Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12948 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12948 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 24294-2010 proposto da:
ASPRA FINANCE S.P.A. (c.f. 05576750961), e per essa
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. quale
mandataria per la gestione dei crediti, in persona

Data pubblicazione: 09/06/2014

del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
2014
594

SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato FILESI MARCO, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente-

1

contro

FALLIMENTO F DUECENTO 80 S.P.A.;
– intimato –

Nonché da:
FALLIMENTO F DUECENTO 80 S.P.A. (c.f. 02160441008),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO
SIACCI 2-B, presso l’avvocato DE MARTINI CORRADO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ASPRA FINANCE S.P.A. (c.f. 05576750961), e per essa
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. quale
mandataria per la gestione dei crediti, in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato FILESI MARCO, che

in persona del Curatore avv. ANNA MARIA VETERE,

la rappresenta e difende, giusta procura in calce
al controricorso al ricorso incidentale;
– con troricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

981/2010 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella

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pubblica udienza del 12/03/2014 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato FILESI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

il

controricorrente

e ricorrente

il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale e del secondo motivo del ricorso
incidentale, inammissibilità del primo motivo del
ricorso incidentale.

incidentale, l’Avvocato DE MARTINI che ha chiesto

3

Svolgimento del processo
L’Aspra Finance s.p.a., nella qualità di cessionaria di crediti di

s.p.a.. per effetto di fusione per incorporazione ), ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad un motivo, deducendo la nullità della
sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, accogliendo
l’impugnazione del Fallimento FDuecentottanta s.p.a., aveva revocato
la statuizione di estinzione del processo e rimesso gli atti al giudice di
primo grado. In particolare il primo giudice aveva dichiarato
l’estinzione del giudizio di revocatoria promosso nei confronti del
Banco di Sicilia perchè, interrotto a seguito di fusione, era stato
riassunto nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a., conferitario
dell’azienda dell’ex Banco di Sicilia, e non già nei confronti del
soggetto incorporante, Capitalia s.p.a. La Corte di appello aveva
tuttavia ritenuto errata la decisione per il fatto che la coincidenza delle
date (1.7.2002) in cui si erano realizzati la fusione per incorporazione
del Banco di Sicilia nella Banca di Roma, il conferimento del ramo di

Unicredit s.p.a. (a sua volta titolare di crediti già del Banco di Sicilia

azienda costituito dall’incorporato Banco di Sicilia ad una società del
gruppo Banca di Roma, la identificazione del nuovo soggetto con la

che l’incorporazione del Banco di Sicilia in Capitalia s.p.a. fosse
avvenuta in coincidenza con la costituzione del nuovo Banco di Sicilia
e che pertanto la successione nei diversi rapporti giuridici sarebbe
direttamente intervenuta in capo alla società conferitaria.
Avverso la decisione Aspra Finance ( quale mandataria per la gestione
dei crediti ) ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da una
parte. la diversità del nuovo soggetto Banco di Sicilia rispetto al
precedente e, dall’altra, la mancata evocazione in giudizio del
successore universale della precedente banca incorporata in Capitalia.
Il fallimento ha resistito con controricorso, illustrato con memoria,
contenente ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi,
consistenti nella pretesa responsabilità della banca ai sensi dell’art. 58
T.U.B. e nell’erroneità della decisione di estinzione, dovendosi al più
integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario

denominazione di Banco di Sicilia s.p.a., avrebbero indotto a ritenere

asseritamente pretermesso Capitalia s.p.a.
La Aspra Finance ha resistito con controricorso al ricorso incidentale

La causa veniva , a seguito di relazione ex art 380 bis cpc trattata in
camera di consiglio all’Udienza del 27.1.12 e rinviata alla pubblica
udienza.

Motivi della decisione
Il ricorso principale si rivela inammissibile.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato che

“il legislatore

delegato, nel modificare il testo dell’art. 360 cod. proc. civ. con il
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, comma 1 – aggiungendovi un
terzo comma che dispone la non immediata impugnabilità con ricorso
per cassazione delle sentenze che decidono di questioni insorte senza
definire, neppure parzialmente, il giudizio -, ha introdotto la
distinzione tra le “sentenze non definitive su questioni”,
assoggettandole all’impugnazione per cassazione necessariamente

Entrambe le parti hanno depositato memorie

differita (art. 360 c.p.c., comma 3), e le “sentenze non definitive su
domanda o parziali”, assoggettandole invece all’impugnazione per

differita con onere di formulazione della riserva di ricorso (art. 361
cod. proc. civ.).
In particolare è stato precisato che “l’art. 360 c.p.c., comma 3,
nell’impedire il ricorso immediato per cassazione avverso le “sentenze
che decidono di questioni insorte senza definire, neppure
parzialmente, il giudizio” si riferisce certamente alle ipotesi di cui
all’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, dello stesso codice, il quale
stabilisce che “il collegio pronuncia sentenza: … 4) quando,
decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1), 2) e 3), non
definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore
istruzione della causa”: cioè sicuramente quando decidendo
questioni pregiudiziali e questioni preliminari di merito, dispone la
prosecuzione del giudizio di merito (Cass. S. U. 22 febbraio 2012, n.
2575,). (Cass sez un 16310/13; Cass sez un .20073/13).

cassazione immediata ovvero, in alternativa, all’impugnazione

Le sentenze dianzi citate ancorchè emesse in riferimento a pronunce
sulla giurisdizione contengono un principio di carattere generale

pregiudiziale o preliminare di merito.
Nel caso di specie la decisione della Corte d’appello, che ha negato
l’avvenuta estinzione del giudizio in fase di riassunzione e rimesso la
causa al giudice di primo grado ( ex art 354 cpc ),stante il suo carattere
pregiudiziale, non contiene alcuna statuizione sul merito onde la
stessa deve considerarsi sostanzialmente non definitiva perché nel
relativo “giudizio” non è stata (ancora) emessa nessuna pronuncia che
abbia definito (nel senso considerato dalla norma) sia pure
“parzialmente”, il “giudizio”, ovverosia l’unica pronuncia idonea a
legittimare la proposizione di un ricorso per cassazione ( Cass
.20073/13; Cass 16310/13).
La pronuncia in esame sarà impugnabile unitamente alle statuizioni
di merito che conseguiranno alla sentenza del giudice di primo grado
che si pronuncerà sul merito .

applicabile a qualunque altra pronuncia che riguardi una questione

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, assorbito

alle pronunce d’estinzione giustifica la compensazione delle spese di
giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso principale,assorbito l’incidentale,
compensa le spese di giudizio;
Roma 12.3 . 1 4
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l’incidentale condizionato. La novità della questione in riferimento

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