Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12949 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12949 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso n. 26128/2008 proposto da:
Guarrera Salvatore,

elettivamente domiciliato in

ROMA, via Michele Mercati, 51, presso l’avv.
Antonio Briguglio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avv. Fabrizio Guerrera, per procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Maugeri Angela, blaugeri Giuseppe e Plaugeri Grazia,
in proprio e quali eredi di Fulvirenti Giuseppina,

elettivamente domiciliati in ROMA, via Ottaviano,
66/Sc. C, presso l’avv. Marcello Carriero,
rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Aloisi
Maugeri, per procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 09/06/2014

í

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 947/2007 della Corte di Appello
di Catania, del 28 settembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 aprile 2014 dal Consigliere Dott.

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Briguglio, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

i

controricorrenti,

l’Avvocato

Aloisi Maugeri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per
,

il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 28 settembre 2007, la
Corte d’appello di Catania, pronunciando sugli appelli
proposti da Salvatore Guarrera nei confronti di
Giuseppina Pulvirenti, Angela Maugeri, Giuseppe Maugeri
e Grazia Maugeri avverso la sentenza del Tribunale di
Catania, sezione distaccata di Acireale del 12 ottobre
2004: a) ha dichiarato improcedibile l’appello proposto
con atto di citazione notificato in data 1 0 febbraio
2005, per essersi l’appellante costituito il 23
febbraio 2005, ossia successivamente al termine di
dieci giorni dalla prima notifica previsto dall’art.

165, comma secondo, cod. proc. civ.; b) ha dichiarato
7

Giuseppe De Marzo;

inammissibile l’appello proposto con atto di citazione
notificato il 30 maggio 2005, in quanto tardivo,
rispetto al termine breve di impugnazione decorrente
dalla data di proposizione della prima impugnazione.
Avverso tale sentenza il Guarrera propone ricorso per
tre motivi. Angela Maugeri,

Giuseppe Maugeri e Grazia Maugeri, in proprio e quali
eredi

di

Giuseppina

Pulvirenti,

resistono

con

controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex
art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente

lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
165,

347 e 348 cod. proc.

civ.,

in particolare

rilevando che l’atto di appello, notificato alla sola
Pulvirenti

il

10

febbraio

2005,

era

stato

successivamente notificato alla stessa e agli altri
convenuti in data 16 febbraio 2005, talché esso doveva
essere considerato come un nuovo atto di impugnazione,
rispetto al quale l’avvenuta costituzione del 23
febbraio 2005 doveva reputarsi tempestiva.
2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 165, 347 e 348 cod. proc.
civ., proponendo, anche alla luce dell’art. 3, comma
secondo, d. lgs.

n.

5 del 2003, una rivisitazione

dell’orientamento giurisprudenziale che fa decorrere il
3

cassazione affidato a

termine per la costituzione dell’attore, in caso di
pluralità di convenuti, dalla prima e non dall’ultima
notificazione.
3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli
artt.

325 e 326 cod. proc. pen.,

criticando la

notificato in data 30 maggio 2005, fondata sull’erroneo
presupposto che il termine breve di impugnazione
decorra, non dalla notifica della sentenza ad opera
della controparte, ma da atti diversi a questa ritenuti
equipollenti, e sollecitando la rimessione della
questione alle Sezioni Unite.
4. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per
la loro stretta connessione logica, sono infondati.
Va premesso che, secondo il condiviso insegnamento
delle Sezioni Unite di questa Corte, il termine per la
costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto
introduttivo del giudizio venga notificato a più
persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima
notificazione sia nel giudizio di primo grado che in
quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale
termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso
dell’originale dell’atto notificato,

può avvenire

depositandone in cancelleria una semplice copia (Sez.
U, sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011).
Ciò posto, la circostanza che l’appellante, dopo la
4

dichiarazione di inammissibilità dell’appello

prima notifica nei confronti di Giuseppa Pulvirenti,
abbia rinotificato lo stesso atto a quest’ultima e agli
altri contraddittori, non vale evidentemente a far
decorrere un nuovo termine per la costituzione in
giudizio.

