Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12945 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12945 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 4187-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO
DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

Data pubblicazione: 09/06/2014

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –

2014
569

contro

VITULLI IDA, VITULLI MARIA, LANGIANO MARIO, DE SIRO
GIUSEPPE, PROCOPIO RAFFAELE, DI PARDO NICOLINO;

1

- intimati –

sul ricorso 8227-2008 proposto da:
IDA,

VITULLI

VITULLI

MARIA,

elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso
l’avvocato MOCCI ERNESTO, rappresentate e difese

procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale condizionato;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO
DEI TRASPORTI, LANGIANO MARIO, DE SIRO GIUSEPPE,
PROCOPIO RAFFAELE, DI PARDO NICOLINO;
– intimati –

avverso la sentenza n.

354/2006 della CORTE

D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito,

per

le

controricorrenti

e

dall’avvocato DI GIANDOMENICO GIOVANNI, giusta

ricorrenti

incidentali, l’Avvocato G. DI GIANDOMENICO che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del quinto motivo, rigetto del primo,

2

secondo,

terzo e quarto motivo del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 9 ottobre 2003 il Tribunale di
Campobasso, in accoglimento delle domande proposte in più giudizi
riuniti dal Ministero della Marina Mercantile e dal Ministero delle
Finanze, condannava Vitulli Ida e Vitulli Maria al rilascio di terreni,

vicinanze del litorale marittimo, rivendicati al demanio dello stato:
terreni, occupati dalle convenute in forza di concessione per la
realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti ed
utilizzatíi, invece, abusivamente per l’edificazione di un motel.
Per l’effetto, condannava le sigg. Vitulli al pagamento degli
indennizzi dovuti e alla rifusione delle spese di giudizio.
La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 28 dicembre
2006, riformava la decisione e rigettava le domande attrici, con
compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Motivava
– che appariva infondata l’allegazione della demanialità
marittima delle aree in questione, in quanto la delimitazione redatta
nell’agosto del 1958 ex art. 52 codice della navigazione non era
stata approvata dalla competente autorità amministrativa e non era
decisiva, in senso contrario, l’intestazione all’Antico Demanio che si
rinveniva nelle certificazioni catastali;
– che inoltre la zona non era neppure tra quelle demaniali
estranee agli usi pubblici di mare di cui all’art. 822 cod. civ., né
prossima alla spiaggia ed al lido del mare da cui, anzi, risultava
separata, da decenni, dalla strada statale n. 16 E2 – Adriatica;

1

con sovrastanti manufatti, siti nel comune di Termoli, nelle

- che non era dirimente, in senso contrario, il rilievo che le
signore Vitulli avessero chiesto ed ottenuto la concessione delle
aree verso il pagamento di canoni annui, non dipendendo la
demanialità dalla qualificazione delle parti;
– che neppure era stata provata l’appartenenza al patrimonio

di rilascio – onde restavano assorbite le domande di acquisto a
titolo originario per accessione o usucapione.
Avverso la sentenza, non notificata, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e il Ministero dei Trasporti proponevano ricorso per
cassazione, articolato in cinque motivi e notificato il 7 febbraio
2008.
Le signore Vitulli resistevano con controricorso e svolgevano, a
loro volta, ricorso incidentale condizionato in un unico motivo.
.. Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art.378
cod. proc. civ.
All’udienza del 6 marzo 2014 il Procuratore generale ed il
difensore delle sigg. Vitulli precisavano le rispettive conclusioni
come da verbale, in epigrafe riportate. Quest’ultimo depositava
altresì note d’udienza, in replica alle argomentazioni svolte dal P.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed il Ministero dei Trasporti deducono la violazione
dell’art.822 cod. civ. e degli articoli 28 e 35 cod. della navigazione
nella denegata demanialià marittima dei fondi in questione.
Il motivo è fondato.

