Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12944 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34953/2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Don

Giovanni Minzoni 9, presso l’avvocato Riccardo Luponio, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Cons. Dr. GIOVANNI LIBERATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da O.E., cittadina della Nigeria, nei confronti del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Ancona, notificato alla richiedente il 30 aprile 2018, a causa della tardività di tale ricorso, depositato il 19/5/2018, oltre il termine di 15 giorni applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, e art. 35 bis, comma 2.

2. La ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona sulla base di un unico motivo.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è articolato in un unico motivo, mediante il quale si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non essendo stati indicati i presupposti di fatto in forza dei quali era stato ritenuto che l’ordinario termine di 30 giorni per proporre impugnazione fosse ridotto a 15 giorni, non essendo stato indicato nel provvedimento impugnato quale delle tre ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 fosse ravvisabile nel caso in esame.

5. Il ricorso è fondato.

6. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), l’impugnazione avverso le decisioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale va proposta entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento; nei casi di cui all’art. 28 bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini sono ridotti della metà.

L’art. 28 bis citato prevede procedure accelerate di rimpatrio e il comma 2 contempla, alla lett. a), i casi di domande manifestamente infondate ai sensi dell’art. 28 ter del medesimo decreto; alla lett. b), peraltro abrogata dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, il caso di reiterazione della domanda ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. del medesimo decreto legislativo; alla lett. c) il caso in cui il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Nel provvedimento impugnato non si dà atto in alcuno modo della ricorrenza di una di tali condizioni, o della adozione nei confronti della ricorrente di un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, con la conseguenza che la motivazione risulta carente nella illustrazione del presupposto della dimidiazione del termine per impugnare, sulla base del quale è stata rilevata la tardività del ricorso proposto dalla ricorrente che ne ha comportato la dichiarazione di inammissibilità.

7. Il decreto impugnato deve, stante l’evidenziata carenza della motivazione, essere cassato, con rinvio al Tribunale di Ancona, affinchè venga illustrata la eventuale sussistenza dei presupposti di fatto della rilevata dimidiazione del termine per impugnare o, nel caso in cui il ricorso dovesse essere ritenuto tempestivo, siano esaminate nel merito le richieste della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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