Infatti, certamente il termine breve di impugnazione
decorre soltanto in forza di una conoscenza legale del
provvedimento da impugnare, ossia di una conoscenza
conseguita per effetto di un’attività svolta nel
processo, della quale la parte sia destinataria o che
essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente
idonea a determinare ex

se

detta conoscenza o tale,

comunque, da farla considerare acquisita con effetti
esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale
(Cass., sez. 1, n. 7962 del l ° aprile 2009, Rv.
607601).
Al riguardo, è stato ribadito che, in tema di
impugnazioni, con riguardo al principio per cui la
riproposizione del ricorso per cassazione (ma tale
principio è evidentemente estensibile ad ogni
impugnazione) inammissibile od improcedibile è soggetta
al termine breve decorrente dalla data della
notificazione della prima impugnazione, la relazione di
equipollenza, su cui si fonda il principio suddetto,
tra notifica della sentenza e notifica dell’atto di
5

5. Infondato è anche il terzo motivo.

impugnativa – dal quale si evince la conoscenza legale
del provvedimento da impugnare – va ravvisata perché
trattasi di due atti affidati entrambi al medesimo
organo, aventi identico carattere di ufficialità ed
idonei, quindi, a conferire analogo grado di certezza

successivi termini ed effetti processuali; inoltre,
dalla disposizione di cui al secondo comma
dell’articolo 326 cod. proc. civ. (“nel caso previsto
dall’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una
parte fa decorrere nei confronti dello stesso
soccombente il termine per proporla contro le altre
parti”), va tratto il principio generale che la
notificazione dell’impugnazione equivale, agli effetti
della scienza legale, alla notificazione della
sentenza. D’altra parte, se si dovesse ritenere che la
notificazione dell’impugnazione inammissibile non fa
decorrere il termine per proporla, si creerebbe una
disparità di trattamento, sulla base degli articoli
333, 343 e 371 cod. proc. civ., tra la parte cui
l’impugnazione è notificata, che deve impugnare in via
incidentale nel termine di cui ai detti articoli, e la
parte che ha notificato l’impugnazione inammissibile,
che in tal modo avrebbe a disposizione per rinnovarla
il termine lungo. Infine, i principi costituzionali
stabiliti dal nuovo testo dell’articolo 111
6

legale all’atto dal quale prendono a decorrere i

Costituzione ai fini del giusto processo di durata
ragionevole escludono la legittimità di soluzioni
interpretative che comportino il ritardo nella
definizione della controversia (Cass., sez. 2, n. 16207
del 23 luglio 2007).
ultime

puntualizzazioni

dimostrano

che

l’affermata equipollenza tra notifica della sentenza e
notifica dell’atto di impugnazione, ai fini del decorso
del termine breve esprime, in termini sintetici, più
che la premessa argomentativa della conclusione
raggiunta, l’effetto giuridico della notifica di un
atto di impugnazione inammissibile o improcedibile,
che, per ragioni sistematiche, non può comportare, per
l’impugnante il beneficio di poter continuare a fruire
del termine lungo.
Ne discende che non si pone alcun contrasto

e

pertanto alcuna necessità di un intervento delle
Sezioni Unite – tra siffatto orientamento (di recente
ribadito da Cass, sez. 3, n. 2055 del 20 gennaio 2010 e
sez. 3, n. 9058 del 15 aprile 2010, sulla scia Sez. U,
n. 13431 del 9 giugno 2006: il termine breve per
impugnare una sentenza decorre di regola dalla
notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a
meno che la proposizione della stessa o di altra
impugnazione abbia determinato il decorso del termine
per chi l’ha proposta

e le altre parti, ai sensi del
7

Queste

capoverso

dell’art.

326

cod.

proc.

civ.),

e

l’orientamento che afferma l’esclusione di equipollenti
alla notifica della sentenza (così la sentenza n. 13431
del 2006 appena citata ricorda che se la conoscenza
della sentenza da impugnare derivi da altre

equipollenti alla notificazione della sentenza, come
nel caso in cui la parte, nel corso del giudizio di
esecuzione, produca copia autentica di sentenza, non
notificata ovvero nel caso di produzione di essa nel
procedimento di correzione materiale della decisione da
rettificare; per quest’ultima ipotesi, si veda anche
Cass., sez. 2, n. 17122 del 9 agosto 2011).
6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese
del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
5.250,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014
Il Consigliere Estensore

circostanze, non necessariamente si verificano effetti

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