Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12946 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12946 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: FALASCHI MILENA

ingegnere Progetto
di massima ed
esecutivo

S.ENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7224/08) proposto da:
BUELLI MARIA, quale legale rappresentante della MOBIUS s.r.I., rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Giuseppe Grasso del foro di Mantova ed
‘–

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elettivamente domiciliata presso Io studio dell’Avv.to Orazio Licciardello in Roma, via Cesira Fiori
n. 32;
– ricorrente –

contro
Ing. TENGATTINI PIERGIORGIO, rappresentato e difeso dall’Avv.to Massimo lolita del foro di
Brescia, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Pasquale Scrivo in Roma, viale Mazzini n. 6;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 53 depositata il 22 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 maggio 1998 la MOBIUS s.r.l. evocava, dinanzi al Tribunale di
Brescia, l’ing. Piergiorgio TENGATTIN1 proponendo opposizione avverso decreto ingiuntivo n.
198 del 1998 emesso il 16.3.1998 dal Presidente del Tribunale del medesimo ufficio in favore del
professionista per la somma di £. 59.728.939, assumendo di avere corrisposto £. 43.000.000, a
fronte della originaria pattuizione di £. 25.000.000, per la progettazione e la futura direzione dei
lavori di un complesso edilizio, costituito da quattro villette, avendo peraltro l’opposto redatto
soltanto progetti di massima, non commissionati quelli esecutivi; tanto premesso, chiedeva la
revoca del d.i., con restituzione delle somme corrisposte e non dovute, oltre al risarcimento dei
danno ex art. 96 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del TENGATTINI, il quale assumeva che la somma di
£. 25.000.000 costituiva il corrispettivo soltanto per la redazione dei progetti di massima per le
quattro villette, mentre l’importo di £. 43.000.000 era stato ricevuto quale ‘anticipazione’ sul

Celentano, che — in assenza delle parti – ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

compenso complessivamente dovuto, il giudice adito accoglieva l’opposizione e per l’effetto
revocava il d.i., condannando il TENGATTINI alla restituzione della somma di £. 68.700.000,
corrisposta ma non dovuta dalla società opponente, determinato il compenso dovuto in £.
34.500.000, commissionati i soli progetti di massima.
In virtù di rituale appello interposto dal TENGATTINI, il quale lamentava che i progetti
erroneamente erano stati qualificati come di ‘massima’, non dato rilievo al rilascio delle

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concessioni edilizie avvenuto proprio sulla scorta dei progetti dell’appellante, effettuata l’analisi
dei costi, come da incarico della società appellata di cui alla lettera del 3.11.1997, la Corte di
appello di Brescia, nella resistenza della MOBIUS s.r.I., in parziale accoglimento del gravame,

appellata alla restituzione della somma di E. 6.445,41 e con compensazione per la metà delle
spese processuali, ponendole a carico dell’appellata (erroneamente indicata quale appellante) per
la restante parte.
A sostegno della decisione adottata la corte territoriale, premessa la definizione di progetto,
esecutivo e di massima, secondo le norme del T.U. delle Tariffe degli onorari delle prestazioni
professionali degli ingegneri, evidenziava che nella specie il progetto redatto dall’appellante
presentava non ‘marginali insufficienze’ ovvero ‘carenze significative’, come sottolineato dal c.t.u.,
assente ogni indicazione relativa allo scolo delle acque nere, degli scarichi verticali, orizzontali,
dell’andamento planimetrico della rete di smaltimento e del relativo recapito, la disposizione dei
chiusini di ispezione, la posizione del sifone (con eccezione del solo schema fognario esterno),
alla conformazione delle scale, alle misure necessarie a stabilire l’esatta posizione delle aperture
esterne, porte e finestre, alla misura per fissare le porte esterne ed interne alla parete ed i relativi
sensi di apertura, ai servizi igienici e alle cucine, quanto alla posizione di questi rispetto al muro,
all’isolamento termico-acustico, all’impianto di illuminazione, alla forza motrice, al riscaldamento,
parzialmente dell’impianto idrico, alla copertura dell’edificio, alla pendenza del tetto, con
sporgenza delle gronde e delle canalizzazioni e alle strutture in cemento armato, mancanze che
impedivano di ritenere il progetto esecutivo, essendo il suo grado di completezza insufficiente a
consentire la realizzazione dell’opera anche a persona diversa dal progettista. il c.t.u., inoltre,
aveva ridotto l’aliquota prevista per il progetto esecutivo dallo 0,25% allo 0,15%, segno evidente
del mancato riconoscimento della esecutività del progetto, anche se aveva caratteristiche tali da
superare i ‘limiti della sommarietà’.

