Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12946 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16054-2019 proposto da:

CENTRO FUTURA SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CONCETTA SAETTA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NAPOLI 1 CENTRO (GIA’ ASL NAPOLI 1), in

persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO

BONIFACIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1721/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti il Centro Futura s.r.l. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione dell’ASL 1 Napoli al relativo decreto ingiuntivo, ha respinto la domanda dell’odierno ricorrente, intesa a conseguire il pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento provvisorio per il mese di ottobre 2008 sull’assunto che, a fronte del dimostrato superamento già nel luglio 2008 della capacità operativa massima consentita all’ente accreditato, il ritardo con cui l’ASL aveva reso nota la circostanza risultava ininfluente, così come ininfluente era pure il fatto che lo sforamento fosse stato determinato su base mensile piuttosto che annuale, mentre il divieto di contestare l’avvenuto superamento in pendenza del procedimento di implementazione della C.O.M. non era invocabile nella specie poichè nei confronti dell’accreditato vi era già stato un provvedimento di determinazione della C.O.M.

Al ricorso così proposto resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso – alla cui disamina non ostano le preclusioni opposte dalla controricorrente in punto di “doppia conforme” e di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, l’una, perchè non è motivo di ricorso un preteso vizio motivazionale, l’altra, perchè la doglianza è dispiegata in modo conforme al parametro evocato – allega al primo motivo l’erroneità in diritto dell’impugnato pronunciamento, nonchè il vizio di omessa pronuncia poichè la Corte d’Appello avrebbe giudicato irrilevante ai fini del decidere la questione della ripartizione dell’onere probatorio in ordine al superamento della C.O.M. che il Tribunale aveva accollato all’ente accreditato.

3. Il motivo è infondato.

E’ vero che la Corte d’Appello abbia giudicato il tema in questione irrilevante, ma ciò ha fatto, richiamando all’uopo la documentazione prodotta, sul chiaro ed esplicito presupposto che d’As1 ha dimostrato, tramite la produzione della Delib. 13 gennaio 2006, n. 35… il numero delle prestazioni massime eseguibili dal Centro e remunerabili a tariffa in base al contratto (cd. C.O.M. pari a n. 24150, vedi allegato alla citata delibera), allegando, altresì, nell’atto di opposizione la circostanza del superamento di detto limite già nel mese di luglio 2008, come pure rappresentato con la menzionata nota 24 febbraio 2009, n. 1675″.

Ne discende perciò che la Corte d’Appello non solo non ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame fatto valere dall’appellante, in tal modo sottraendosi alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., ma, pur confermando la decisione di primo grado, ha tuttavia corretto il ragionamento del primo giudice – che aveva respinto la domanda ritenendo che la prova del mancato superamento della C.O.M. dovesse far carico al creditore – conformandosi, sullo specifico punto di diritto, all’insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. III, 13/02/2018, n. 3403).

4. Con il secondo motivo si censura l’impugnato deliberato poichè la Corte d’Appello, facendo propria la convinzione che nella specie era provato l’avvenuto superamento della C.O.M. da parte dell’accreditato, avrebbe erroneamente disatteso i rilievi in ordine alla mancata contestazione del credito nei termini convenzionali prestabiliti, alla determinazione dello sforamento su base mensile e non annuale e all’omessa comunicazione delle relative note di addebito.

5. Il motivo è inammissibile.

In disparte, per vero, dalla considerazione che esso si risolve nella mera riproposizione dei rilievi già esaminati e disattesi dalla Corte d’Appello, astenendosi dal sottoporre le ragioni da questa enunciate a loro tacitazione alla critica che ne possa giustificare la cassazione, il motivo ha, per il resto, rilevanza meramente meritale essendo inteso a sollecitare una rivalutazione del quadro fattuale della vicenda e a rivedere lo sfavorevole apprezzamento di esso operato dal decidente del grado.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15`)/0 per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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