Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12949 del 23/05/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.23/05/2017), n. 12949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7854/2013 proposto da:
C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
CIAFFARRI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GALLIA 2, presso lo Studio Legale Associato Berti, rappresentata e
difesa dall’avvocato CESARE BERTI;
PR.AR., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BALDARI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1452/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto preliminare col quale C.L. promise di vendere a Pr.Ar. un immobile sito in (OMISSIS) per il prezzo di Lire 401 milioni; dal successivo contratto definitivo col quale il C. trasferì la proprietà dell’immobile a P.P., appositamente nominata dal Pr. ai sensi degli artt. 1401 c.c. e segg., per il dichiarato prezzo di Lire 255 milioni; dal successivo giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 1379 del 2000 (passata in cosa giudicata), con la quale venne dichiarato che il contratto definitivo era parzialmente simulato quanto al prezzo, che si accertava essere stato pari a Lire 401 milioni e non a Lire 255 milioni;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui, in accoglimento della domanda proposta dal C., ebbe ad annullare il detto contratto definitivo limitatamente alla parte in cui si dava quietanza dell’integrale pagamento del prezzo, condannando la P. al pagamento in favore del venditore del residuo prezzo, da maggiorare con rivalutazione e interessi; ma la stessa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dalla P., condannò il C. al risarcimento del danno da essa patito per l’illegittima trascrizione dell’atto introduttivo del precedente giudizio di simulazione, danno (consistito nel fatto che la P. era stata condannata in altro giudizio al pagamento del doppio della caparra in favore della persona alla quale aveva promesso di vendere l’immobile e che, a seguito della trascrizione, aveva esercitato il recesso) che liquidò in Euro 41.316,55, oltre rivalutazione e interessi;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione C.L. sulla base di quattro motivi;
– P.P. e Pr.Ar. hanno resistito ciascuno con proprio controricorso;
– il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– la natura e la “particolare rilevanza” delle questioni di diritto sottoposte col ricorso – con particolare riferimento a quella di cui al secondo motivo, relativa alla sussistenza, ai sensi degli artt. 2652 e 2643 c.c., dell’onere di trascrizione della domanda di simulazione del prezzo di un contratto di compravendita – rendono opportuna la trattazione dello stesso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. (introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. a), come modificato con la Legge di Conversione 25 ottobre 2016, n. 197), anche considerata la novità della questione di diritto e l’assenza di precedenti specifici;
– la rimessione della causa alla pubblica udienza da parte della Sezione semplice in esito alla trattazione del ricorso in adunanza camerale, sebbene non espressamente prevista dall’art. 380-bis c.p.c., comma 1 (introdotto dal detto D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), come modificato dalla richiamata legge di conversione), deve tuttavia ritenersi ammessa (in tal senso già Cass., Sez. 2, n. 5534 del 06/03/2017), sia perchè la valutazione operata prima facie dal Presidente della Sezione semplice, allorquando fissa l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 377 c.p.c., comma 1, sul presupposto che la questione di diritto sottoposta non rivesta particolare rilevanza, non può ritenersi vincolante per la Corte nella sua collegialità, la quale ben può pervenire a diversa conclusione sulla base dell’approfondito esame del ricorso, sia perchè tale potere è espressamente riconosciuto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dal detto decreto legge) alla speciale sezione di cui all’art. 376 c.p.c. e ben può essere riconosciuto in via analogica alla sezione semplice, sussistendo, nei casi in cui la questione di diritto sottoposta assuma “particolare rilevanza”, la eadem ratio.
PQM
dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017