2

disponibile dello Stato — ficausa petendi m della domanda subordinata

Non è contestato l’accatastamento allo “Antico demanio dello

Stato” (cioè degli Stati preunitari) dei beni di cui è causa.
. La definizione viene svalutata dalla corte territoriale, che ne
ventila l’appartenenza alternativa al patrimonio statale, ma senza
adeguata motivazione che dia conto delle ragioni del superamento
del dato letterale. Soprattutto, manca l’accertamento che l’area in

esame sia mai stata caratterizzata in passato da demanialità
naturale; ed in particolare, marittima: tenuto anche conto dei
numerosi indizi in contrario, documentali e fattuali (rapporto di
concessione costituito in iavore dei Vitulli), che seppur non decisivi
in sé, andavano considerati complessivamente, alla luce dell’antica
classificazione preunitaria.
Sotto altro profilo è del pari incontroverso che il procedimento
di sclassificazione promosso ai sensi dell’art.35 del codice della
navigazione non sia stato portato a termine con il decreto del
ministro dei trasporti, di concerto con quello delle finanze. Seppur
si ammetta che la sdemanializzazione di un bene (con la
conseguente configurabilità di un possesso del privato idoneo
all’usucapione) possa verificarsi anche tacitamente, in carenza di un
formale atto di declassificazione (nonostante la dizione del’art.829
cod. civile, secondo cui il “passaggio dei beni dal demanio pubblico

al patrimonio dello Stato “deve essere dichiarato dall’autorità
amministrativa”), purché si sia in presenza di atti che evidenzino in
modo inequivocabile la volontà della Pubblica Amministrazione di,
sottrarre i beni medesimo a detta destinazione e di rinunciare
definitivamente al suo ripristino, non bastando a tal fine che il bene
non sia più adibito, anche da lungo tempo, all’uso pubblico ( Cass.,
sez.2, 3 maggio 1996 n.4089) – benché la relativa affermazione

3

4

giurisprudenziale resti, quasi sempre, a livello di mero enunciato
teorico, privo di applicazioni concrete – resta che per i beni del
. demanio marittimo la disciplina è più rigorosa e la sclassificazione
non può verificarsi per facta condudentia,

richiedendo, ai sensi

dell’art. 35 del codice della navigazione, un formale provvedimento
provvedimento, connotato da accentuati profili di discrezionalità,
propri dell’apprezzamento che la Pubblica Amministrazione deve
compiere in ordine all’utilità strumentale dell’area demaniale in
vista di utilizzazioni, pur se allo stato potenziali (Consiglio di Stato
22 novembre 2010 n.8119), mentre, è escluso che la natura
demaniale venga meno ove parte del suolo sia stata utilizzata per
realizzare una strada pubblica (nella specie, la strada statale
Aurelia). Si verte infatti in tema di demanialità necessaria: qualità,
che deriva al bene marittimo, a titolo originario, dalla
corrispondenza con uno dei tipi normativamente definiti (artt. 822,
primo comma, cod. civ. e 28 cod. nav.) e che permane anche se il
suolo sia in parte utilizzato per la realizzazione di manufatti pubblici
o privati.
Pertanto, non appare conforme a diritto la decisione della corte
territoriale che ha fondato il suo accertamento negativo della
demanialità sul fatto il terreno in questione non facesse parte della
spiaggia, né del lido di mare, attinti da acque marine, trattandosi di
motivazione in sé insufficiente ad escludere definitivamente
l’attitudine a consentire in futuro pubblici usi del mare (Cass.,
sez.1, 30 luglio 2009, n. 17.737.).
Restano assorbite le ulteriori censure formulate dai ministeri
ricorrenti.

4

della competente autorità, avente efficacia costitutiva:

Del pari assorbito è il ricorso incidentale, in un unico motivo,
condizionato all’accoglimento del quinto motivo del ricorso
principale in cui si lamenta l’omessa disamina della domanda
subordinata di rilascio dei fondi, quand’anche di natura non
demaniale.

d’appello di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo
giudizio, ed anche per il regolamento delle spese della fase di
legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo, assorbiti i residui, cassa la sentenza

impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in
diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della
fase di legittimità.
Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE

IV° U-11/4-

IL REL. EST.

La sentenza deve essere quindi cassata con rinvio alla corte

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