Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12947 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35148/2018 proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in Grottammare, via

Ischia I 40, presso lo studio dell’avvocato Cristina Perozzi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 5/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Cons. Dr. GIOVANNI LIBERATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona ha respinto la richiesta di E.D., nato in Nigeria (Edo State), volta a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e in ulteriore subordine della protezione umanitaria, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Ancona di cui al provvedimento notificato al ricorrente il 18 gennaio 2018.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, a causa della mancata allegazione della partecipazione del ricorrente ad attività politiche, o della sua appartenenza a una minoranza etnica o religiosa oggetto di persecuzione, o della possibile esposizione a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

Ha poi escluso la sussistenza dei presupposti anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in considerazione della inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, in quanto prive di dettagli su fatti essenziali e determinanti

l’espatrio, oltre che intrinsecamente incoerenti e

contraddittorie, sottolineando la scarsa credibilità di quanto riferito dal ricorrente in ordine alla sua evasione da un carcere grazie alla collaborazione di un agente di polizia.

E’ stata esclusa anche l’esistenza di una situazione di grave e individuale minaccia nella zona della Nigeria di provenienza del ricorrente.

Infine, ha escluso anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisando una condizione di elevata vulnerabilità del ricorrente conseguente al suo rimpatrio, non essendo segnalate nel paese di origine compromissioni all’esercizio dei diritti umani, nè aspetti sintomatici di una effettiva e seria integrazione del richiedente nel tessuto socio economico nazionale, non ricavabile dalla sola promessa di un impiego, peraltro condizionata a favorevoli occasioni di mercato e per una retribuzione di 458 Euro mensili, inferiore all’ammontare dell’assegno sociale.

2. Il ricorrente chiede la cassazione di tale decreto sulla base di tre motivi.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non è seguita alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è articolato in tre motivi.

4.1. Dopo aver premesso di essere evaso dal carcere nel quale si trovava detenuto per la falsa accusa di un furto mossagli dalla matrigna (che lo aveva anche accusato dell’omicidio del padre, accusa da cui era poi stato scagionato), grazie all’aiuto di un poliziotto che si trovava all’esterno del carcere, e di essere nella condizione di non poter chiedere protezione alle autorità locali a causa della loro notoria corruzione, lamenta, con un primo motivo, la mancata traduzione del provvedimento negativo della Commissione territoriale e anche della sentenza di appello.

4.2. In secondo luogo, si lamenta l’insufficienza della motivazione riguardo al diniego della protezione sussidiaria, per essere il decreto impugnato mancante della necessaria effettiva considerazione delle condizioni del paese di provenienza del ricorrente.

4.3. Con un terzo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante la condizione personale del ricorrente di elevata vulnerabilità e la situazione di grave conflittualità esistente in Nigeria.

5. Osserva il Collegio che i motivi proposti sono inammissibili perchè si risolvono in generiche deduzioni di fatto volte a sollecitare un riesame del merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità.

6. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata traduzione del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale e del decreto del Tribunale di Ancona (impropriamente indicato come sentenza di appello), è inammissibile, sia perchè la questione della mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale non era stata prospettata al Tribunale con il ricorso avverso tale provvedimento negativo e non può, dunque, essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità; sia perchè, quanto alla mancata traduzione del provvedimento di rigetto oggetto del ricorso, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non va interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale; inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 23760 del 24/09/2019, Rv. 655336).

7. Il secondo motivo, relativo alla carenza della motivazione in ordine al diniego della protezione sussidiaria, è inammissibile a causa della sua genericità intrinseca, consistendo nella mera enunciazione della censura e nel richiamo alle disposizioni di legge che si assumono violate, agli orientamenti interpretativi esistenti al riguardo e alla situazione della Nigeria, oltre che per la mancanza di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, identifica il danno grave, il cui concreto timore consente il riconoscimento della protezione sussidiaria, nelle ipotesi a) di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, b) di tortura o altra forma di pena o trattamento umano o degradante ai danni del richiedente nel Paese d’origine, c) di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale secondo cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., Sez. 1, n. 11103/2019, Rv. 653465-01 con ampi riferimenti alla giurisprudenza Eurounitaria).

Il Tribunale ha ritenuto non fondato, per come rappresentato, il timore della persecuzione personale, a causa della genericità e della contraddittorietà di quanto dichiarato dal richiedente; inoltre, ha aggiunto che, sulla base delle approfondite e analitiche ricerche condotte, la zona della Nigeria (Edo State) da cui proviene il ricorrente non era un paese afflitto da una violenza indiscriminata: si tratta di motivazione idonea, non specificamente censurata dal ricorrente, che ne ha prospettato l’insufficienza in modo generico e assertivo, con la conseguente inammissibilità della censura.

8. Quanto ai rilievi in ordine al diniego della protezione umanitaria, va ricordato che la protezione umanitaria, prevista in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, è un istituto di “protezione complementare”, come tale non direttamente ricompreso nel sistema della protezione internazionale, ma la cui istituzione è autorizzata dalla normativa UE – vedi, in particolare: Considerando 14, direttiva n. 95/2011/U nonchè art. 6, par. 4, della direttiva rimpatri n. 115/2008/CE in base ai quali gli Stati membri sono autorizzati a prevedere in favore dei migranti forme di protezione più favorevoli rispetto a quelle indicate nelle direttive, purchè non incompatibili con esse – che nel nostro ordinamento è stato introdotto dalla L. n. 40 del 1998 il cui contenuto è stato poi trasfuso nel predetto decreto legislativo. Il D.L. n. 113 del 2018 convertito in L. n. 132 del 2018 ne ha profondamente modificato la struttura, ma come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte tale novella, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 con le disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, quale quella di cui si tratta nel presente giudizio. Secondo la giurisprudenza (vedi spec. Cass., Sez. 1, n. 4455/2018, Rv. 647298), nei “gravi motivi umanitari” contemplati dal citato art. 5, comma 6, sono ricomprese la tutela della salute, l’instabilità politica e sociale nel Paese d’origine, la povertà e l’integrazione sociale. L’inserimento sociale nel Paese, tuttavia, non è da solo sufficiente per giustificare il rilascio del permesso umanitario, essendo necessaria un’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente, alla luce delle peculiarità della vicenda personale.

Nella specie, nella decisione di rigetto del permesso per motivi umanitari correttamente sono state escluse sia una situazione di elevata vulnerabilità del ricorrente in conseguenza del suo rimpatrio, sia una integrazione nel territorio dello Stato, mancando una stabile attività lavorativa e un vincolo familiare.

Le argomentazioni svolte sul punto nel ricorso risultano del tutto generiche e inidonee ad impugnare le suindicate rationes decidendi poste a base della decisione di rigetto de qua, tali rationes decidendi sono pertanto divenute definitive, sicchè in nessun caso se ne può più produrre l’annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706).

Di qui l’inammissibilità del terzo motivo.

9. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese, essendo il Ministero dell’Interno rimasto intimato.

Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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