Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12946 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12946 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 3878-2008 proposto da:
MINISTERO DEL TESORO,

DEL BILANCIO E DELLA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, ora DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

Data pubblicazione: 09/06/2014

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
2014
570

rappresenta e difende ope legis;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

1

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente + ricorrente successivo contro

VINCAL DI ALESSANDRO CALVARIO E C. S.A.S. (C.F.
06991810588), in persona del legale rappresentante

OTTAVIANO 105, presso l’avvocato LEO ENRICO, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
AZIENDA

POLICLINICO

UMBERTO

I

(C.E./P.I.

05865511009), in persona del Direttore generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DEL POLICLINICO 155, presso l’Avvocatura
dell’Azienda, rappresentata e difesa dagli avvocati
CAPPARELLI ANTONIO, NARDELLA ANTONIO, giusta procura
in calce al controricorso
VINCAL DI ALESSANDRO CALVARIO E C. S.A.S. (C.F.
06991810588), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OTTAVIANO 105, presso l’avvocato FALCONE ALDO, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso successivo;
– controricorrenti + controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 3046/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2007;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito, per la controricorrente VINCAL, l’Avvocato A.
FALCONE, con delega, che si riporta;

l’Avvocato P. BAGLIO, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per,
riuniti

i

accoglimento

ricorsi
del

n.

3878/08

ricorso

r.g.

inammissibilità per gli atri ricorsi.

e

22439/10,
3878/08,

udito, per la controricorrente AZIENDA POLICLINICO,

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 10 settembre 2003 il Tribunale di
Roma, in accoglimento parziale dell’opposizione dell’allora Ministero
del Tesoro – più tardi, Ministero dell’Economia e delle Finanze – al
decreto ingiuntivo emesso il 16 dicembre 2000 dal presidente del
Calvario & C.( più tardi, Vincal s.r.I.), condannava il predetto
ministero al pagamento della somma di euro 263.038,46, oltre
interessi legali e spese di giudizio.
Avverso la sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze
proponeva appello, reiterando l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva in ordine ad un debito maturato a carico del
Policlinico Umberto I di Roma, sciolto con decreto legge 341/1999
convertito nella legge 453/1999; ed in via subordinata, chiedendo il
rigetto della domanda perché infondata e non provata.
Con successivo atto di citazione il predetto ministero
proponeva un secondo gravame avverso la medesima sentenza
della quale chiedeva la riforma, con restituzione della somma
eventualmente incassata all’esito della preannunciata procedura
esecutiva.
Costituitasi

ritualmente,

la

Vincal

s.a.s.

eccepiva

l’inammissibilità ed improcedibilità dell’appello e nel merito la sua
infondatezza.
Dopo la riunione delle due cause la Corte d’appello di Roma,
con sentenza 9 luglio 2007, definitivamente pronunciando,
dichiarava inammissibile il secondo gravame, proposto oltre il
termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., e non

1

Tribunale di Roma in favore della Vincal s.a.s. di Alessandro

definitivamente pronunziando sulla prima causa, rigettava
l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, disponendo con
separata ordinanza l’istruzione della causa mediante consulenza
tecnica d’ufficio.
Con sentenza definitiva 12 ottobre 2009, in parziale riforma

dell’Economia e delle Finanze al pagamento della minor somma di €
263.029,77, oltre interessi nella misura precisata in motivazione, e
compensava tra le parti per un terzo le spese del gravame,
ponendo la residua frazione a carico del ministero.
Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, in

unico

motivo e notificato il 5 febbraio 2008 contro la sentenza parziale,
notificata il 7 dicembre 2007. Proponeva poi un secondo ricorso ,
affidato a due motivi e notificato il 28 giugno 2010 avverso la
sentenza definitiva, notificata il 28 aprile 2010.
In entrambe le cause resisteva con controricorso la Vincal
s.a.s, poi Vincal s.r.I., ulteriormente illustrato con memoria ex
art.378 cod. proc civile. Nella seconda causa eccepiva
l’improcedibilità del ricorso, non depositato nel termine di cui
all’art.369 cod. proc. civ.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze notificava poi, in
data 23 novembre 2010 un terzo ricorso avverso entrambe le
sentenze, parziale – in forza dei riserva di ricorso per cassazione ex
art 361 cod. proc. civ. – e definitiva.
Resistevano ad esso la Vincal di Alessandro Calvario & c. s.a.s.
e l’Azienda Policnico Umberto I.

2

della sentenza di primo grado, condannava il Ministero

All’udienza del 6 marzo 2014 il Procuratore generale ed il
difensore del Ministero dell’Economia e delle Finanze precisavano le
rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

n.38878 R.G.2008 e n.22439 R.G.2010, concernenti entrambi le
medesime sentenze, non definitiva e definitiva (art. 335 cod. proc.
civ.).
Nel primo di essi il Ministero dell’Economia e delle Finanze
deduce, come unico motivo, l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva già sollevata nei gradi di merito.
Il motivo è fondato.
La costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto
pubblico dell’azienda Policlinico Umberto I è stata effettuata per la
prima volta con decreto-legge 1 novembre 1999 n. 341, convertito
con emendamenti nella legge n. 453/1999. Ne consegue che,
esclusa la successione a carattere universale della neoistituita
azienda rispetto all’omonima azienda universitaria, i rapporti
derivati, in precedenza, dall’utilizzazione di tale struttura sanitaria
vanno legittimamente riferiti all’Università La Sapienza di Roma,
della quale il Policlinico costituiva parte integrante, sebbene dotato
di autonomia organizzativa gestionale e contabile (Cass. sez. unite
11 gennaio 2008 n.584; Cass., sez.3, 16 novembre 2010
n.23.098).

3

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi

y

La sentenza deve essere quindi cassata ed il suo annullamento
travolge automaticamente la sentenza definitiva 12 Ottobre 2009,
n.3941 della Corte d’appello di Roma.
La causa può essere decisa nel merito, in assenza della
necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della

Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Deve invece dichiararsi inammissibile il successivo ricorso
reiterato sia contro la sentenza non definitiva in forza di riserva
tardiva, sia contro quella definitiva e per tale parte pure
inammissibile perché tardivo: pwr se tali pronunce processuali
restino ininfluenti, attesa la cassazione della sentenza non
definitiva.
L’obiettiva incertezza della fattispecie, fino alla pronunzia delle
sezioni unite, giustifica l’integrale compensazione delle spese di
tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il primo ricorso, cassa la sentenza non
definitiva 9 luglio 2007 della Corte d’appello di Roma e,

domanda di pagamento svolta dalla Vincal s.r.l. nei confronti del

decidendo nel merito, rigetta la domanda;
dichiara inammissibile ilkicorso n.22439/2010.
Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Roma, 6 Marzo 2014
Depositato in Cancelleria

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