Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12947 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 14/06/2011), n.12947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 515/2009 proposto da:

G.M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSA Giunio, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.T. (OMISSIS), B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1263/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 19/09/2007, depositata il

05/11/2007, r.g.n. 2481/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

G.M. evocò in giudizio, dinanzi al tribunale di Lucca, C. e B.T., esponendo che il contratto di locazione da lui stipulato con S.M. (dante causa iure successionis dei convenuti) era nullo per falsità della firma della locatrice, ovvero simulato per essergli stato locato come ammobiliato un appartamento i cui mobili appartenevano, viceversa, ad esso esponente.

Chiese, pertanto, la declaratoria di nullità del contratto de quo, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito dalla controparte.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo impredicabile, nella specie, la dedotta nullità in quanto il contratto non necessitava di forma scritta, mentre la simulazione non poteva dirsi dimostrata attesa la inammissibilità delle prove testimoniali addotte, onde la infondatezza delle ulteriori domande di accertamento della proprietà del mobilio, di non debenza della maggiorazione del 30% del canone di locazione della L. n. 392 del 1978, ex art. 12, comma 5, e di restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto all’importo dell’equo canone.

La corte di appello di Firenze, investita del gravame proposto dallo G., lo accolse in parte, riconoscendone il diritto alla restituzione di circa 4.000,00 Euro per illegittima maggiorazione del canone di locazione, della L. n. 378 del 1992, ex art. 24, in difetto di prova delle richieste di aggiornamento da parte del locatore.

La sentenza è stata impugnata da G.M. con ricorso per cassazione sorretto da 13 motivi e corredata da memoria illustrativa.

Le parti intimate non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia: nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo si conclude con la formulazione di un quesito (multiplo) del seguente tenore:

A) Voglia la S.C. dichiarare la nullità della sentenza e del procedimento affermando il principio di diritto secondo il quale, ove sia accertata la mancanza di un documento decisivo nel fascicolo di parte non imputabile alla parte il giudice di merito deve rimettere la causa sul ruolo e disporre, ove non risulti annotato il ritiro del fascicolo stesso da parte dell’appellante, opportune ricerche da parte della cancelleria e, ove queste diano esito negativo, eventualmente fissare un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo e non sanzionare immediatamente la mancanza.

B) Dichiarare altresì la nullità della decisione per la mancata ammissione della verificazione di scrittura privata ex art. 214 c.p.c., sul contratto di locazione e sull’elenco dei mobili.

Il motivo risulta inammissibile in rito, infondato nel merito.

Inammissibile in rito sotto un duplice, concorrente profilo.

Da un canto, aderendo alla prevalente giurisprudenza di questa corte, il collegio ritiene che il quesito multiplo con cui si conclude il motivo in esame non risponda agli indispensabili requisiti di omogeneità funzionale che ne consenta l’esame, ponendosi con esso al giudice di legittimità una duplice, autonoma e indipendente questione di diritto, ciascuna di esse tale da rendere necessaria la formulazione di due distinti motivi, e non di un’unica doglianza, come, viceversa, erroneamente opinato dal ricorrente.

Dall’altro, alla luce della patente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultando riportato, nel corpo del motivo in esame, sia pur in parte qua, il contenuto degli atti processuali testimonianti la tempestività di rappresentazione e la illegittimità della pretermissione delle doglianze oggi mosse alla sentenza impugnata.

Infondato nel merito in quanto la corte territoriale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che, in mancanza di qualsivoglia obbligo di forma, la eventuale falsità della sottoscrizione della scheda negoziale non potesse spiegare, ex se, alcuna concreta rilevanza.

Motivazione, questa, che il collegio condivide e fa propria.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo, che riproduce, sia pur sotto altro apparente aspetto, le medesime censure svolte con il primo motivo, deve essere rigettato, attesane la già rilevata infondatezza nel merito.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge – violazione dell’art. 214 c.p.c. e art. 420 in relazione all’art. 447 bis c.p.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Voglia la S.C. dichiarare violato il principio di diritto secondo cui la scrittura privata va disconosciuta ex art. 214, in relazione agli artt. 420, 447 bis c.p.c., nella prima difesa per cui, non avendo i resistenti formulato la relativa eccezione, il contenuto dei documenti 12 e 8 deve essere computato nell’importo oggetto della domanda di restituzione del canone versato in eccesso.

Il motivo è inammissibile.

Il quesito di diritto con il quale esso si conclude, difatti, ne tradisce la assoluta inconsistenza sotto l’aspetto della pur lamentata violazione di legge, atteso l’inammissibile riferimento la contenuto di documenti (indicati come “12 e 8”) tale da impedire a questa corte la formulazione di un principio di diritto generale e astratto, sia pur destinato a calarsi nella fattispecie concreta sì come rappresentata dal ricorrente.

