

identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come
«di alto fusto», ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto,
con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si
ramifichi ad un’altezza superiore a tre metri (Cass. n. 2865/03).

rientrano nella seconda delle categorie previste dall’art 892 c.c. ai fini delle
distanze da osservarsi dal confine, categoria in cui sono compresi gli alberi di
non alto fusto, cioè quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre
metri, si diffonde in rami. La distanza di questi alberi dal confine deve essere
di un metro e cinquanta (Cass. n. 1564/72).
Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si desume, a contrario, che la
pianta in questione non presenta un tronco che si diparte in rami ad un’altezza
superiore a tre metri, tant’è che solo per effetto di un’inesistente normativa
locale la distanza dell’albero dal confine con la proprietà Mirabile è stata
ritenuta inferiore -d quella legale.
Ne consegue, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto,
l’infondatezza della pretesa azionata dalla parte odierna controricorrente.
7. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame delle restanti
censure.
8. – Pertanto la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito ai
sensi dell’art. 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c., deve essere respinta la
domanda di arretramento dell’albero in oggetto, proposta da Carmelo
Mirabile nei confronti di Ignazio Bruno e di Salvatrice Palmeri.
9. – Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione
seguono la soccombenza della parte controricorrente.
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In particolare, gli alberi di fico non possono considerarsi di alto fusto, ma

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il quarto ed assorbiti
i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la
domanda di arretramento dell’albero in oggetto, proposta da Carmelo

controricorrente al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese,
che liquida in € 1.500,00, di cui 500,00 per diritti per il primo grado, in €
2.800,00, di cui 680,00 per diritti per l’appello, e in € 1.400,00, di cui 200,00
per esborsi, per il presente giudizio di cassazione, il tutto oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 18.3.2015.

Mirabile nei confronti di Ignazio Bruno e di Salvatrice Palmeri; condanna il

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