Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12949 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 31/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
BRUNELLI Sud s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentato e
difeso dall’avvocato Maurizio Liberati, elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 76, come da
procura a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
Fallimento Distribuzione formaggi s.r.l., in persona del curatore
fall., rappr. e dif. dall’avv. Petronio Ugo, elett. dom. presso il
curatore avv. A.M., in Roma, via G.G. Belli n. 27,
come da procura a margine dell’atto;
– costituito –
per la cassazione della sentenza App. Roma 22.2.2010 n. 783/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 31 maggio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del
giudizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Brunelli sud s.p.a. avversa con quattro motivi la sentenza App. Roma 22.2.2010 che, in accoglimento dell’appello del fallimento Distribuzione formaggi s.r.l. avverso la sentenza Trib. Roma 13.2.2006, ha alfine accolto la domanda di revocatoria L. Fall., ex art. 66 della cessione di ramo d’azienda della fallita.
In conseguenza del deposito di atto di rinuncia al ricorso, deve constatarsi che sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., commi 2 e 3, poichè l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal ricorrente e dal suo legale (munito di mandato) e regolarmente accettato dal Fallimento in persona del curatore e dal legale, con ricezione in cancelleria in data anteriore all’udienza avanti a questa Corte, vale a dire entro il termine previsto dal primo comma della norma richiamata.
La esplicita adesione del Fallimento accettante, in relazione a quanto evidenziato, giustifica la non doverosità di una pronuncia sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016