Con il quarto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo riproduce, sotto il disomogeneo profilo del vizio motivazionale, la doglianza già svolta con quello precedente.

Esso non può trovare accoglimento.

Il lamentato difetto di motivazione, difatti, si risolve, nella sostanza, in una richiesta di rivisitazione in fatto del decisum della corte fiorentina che, con motivazione scevra da vizi logico- giuridici, ha accolto sia pur soltanto in parte qua le doglianze dell’odierno ricorrente, ricostruendo analiticamente, con riguardo anche alle produzioni documentali di cui oggi si lamenta l’erronea interpretazione e valutazione, l’entità delle somme versate in eccedenza dal conduttore, e fornendo, anche in relazione al “documento 8” una spiegazione in punto di fatto non suscettibile di alcun riesame in sede di giudizio di legittimità, attesane la natura di valutazione strettamente di merito.

Il quinto e sesto motivo, che denunciano, pur sotto altro profilo processuale e motivazionale, l’esclusione dal conteggio della somma di cui al ricordato documento 8, restano assorbiti, nel loro inevitabile rigetto, da quelli che li precedono.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge – violazione dell’art. 1180 e 1587 c.c.; della L. n. 392 del 1978, art. 19.

Con l’ottavo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Le doglianze, entrambe volte a criticare la sentenza impugnata per violazione del principio secondo il quale le somme versate da un terzo (il coniuge del conduttore) sarebbero satisfattive dell’obbligazione di pagamento del canone e soggette all’azione di ripetizione qualora versate in eccedenza rispetto a quello legale, non possono trovare accoglimento.

La corte territoriale, difatti, lungi dall’affermare in via di principio la inefficacia tout court del pagamento del terzo e – la mancanza di conseguente legittimazione attiva del conduttore all’esperimento dell’azione di ripetizione -, ha di converso ritenuto privi di efficacia probatoria specifica gli assegni rilasciati al locatore dal coniuge del ricorrente e la correlativa inidoneità della documentazione bancaria a comprovare, quoad tempus, il pagamento dei canoni a mezzo bonifico in assenza di specifiche indicazioni circa il relativo periodo di riferimento.

Trattasi, anche in questo caso, di valutazione esclusivamente di fatto, come tale istituzionalmente sottratta – attesane l’assenza di qualsivoglia vizio logico-giuridico – al riesame di questa corte di legittimità, mentre l’eventuale ipotesi di errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza, pur adombrato ai ff. 12 e 13 del ricorso, non avrebbe potuto e dovuto formare oggetto di denuncia con l’odierno mezzo di impugnazione, bensì concretarsi attraverso il diverso rimedio della revocazione.

Con il nono motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorrente lamenta la mancata ammissione della pur richiesta CTU in ordine alla falsità della sottoscrizione.

Il motivo è palesemente infondato, e va rigettato (pur a tacere della patente inammissibilità della doglianza circa la mancata ammissione di un mezzo di prova da parte del giudice del merito) alla luce delle considerazioni svolte nel corso dell’esame dei motivi sub 1 e 2.

Con il decimo e undicesimo motivo si denuncia, ma all’evidenza del tutto infondatamente, la mancata ammissione della prova per testi da parte della corte di appello che, viceversa, correttamente e condivisibilmente ne rileva, in proposito, la inammissibilità per tardività (f. 3 della sentenza impugnata), attesa la tempestiva costituzione in giudizio dei convenuti B., onde la necessità, per l’appellante oggi ricorrente, di formulare i mezzi di prova ritenuti consequenziali alle avverse difese all’udienza del 13 giugno 2005, e la altrettanto consequenziale tardività della richiesta formulata al f. 4 dell’atto di appello.

Con il dodicesimo motivo, infine, si denuncia violazione di legge – violazione dell’art. 1282, 1284 e 1283 c.c., per avere la corte territoriale statuito che gli interessi sulla somma dovuta decorressero non dalla data del versamento effettivo ma dalla fine dell’anno di riferimento e non producessero interessi anatocistici anno per anno.

La doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.

Infondata, avendo la corte fiorentina, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, implicitamente considerato l’obbligazione restitutoria da indebito commisurata all’anno;

inammissibile per patente difetto di autosufficienza, non indicando il ricorrente – riportandone il contenuto rilevante in parte qua in seno al motivo in esame – in quale fase del giudizio di merito l’istanza di corresponsione di interessi anatocistici sia stata tempestivamente introdotta e illegittimamente pretermessa.

Il tredicesimo motivo, relativo alle spese processuali, è palesemente inammissibile, alla luce dell’integrale compensazione disposta dal giudice di appello in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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