Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12948 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25762-2019 proposto da:

CREDIFARMA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato nonchè

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

MACCIOTTA;

– ricorrente-

contro

AUSL ROMA 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 35, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CRISTINA TANDOI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GABRIELLA MAZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 752/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca disposta in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte dell’AUSL Roma 2, tra l’altro, degli interessi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel giugno 2009 – e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti in relazione alla distinta riepilogativa delle prestazioni n. 1208 del 5.8.2009 per difetto di costituzione in mora della debitrice quantunque la relativa raccomandata fosse stata ricevuta dall’ente destinatario il 18.8.2009, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente del D.M. 9 aprile 2001, art. 33, violando perciò il riportato parametro normativo.

Al proposto ricorso resiste l’ASL Roma 2 con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 L’unico motivo a supporto del proposto ricorso deve reputarsi inammissibile.

3. Rettamente inteso esso è, infatti, volto a denunciare non già l’omesso esame di un fatto decisivo, ma un errore revocatorio.

La Corte d’Appello nel rigettare il proposto gravame ha invero affermato in relazione all’atto di costituzione in mora n. 1208 del 5.8.2009 che in calce ad esso è stata prodotta solo “fotocopia priva di data dell’avviso di spedizione con l’indicazione soltanto del destinatario e del mittente”, affermazione contestata dall’impugnante obiettando che “detto atto di costituzione n. 1208 del 5 agosto 2009 è stato prodotto corredato della copia fronte/retro della cartolina di ricevimento della raccomandata n….909376 recante, nella facciata relativa ai dati riguardanti la consegna, tre distinti timbri da cui emerge che la consegna è stata curata ai sensi del D.M. 9 aprile 2001, art. 33, u.c., in data 18 agosto 2009”.

Orbene, come si è altrove già affermato (Cass., Sez. VI-I, 11/09/2020, n. 18944), è convinzione di questa Corte che “d’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass., Sez. IV, 28/09/2016, n. 19174).

4. Ne discende perciò che la Corte decidente, negando la sussistenza della costituzione in mora, sia incorsa non già in un errore di giudizio ma nella negazione di un fatto di cui è provata la positiva verità, onde nella specie non è riscontrabile la dedotta violazione di legge, ma un errore di fatto denunciabile solo alla stregua dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e dell’art. 398 c.p.c., comma 1, avanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

5. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

6. Le spese vanno integralmente compensate definendosi il gravame in considerazioni di una ragione non sviluppata dalla controricorrente. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA