Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12946 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. I, 13/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10358/2010 proposto da:

M.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato

MIGLINO Arnaldo, che la rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto V.G. 1525/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

2.2.09, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore SALVATORE DI PALMA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Arnaldo Miglino che ha chiesto

l’accoglimento del 2 motivo in particolare.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.G., con ricorso del 12 aprile 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 10 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 7.416,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 7 marzo 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la M. aveva promosso dinanzi al Tribunale di Salerno – con citazione dell’11 novembre 1985 – giudizio civile nei confronti di P.D., per ottenere l’eliminazione di opere eseguite in violazione delle distanze legali; b) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva deciso la causa con sentenza del 10 maggio 2002; c) a seguito di appello del P., la Corte d’Appello di Salerno aveva deciso l’impugnazione con sentenza del 12 agosto 2005;

d) nonostante la pendenza del ricorso per cassazione alla data del deposito della domanda per l’equa riparazione, la M. aveva limitato la domanda di indennizzo alla durata irragionevole dei giudizi di primo grado e d’appello;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto, decreto impugnato – dopo aver dichiarato la prescrizione del diritto all’indennizzo fatto valere per il periodo precedente al 7 marzo 1998 -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sette anni e cinque mesi per il periodo dall’8 marzo 1998 al 12 agosto 2005, data del deposito della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 7.416,00, calcolata in base ad un importo annuo di Euro 1.000,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, viene denunciata come illegittima l’applicazione dell’istituto della prescrizione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

Giemme New S.r.l.

che i restanti tre motivi di censura devono ritenersi assorbiti;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il periodo rilevante ai fini della determinazione dell’indennizzo per equa riparazione spettante alla M., è nella specie, quello che intercorre tra l’11 novembre 1985 (notificazione della citazione introduttiva) ed il 12 agosto 2005 (deposito della sentenza d’appello), pari a complessivi diciannove anni e nove mesi circa, da quali vanno detratti cinque anni di ragionevole durata del processo di primo grado (tre) e di quello d’appello (due);

che, in particolare, il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, deve considerarsi equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 14.000,00 per i quattordici anni e nove mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Franco ed Arnaldo Miglino, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 14.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Franco ed Arnaldo Miglino, dichiaratisene antistatari e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Arnaldo Miglino, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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