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determinava il compenso spettante al professionista in E. 24.273,47, con condanna della

Aggiungeva che era pacifico che la appellata aveva ottenuto la concessione edilizia sulla base dei
progetti realizzati dall’appellante.
Tanto chiarito, osservava che con la scrittura del 13.7.1996 si era impegnato alla esecuzione di

delle concessioni edilizie. Le ulteriori comunicazioni intervenute fra le parti, con la quali — da una
parte — il professionista chiedeva maggiori compensi, determinandoli in complessive £.
95.680.896, dopo avere ricevuto dalla appellata £. 43.000.000

dall’altra

la committente

invitava il TENGATTINI a specificare le sue ulteriori richieste di £. 38.258.000, che non
costituivano certo riconoscimento di un compenso diverso e superiore rispetto a quello pattuito
con l’offerta del 13.7.1996. Inoltre le fatture successive emesse dall’appellante non recavano la
dettagliata esposizione delle prestazioni in relazione a cui sarebbero state emesse.
Concludeva che pur non potendo essere definiti esecutivi i progetti redatti dal TENGATTINI,
erano però dotati di un certo grado di specificità tale da consentire il successivo rilascio delle
concessioni edilizie, per cui il compenso — secondo le prassi dei Consigli dell’ordine degli
ingegneri in materia — doveva essere aumentato nella percentuale del 50% e quindi in £.
37.500.000, a cui andavano aggiunte le spese e le vacazioni per E. 7.500.000 e E. 2.000.000 per
compensi a discrezione, escluso comunque il compenso della parte relativa al computo metrico
estimativo, non commissionato dall’appellata.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione

progetti di massima per 4 casette, per il compenso di £. 25.000.000, garantendo l’ottenimento

la MOBIUS s.r.I., affidato a due motivi, al quale ha replicato il TENGATTINI con controricorso.
Fissata pubblica udienza al 22.1.2014, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per irregolare
comunicazione della data di udienza a parte ricorrente; uguale adempimento doveva essere
rinnovato in occasione della pubblica udienza del 3.6.2014.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva previamente che il Tengattini nel controricorso ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per
superamento del termine annuale prescritto dall’art. 327 c.p.c.. Segnatamente ha prospettato che

domiciliatario del resistente è stato effettivamente notificato il ricorso solo in data 17 marzo 2008,
nonostante la prima notifica fosse stata richiesta il 3 marzo 2008, indicando quale indirizzo del
destinatario il domicilio del difensore, avv. Massimo lolita, che originariamente era in Brescia via
Carlo Zima n. 7, ma trasferito nelle more del procedimento di cognizione in via Malta n. 7/C, per
cui la notificazione non si perfezionava e ne veniva richiesta la rinnovazione solo il 13 marzo
2008, ormai scaduto il termine per l’impugnazione.
Ciò premesso, mette conto di sottolineare che la Suprema Corte, nei suoi arresti più recenti, ha
modificato il precedente orientamento, secondo cui la questione della conoscenza o conoscibilità
del diverso recapito del procuratore non aveva alcun rilievo giuridico, statuendo invece che, in
caso di esito negativo della notifica di un’impugnazione, non imputabile al notificante, il
procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi
termini. Invero, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale
giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna
decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di
ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni

depositata la sentenza impugnata il 22 gennaio 2007 (e non notificata) al procuratore

successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (Cass. 6547 del 2008).
Successivamente, sono intervenute anche le Sezioni Unite statuendo che, qualora la
notificazione di atti processuali, da compiersi entro un determinato termine perentorio, non si sia
perfezionata per cause non imputabili al notificante, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di
richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del
termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del

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procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine
ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per
conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori

Dall’esame degli arresti giudiziari, sopra riportati nella loro essenzialità, appare pertanto evidente
che la più recente giurisprudenza di questa Corte si è tendenzialmente orientata in direzione di
un maggiore e più consapevole riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia
dipeso il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione.
Tenuto debito conto di tari principi, si rileva che nel caso di specie, in cui il difensore costituito per
il controricorrente nel giudizio di appello svolgeva le sue funzioni nella medesima circoscrizione
giudiziaria di assegnazione, la ricorrente ha indicato all’ufficiale giudiziario quale domicilio del
destinatario per effettuare la notificazione l’iniziale indirizzo del difensore avversario, sebbene
quest’ultimo già nella comparsa conclusionale del giudizio di appello avesse riportato sul
frontespizio il nuovo indirizzo. Ne consegue che il ritardo nella seconda richiesta deve ritenersi
dovuto alla mancata diligenza della parte per non avere annotato, nonostante l’ufficialità della
notizia, il mutamento di indirizzo dello studio dell’avversario.
In considerazione della mancata giustificazione del comportamento descritto, la seconda
notificazione va valutata come autonoma e distinta rispetto alla prima, cosicché, pur
considerando la data della relativa richiesta del 13 marzo 2008 in ossequio alla regola della

conseguentemente necessarie (cfr. Cass SSUU n. 17352 del 2009 e Cass. n. 9046 del 2010).

scissione tra il momento in cui la notifica deve ritenersi perfezionata per il richiedente e quello di
perfezionamento per il destinatario (su cui cfr. Corte cost. sentenze n. 477 del 2001, n. 28 del
2004 e n. 97 del 2004 e Cass. SS.UU. n. 10216 del 2006) essa deve ritenersi tardiva, in quanto
successiva all’anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

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Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese
del giudizio di Cessazione, che liquida in complessivi E. 3.200,00, di cui E. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 24 febbraio 2015.

P.Q.M.

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